Eni R&M, nel 2011 attese perdite per circa 550 mln euro

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L'Eni stima che nel 2011 le attivita' di refining e marketing abbiano comportato una perdita operativa di 550 milioni di euro. Lo si legge in un documento consegnato in occasione di un'audizione in Commissione alla Camera di Leonardo Bellodi, vice presidente Affari istituzionali dell'Eni. Negli ultimi tre anni, si legge nella slide, "il gruppo energetico ha consuntivato una perdita accumulata di 1,2 miliardi di euro nelle attività di refining and marketing", di cui 416 M€ nel 2009, 182M€ nel 2010 e 550 nel 2011.

La perdita si riferisce in particolare al segmento raffinazione, confermando la situazione di crisi nel settore. Tra le cause vengono individuati  "l’eccesso di capacità di raffinazione ha determinato una riduzione dei tassi di  utilizzo delle raffinerie da oltre il 95% nel periodo 2005-2008 al 70% e conseguente riduzione dei margini di raffinazione  sotto continua pressione (-70% negli ultimi quattro
anni) e conseguenti perdite significative per i raffinatori.

Per quanto riguarda Porto Marghera, Leonardo Bellodi, vicepresident international and government affair del gruppo, dice "che malgrado la situazione di crisi e di ristrutturazione che vediamo in Francia, Inghilterra e Germania, noi abbiamo fermato solo un impianto che aveva un margine negativo. Rispettando gli impegni presi lo riapriremo il 2 maggio".

Le proposte eni a sostegno del settore sono state indicate nella razionalizzazione del sistema finalizzato a ridurre la  situazione di overcapacity della raffinazione europea nel rispetto della legislazione sulla concorrenza. Riconoscimento formale dello stato di crisi del settore con conseguente applicazione di sostegni giuslavoristi e amministrativo/fiscali nella fase di transizione, semplificazione amministrativa per riconversioni e bonifiche per agevolare la riconversione dei siti dismessi, limiti all’afflusso di prodotti con standard diversi da quelli EU, supporto agli esuberi e incentivi al ricollocamento.


Commenti (6)
  • Anonimo

    Se dovesse decidere il Premier Monti il daffarsi, farebbe un immediato.... aumento del 10% del prezzo alla pompa su tutti i prodotti.

  • Giovanni  - aiutiamo l'eni

    povera eni perde soldi, facciamo una colletta per aiutare quest'azienda. :? .Chissà quante centinaia di milioni di euro ha portato nei paradisi fiscali. la guardia di finanza e l'agenzia delle entrate fanno i blitz a Cortina a quei poveri 4 negozianti invece di andare nei santuari dell'evasione

  • Enzo

    ma l'antitrust x quando riguarda l'eni non esiste?chi detta il prezzo dei prodotti petroliferi qui in italia?e chi fa invece pubblicita' ingannevole con quelle bandiere a meno 8 o meno 10 senza indicare il prezzo di listino?le associazioni consumatori non le guardano queste cose?

  • fw14  - gazzetta ufficiale


    Disposizioni in materia di energia

    Art. 17
    Liberalizzazione della distribuzione
    dei carburanti

    1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
    siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
    possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
    nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
    decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
    prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
    nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
    eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
    comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
    precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
    presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
    e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
    comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
    di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
    all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
    dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
    negoziali che ne vietino la realizzazione.
    2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
    mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
    contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
    degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
    dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
    sostituiti dai seguenti:
    "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
    febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
    attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
    possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
    differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
    l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
    rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
    definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
    sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
    autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
    Ministero dello sviluppo economico.
    13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
    stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
    l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
    stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
    fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
    pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
    criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
    14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
    gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
    competere nel mercato di riferimento."
    3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
    scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
    previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
    al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
    gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
    4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
    mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
    distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
    bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
    agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
    cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
    onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
    esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
    superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
    presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
    minima di 1.500 mq;
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
    normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
    realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
    esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
    dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
    tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
    dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
    delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
    connessi con procedure competitive in aree autostradali in
    concessione espletate al 30 giugno 2012";
    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
    rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
    relativamente agli impianti incompatibili."
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
    cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
    compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
    impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
    Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
    amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
    dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
    cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
    impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
    dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
    legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
    competente.".
    5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
    fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
    presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
    metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
    tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
    finalita' dell'obbligo" .
    6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
    gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
    diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
    Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
    maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
    di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
    uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
    per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
    aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
    per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
    previste per gli stessi impianti.

    Capo IV

  • federico milano

    fw14 se stavi attento qualche articolo fa c'e tutto il testo ufficiale firmato dal capo dello stato e pubblicato in gazzetta, oppure volevi fare qualche ossevazione?

  • fw14  - xFEDERICO

    Niente di tutto cio'
    Volevo solo darlo a chi non non possiede potenti mezzi o meglio ad uso e consumo

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