Leggere certe notizie non può che suscitare un sano e, permettetecelo, pago sorriso di soddisfazione. Il motivo di tale piacere è semplicemente dovuto al fatto che, ancora una volta, la shell si ferma di fronte alle legge.
Tralasciamo la retorica che ci vedrebbe stupiti quando si ottiene giustizia di fronte agli abusi e ai soprusi, perché preferiamo sostituire questo termine con la parola fiducia, che non è stata disattesa dall’istituzione del Comune di Casale Monferrato, per fare un esempio.
Il fatto in questione, vede la compagnia della conchiglia aprire un nuovo distributore (AICO) il 19 agosto 2009, all’interno dell’area commerciale denominata “La Cittadella” di Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Tralasciando però di rispettare alcuni dei parametri obbligatori in materia di nuove costruzioni, tra cui il contenuto in particolare nel secondo comma dell’art. 2 della DGR 35/9132 del 7 luglio 2008 che vede l’obbligo imprescindibile della presenza di un terzo prodotto (metano o gas) e che la stessa Regione Piemonte considera tutti i prodotti di “necessaria presenza” senza che vi siano priorità di carburanti.
La shell, infatti aveva in primo luogo richiesto un’autorizzazione all’apertura in maniera parziale, in attesa di predisporre l’impianto per l’utilizzo del terzo prodotto. Ma, e qui riconosciamo la solita classe e la prerogativa all’abuso diversamente chiamata l’arroganza dei “forti”, la compagnia ha dato comunque il via all’apertura dell’impianto, noncurante dell’esito della richiesta dell’autorizzazione, comunicando semplicemente l’apertura dell’esercizio in attesa dell’installazione del metano.
L’autorizzazione, ovviamente, non è mai arrivata in virtù del mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra. Al suo posto è invece giunta il 20 Novembre 2009 un’ordinanza del Comune di Casale, che OBBLIGA la shell all’immediata chiusura del punto vendita per mancanza di requisiti idonei, ordinanza ottenuta dopo aver chiesto il parere dellaRegione Piemonte. “Per la messa in esercizio dello stesso, - dice l’ordinanza - il titolare dell’autorizzazione dovrà fornire, al termine dei lavori, idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato.”
In sintesi, la shell non potrà riaprire l’impianto fintanto che non sarà predisposta l’erogazione del metano. Certamente rendiamo merito al Comune di Casale, ma è doveroso ricordare che la sola istituzione a volte può non essere sufficiente a stanare gli abusi, se non vi fosse il contributo attivo e attento di tutti noi Gestori rappresentati nel caso specifico dall'unico Sindacato che ha vigilato sulla correttezza dei comportamenti delle compagnie, ed in particolare della shell.

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