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La gdo e la presunzione d'innocenza

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Torniamo nuovamente sulla questione dei cali, raccogliendo il prezioso  spunto offerto dal commento di Giampiero del 6 ottobre scorso, nel quale viene citata una circolare ministeriale, la n. 31/E del 2/10/2006 che abbiamo deciso di approfondire. Vediamo quindi esattamente di cosa si tratta.

Nel Dpr n. 441 del 1997, quello che ci riguarda, vengono stabiliti i criteri di valutazione sulle presunzioni di cessione e di acquisto nel senso che “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'amministrazione, in sede di accertamento, deve solo provare il fatto indicato dalla norma (gli ammanchi di beni a seguito di riscontro fisico ovvero le "differenze quantitative" tra consistenza delle rimanenze registrate e scritture obbligatorie di magazzino o documentazione obbligatoria). Dal canto suo il contribuente, per superare dette presunzioni, dovrà provare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la giacenza o la mancata giacenza dipende dal verificarsi di fatti diversi dall'acquisto e/o dalla cessione".

Fin qui, niente di strano o di apparentemente diverso dalla logica alla quale il nostro sistema fiscale ci ha abituato, ovvero la “presunzione” di irregolarità fino alla dimostrazione, obbligatoria, del contrario.

Dal canto suo il contribuente, per superare dette presunzioni, dovrà provare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la giacenza o la mancata giacenza dipende dal verificarsi di fatti diversi dall’acquisto e/o dalla cessione. Si intendono qui le cosiddette scritture OBBLIGATORIE, alle quali l'esercente è tenuto ad adempiere, “dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali”.

Nel nostro caso, ovviamente, si fa riferimento al registro UTIF che deve essere compilato in maniera scrupolosa e tempestiva, ancorchè nella parte relativa alle registrazioni periodiche dei cali, non solo a quelli di fine anno.

L’art. 2 del d.P.R. n. 441 del 1997 prevede al comma 3 che la perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione […] o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – da rendersi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza – dalle quali risulti il valore complessivo dei beni mancanti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

In particolare, al fine di garantire maggiore trasparenza circa le modalità di determinazione delle differenze inventariali, alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere tempestivamente associata una relazione che specifichi il calcolo delle differenze medesime e la loro distribuzione distinta per tipologia fenomenologica (es. furto, cali, deperimento, distruzione accidentale, mancata rettifica delle distinte base delle materie prime nel corso della fase di produzione di un bene, errore nella conta fisica delle materie prime […]

La menzionata dichiarazione sostitutiva potrà essere ulteriormente documentata quindi attraverso l’allegazione di:

1. verbali di ricognizione con i quali si procede ad un riscontro continuo e periodico delle differenze inventariali;

2. elementi in merito alle misure di sicurezza adottate per il contenimento di furti che comportino una perdita involontaria dei beni;

3. elementi che attestino la propensione e la tendenza dell’azienda a migliorare i propri processi interni al fine di ridurre e limitare il più possibile i fenomeni che portano alla formazione di differenze inventariali, le quali non hanno un a rilevanza solo fiscale, ma anche e significativamente un impatto importante sulla gestione economica e finanziaria della stessa azienda.

I suddetti paragrafi sono stati interamente riportati per comprendere la serie di adempimenti ai quali il contribuente, “presunto” evasore, è tenuto ad adempiere nell’eventualità di contestazioni degli organi preposti sulle incongruenze inventariali. Vediamo invece cosa si prevede nel caso della Grande Distribuzione Organizzata, così come contenuto e rilevato nella circolare 31/E.

Le aziende della grande distribuzione, non sono obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino per i depositi dei singoli punti vendita che non fungono anche da “magazzini interni centralizzati”. Le aziende della grande distribuzione utilizzano per finalità gestionali, con riguardo alle movimentazioni di merce nei magazzini dei punti vendita, scritture interne comunemente denominate “schede conto consegnatario” che, generalmente, si basano sul cosiddetto “metodo del dettaglio”. Il metodo si basa sul prezzo di acquisto e di vendita dei beni e funziona indipendentemente dall’inventario fisico delle scorte. Infatti, le differenze inventariali che vengono rilevate rappresentano, in genere, lo scostamento tra il valore dell’incasso teorico e quello dell’incasso effettivo, e non lo scostamento tra quantità entrate, da una parte, e quantità uscite, più consistenze, dall’altra.

Ciò non significa però che le Aziende della GDO non possano essere oggetto di ispezione ai fini fiscali e che sulle sue rilevazioni possa essere basato un accertamento, sia ai fini dell’I.V.A. che delle imposte dirette, ma cosa succede nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie? La GDO è sottoposta alle stesse procedure previste nel dpr 441 del 1997, ovvero a dimostrare in maniera doviziosa la motivazione della differenza inventariale? La risposta è NO, e il motivo lo si desume da questo paragrafo:

La rilevazione delle suddette discrasie inventariali non potrà, quindi, fondare l’accertamento tutte le volte in cui, sulla base delle concrete circostanze del caso, risulti più probabile che le differenze stesse siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita “in nero” della merce mancante. A questo proposito, si deve notare che di norma le aziende della grande distribuzione, stante il sistema di certificazione dei corrispettivi realizzato attraverso l’emissione di scontrini fiscali o con la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi, adottano procedure amministrative ed organizzative rigorose, nel rispetto delle quali appare poco probabile l’effettuazione di vendite “in nero”.

Soprattutto in questi casi, quindi, la dimostrazione che alle differenze inventariali corrisponde effettivamente una cessione dei beni in evasione d’imposta dovrà essere suffragata da ulteriori elementi probatori.

Non crediamo di essere troppo semplicistici riducendo il senso di quest’anomalo “trattamento speciale” al fatto che è poco probabile che la GDO faccia “il nero”, eppure questo è quanto ne emerge. Ma di diverso non vi è solo un approccio concettuale. Leggiamo infatti che: la prova contraria rispetto alla vendita “in nero” da parte del contribuente non è vincolata alle procedure previste dal d.P.R. n. 441/97, ma potrà essere costituita da qualunque dato (anche di ordine presuntivo) idoneo a contrastare l’iter argomentativo dei verificatori. In sostanza, le differenze che andavamo cercadno all’inizio di questo articolo si possono ricondurre a questa ulteriore sintesi: nel caso della GDO, il contribuente non è vincolato alle procedure ivi previste nel dpr 441 del 1997 (denuncia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per superare le presunzioni dei verificatori, ma può fornire qualunque altro elemento (anche di ordine presuntivo) idoneo a vincere gli esiti della ricostruzione delle cessioni e/o degli acquisti;

Da tutto ciò si envince una metodologia di tenuta e controllo inventariale sin troppo elastica per la GDO, in assoluto contrasto con il rigore a volte  ottuso applicato dal legislatore al resto delle attività commerciali in materia di adempimenti e procedure contabili e fiscali. 


 

Commenti (4)
  • Gestore Tarantino  - Che vergogna...

    che vergogna...

  • Giampiero  - invio telematico delle scritture -

    Mi pare quanto meno d’obbligo complimentarmi con la redazione per aver rimarcato al meglio con questo approfondimento un tema particolarmente “caro” (sotto tutti i punti vista) alla nostra categoria.
    Mi permetto di aggiungere una ulteriore riflessione al seguente punto estratto dalla circolare citata:
    “La rilevazione delle suddette discrasie inventariali non potrà, quindi, fondare l’accertamento tutte le volte in cui, sulla base delle concrete circostanze del caso, risulti più probabile che le differenze stesse siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita “in nero” della merce mancante. A questo proposito, si deve notare che di norma le aziende della grande distribuzione, stante il sistema di certificazione dei corrispettivi realizzato attraverso l’emissione di scontrini fiscali o con la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi, adottano procedure amministrative ed organizzative rigorose, nel rispetto delle quali appare poco probabile l’effettuazione di vendite “in nero”;
    or bene, intanto la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 8 del 23/02/2006 (Disposizioni agevolative per la grande distribuzione) cita in “Premessa:

    L'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilita' di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri - distinti per ciascun punto vendita - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dell'articolo 1, comma 431 della finanziaria 2005, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. La procedura in argomento costituisce un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attivita' di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico – con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione -, gia' esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (articolo 22 del dPR n. 633 del 1972) e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.”.
    Per quanto sopra mi vien da chiedere se anche al buon gestore che “assolva” le procedure amministrative ed organizzative rigorose, nel rispetto delle quali appare poco probabile l’effettuazione di vendite “in nero” possa spettare tale agevolazione, considerato che le caratteristiche chimico-fisiche dei carburanti non possono essere motivo valido per il quale lo stesso debba comunque pagarne le conseguenze nel caso di verifiche che contestino il superamento di tolleranze espresse in valori numerici se pur “giustificati” per legge. Cosa dovrebbe altrimenti fare il gestore oltre che registrare regolarmente e nei tempi previsti le diverse scritture nel registro di carico e scarico per dormire sogni tranquilli?.
    A questo punto mi pare ragionevole che il registro di carico e scarico ed i corrispettivi conseguenti il venduto erogato siano elaborati in una sorta di registro elettronico da inviare telematicamente alla Agenzia delle Entrate, così come avviene oggi alla grande distribuzione. E su questa spero non manchino spunti di discussione costruttivi che possano suscitare il giusto interesse tale da contestualizzare una proposta.


  • Massimo

    Trovo la tua analisi Giampiero e ciò che da essa scaturisce ( intendo la possibilità di inforrmatizzare il registro Utif e quello dei corrispettivi) la conseguenza logica alla capacità di costruirsi le condizioni migliori per il proseguo di questa attività. Condizioni che ricaderbbero anche su quella qualità della vita minata prorprio dalla sproporzionata quantità burocratica, anche inutile, che grava sul nostro vissuto quotidiano. Un appello, che spero diventi un coro di voci, a rivedere nel merito della riforma questo aspetto.
    Ancora i miei complimenti per aver dato sfogo alle idee che dovrebbero essere patrimonio essenziale per la sopravvivenza della categoria.

  • Giampiero  - x Massimo -

    Caro Massimo, Ti ringrazio.
    A supporto delle difficoltà palesemente oggettive per i gestori, ma anche quale ulteriore stimolo ad un dibattito finalizzato ad una proposta unitaria, mi permetto di offrire la mia disponibilità alla Redazione di inviare la risposta ((ottimamente articolata) ad una domanda sulla problematica dei cali in sede di un "Convegno sul settore distributivo degli oli minerali" svolto a Cremona in data 13 giugno 2006.

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