L'Eni stima che nel 2011 le attivita' di refining e marketing abbiano comportato una perdita operativa di 550 milioni di euro. Lo si legge in un documento consegnato in occasione di un'audizione in Commissione alla Camera di Leonardo Bellodi, vice presidente Affari istituzionali dell'Eni. Negli ultimi tre anni, si legge nella slide, "il gruppo energetico ha consuntivato una perdita accumulata di 1,2 miliardi di euro nelle attività di refining and marketing",
di cui 416 M€ nel 2009, 182M€ nel 2010 e 550 nel 2011.
La perdita si riferisce in particolare al segmento raffinazione, confermando la situazione di crisi nel settore. Tra le cause vengono individuati "l’eccesso di capacità di raffinazione ha determinato una riduzione dei tassi di utilizzo delle raffinerie da oltre il 95% nel periodo 2005-2008 al 70% e conseguente riduzione dei margini di raffinazione sotto continua pressione (-70% negli ultimi quattro
anni) e conseguenti perdite significative per i raffinatori.
Per quanto riguarda Porto Marghera, Leonardo Bellodi, vicepresident international and government affair del gruppo, dice "che malgrado la situazione di crisi e di ristrutturazione che vediamo in Francia, Inghilterra e Germania, noi abbiamo fermato solo un impianto che aveva un margine negativo. Rispettando gli impegni presi lo riapriremo il 2 maggio".
Le proposte eni a sostegno del settore sono state indicate nella razionalizzazione del sistema finalizzato a ridurre la situazione di overcapacity della raffinazione europea nel rispetto della legislazione sulla concorrenza. Riconoscimento formale dello stato di crisi del settore con conseguente applicazione di sostegni giuslavoristi e amministrativo/fiscali nella fase di transizione, semplificazione amministrativa per riconversioni e bonifiche per agevolare la riconversione dei siti dismessi, limiti all’afflusso di prodotti con standard diversi da quelli EU, supporto agli esuberi e incentivi al ricollocamento.
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2012-01-26 10:32:07 | Giovanni - aiutiamo l'eni
povera eni perde soldi, facciamo una colletta per aiutare quest'azienda.
.Chissà quante centinaia di milioni di euro ha portato nei paradisi fiscali. la guardia di finanza e l'agenzia delle entrate fanno i blitz a Cortina a quei poveri 4 negozianti invece di andare nei santuari dell'evasione
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2012-01-26 10:49:54 | Enzo
ma l'antitrust x quando riguarda l'eni non esiste?chi detta il prezzo dei prodotti petroliferi qui in italia?e chi fa invece pubblicita' ingannevole con quelle bandiere a meno 8 o meno 10 senza indicare il prezzo di listino?le associazioni consumatori non le guardano queste cose?
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2012-01-26 10:59:34 | fw14 - gazzetta ufficiale
Disposizioni in materia di energiaArt. 17
Liberalizzazione della distribuzione
dei carburanti1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.Capo IV
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Se dovesse decidere il Premier Monti il daffarsi, farebbe un immediato.... aumento del 10% del prezzo alla pompa su tutti i prodotti.