Il Tar accoglie il ricorso di Fegica e Figisc/Anisa: il cartello del prezzo medio e’ illegittimo anche perche’ assunto fuori dalle regole istituzionali

VITTORIA DELLA CATEGORIA CHE PORTA A CASA UN SIGNIFICATIVO RISULTATO; SUCCESSO DI FEGICA E FIGISC/ANISA CHE, SOLE, HANNO CREDUTO FOSSE POSSIBILE FAR VALERE LE RAGIONI DEI GESTORI NONOSTANTE LE PRESSIONI E FINANCHE CONTRO CHI SUGGERIVA DI NON DISTURBARE IL GOVERNO.
DA QUESTA VICENDA SI POSSONO TIRARE DUE PRIME CONCLUSIONI: LA PRIMA E’ CHE QUANDO LA CATEGORIA, UNITA (o quasi), SI IDENTIFICA CON L’OBIETTIVO DICHIARATO, IL RISULTATO POSITIVO DIVENTA RAGGIUNGIBILE; LA SECONDA E’ CHE GOVERNARE CONTRO NON E’ MAI DI BUON AUSPICIO. MEMENTO!

SFIDANDO le ire del Governo che ha cercato (senza molto successo) ogni strada per impedire che lo sciopero di Gennaio si svolgesse;

SFIDANDO le “chiacchiere” con le quali il Ministro Urso ed il suo staff hanno cercato di rabbonire una Categoria infuriata, diluendo nel tempo interventi che si sono rivelati peggiori della stessa Legge;

SFIDANDO il Governo che voleva dipingere i Gestori come una Categoria di approfittatori per nascondere -sotto il tappeto dell’ipocrisia- che l’aumento dei prezzi del mese di Gennaio era diretta conseguenza del mancato rinnovo (di novembre e dicembre) della riduzione di Accisa introdotta -a marzo- dal Governo Draghi;

SFIDANDO tutti coloro che ci consigliavano “prudenza” per evitare possibili (?) ritorsioni e si acconciavano a condividere il “pensiero” dominante in attesa di chissà quali contropartite;

SFIDANDO l’ignavia di un settore che, ancora una volta, ha perso l’occasione per dimostrare compattezza evitando di opporsi in maniera univoca ad un provvedimento inutile e cervellotico (così come è stato “bollato” da tutti);

ABBIAMO deciso di continuare a stare con caparbietà, dalla parte dei Gestori che ci hanno affidato la rappresentanza, convinti che non poteva essere tollerato il provvedimento e nemmeno la totale chiusura al dialogo scelta dal Governo che ha inseguito l’improbabile obiettivo di scaricare su altri (i Gestori) responsabilità che erano e sono esclusivamente del Governo e della sua incapacità di ascoltare le esigenze di una Categoria essenziale -quando fa’ comodo- per garantire la mobilità del Paese;

ABBIAMO scelto di dar voce ad una Categoria ingiustamente penalizzata -ancora una volta- e continuamente tartassata, senza perderci in calcoli di convenienza politica;

ABBIAMO scelto la strada più impervia e difficile anche resistendo alle critiche che sono state mosse a noi ed alla Figisc/Anisa da parte di coloro che, di fronte al primo pronunciamento del Tar, già cantavano vittoria (non si sa bene in nome e per conto di chi), bacchettando la nostra “sprovvedutezza”. Quegli stessi che timidamente, oggi, tendono a dare una lettura restrittiva della sentenza del TAR, per cercare, nell’ambiguità di commenti giuridicamente fuorvianti, un fiammifero dietro il quale possa trovare riparo la loro ritrosia ad esercitare, appieno la rappresentanza, accettando le sfide. Le emergenze;

ABBIAMO dimostrato che la Ragione, quando è sostenuta dalla volontà di un’intera Categoria, diventa forza: una forza capace di sconfiggere ogni tentativo di prevaricazione;

ABBIAMO scelto di riconfermare, ancora una volta che la nostra idea di rappresentanza (e quella dei colleghi di Figisc/Anisa) non si esaurisce in sterili passerelle o in “medagliette” da appuntare sul petto ma che si esercita con la presenza costante al servizio della Categoria. Anche -e, forse di più- quando le cose sembrano non andare bene perché un’Organizzazione sindacale o riesce ad essere la sintesi delle istanze e del sentire di tante individualità, sparse sul territorio, o non è. Oggi Fegica e Figisc/Anisa hanno portato a casa un risultato per tutti i Gestori: per tutta la Categoria che, ora deve pretendere il rispetto della sentenza della Magistratura Amministrativa che ha abrogato il Decreto Ministeriale (che noi continuiamo a chiamare -come abbiamo sempre fatto- della vergogna). Qualche interprete (interessato) sostiene che si debba ancora attendere l’esito del ricorso annunciato dal Governo al Consiglio di Stato (vedremo i contenuti, i tempi e le argomentazioni) ma dimentica di osservare che il vero problema è stata l’eccessiva fiducia -da parte dello stesso Governo- sulla possibilità di piegare ai propri desiderata l’ordinamento dello Stato, ricercando scorciatoie che, hanno portato alla sentenza del TAR Lazio.

Ogni altra considerazione che pure può essere fatta (finché esiste lo Stato di Diritto) è almeno strumentale, in attesa che il tempo faccia dimenticare o almeno lenisca i dolori per una ferita che sarà difficile guarire.

Dobbiamo un sentito ringraziamento al Prof. Ernesto Stajano ed agli avvocati del suo studio, (a cominciare dall ’avv. Campagnano) che hanno seguito, oltreché con competenza, anche con passione e dedizione, questa complessa vertenza giudiziaria. Grazie!

IL CARTELLO DOPO LA SENTENZA DEL TAR: ISTRUZIONI PER LUSO

La recente decisione del TAR del Lazio, che ha dichiarato illegittimo il decreto relativo al Cartello del Prezzo Medio, ha ovviamente prodotto una profonda soddisfazione per la vittoria politico-sindacale, ma può anche generare incertezza tra i gestori di carburanti. Le Federazioni Fegica, Figisc ed Anisa (la sigla dei gestori autostradali aderenti alla Confcommercio) hanno deciso, unitariamente e dopo aver consultato i Legali per l’opportuno supporto giuridico, di indicare, da subito, i comportamenti adeguati che i Gestori devono assumere qui di seguito riassunti.

  1. Posto che il Tar ha annullato il Decreto Ministeriale ma ovviamente non la Legge che ha istituito il Cartello del Prezzo Medio (Regionale per gli impianti di viabilità ordinaria, Nazionale per le Autostrade) il Gestore deve mantenere il cartello stesso (che in realtà è stato installato dal titolare dell’impianto e pertanto non potrebbe essere rimosso a libera scelta del Gestore stesso) ma tale cartello DEVE ESSERE PRIVO DI QUALSIASI CIFRA, cioè
  2. E ciò in quanto il Decreto annullato prevedeva un aggiornamento quotidiano e la decorrenza di tale obbligo dal 1 agosto 2023. Obblighi pertanto che sono attualmente decaduti in fatto e in diritto. Cosi come sono decadute le relative sanzioni legate al mancato

Nessuna autorità di vigilanza quindi potrebbe in questi giorni elevare i relativi verbali in merito.

Il Ministero competente ha dichiarato che provvederà immediatamente a proporre il ricorso contro tale sentenza del Tar, presso il Consiglio di Stato, in sede di appello. Va precisato che il Consiglio di Stato tuttavia potrebbe assumere una decisione in merito (sospensiva della Sentenza del Tar, fissazione della udienza) in un periodo abbastanza lungo, il che lascerebbe al momento un vuoto normativo. Inoltre, un eventuale nuovo decreto emanato dal governo sarebbe al momento impraticabile e soggetto a immediato blocco, dato l’appello pendente. Precisiamo comunque che rimangono in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all’Osservatorio del MIMIT e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali.

Seguiremo l’evoluzione della vicenda con gli opportuni aggiornamenti.

Controdistribuzione Periodico di informazione economiche sindacali della FEderazione Gestori Impianti Carburanti e Affini

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