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Condividiamo eventuali criticità e dubbi sulla comunicazione prezzi

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Dal prossimo 1 febbraio 2011, i gestori delle stazioni di servizio autostradali dovranno comunicare al  Ministero, tramite il sito dell'osservatorio prezzi,  il prezzo di vendita al pubblico dei carburanti. L'obbligo sarà, poi, esteso a tutti i punti vendita con un'articolazione in relazione alle varie tipologie di carburante per autotrazione.

Per ottemperare a questo nuovo onere i Gestori autostradali
devono adoperarsi in una procedura di registrazione, presente sul medesimo sito dell'osservatorio.

Allo scopo di condividere eventuali criticità  e dubbi che potranno sicuramente emergere, di seguito riportiamo la scheda con le istruzioni per registrarsi, quale strumento essenziale per la comunicazione del prezzo praticato. 

Dal 01.02.2011. In attuazione dei principi di gradualità e sostenibilità previsti dalla norma di riferimento (articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti), tale obbligo sarà imposto, in una prima fase operativa, ai soli distributori della rete autostradale. La norma individua nel gestore dell'impianto, il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

E' fatto obbligo di comunicare, con riferimento ai distributori della rete autostradale, i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati. L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.

OGGETTO E CADENZA DELLA COMUNICAZIONE.

E' fatto obbligo di comunicare, con riferimento ai distributori della rete autostradale, i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati. L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.
L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

a)    alla comunicazione iniziale,

b)    a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;

c)    alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

A partire dal 1.2.2011 i destinatari dell'obbligo di comunicazione potranno, su base volontaria, comunicare anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita e le variazioni infrasettimanali in diminuzione: le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. Tali ulteriori comunicazioni volontarie, nei casi di utilizzo delle piattaforme informatiche di soggetti terzi, qualora non immediatamente disponibili, potranno essere attivate successivamente e con modalità diverse a seconda dalla capacità tecnica dei sistemi di raccolta e trasmissione delle informazioni al Ministero dello sviluppo economico.
Successivamente, con avviso pubblicato sul sito www.osservaprezzi.it, saranno comunicati modi e tempi per la comunicazione di eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale.
Si rende noto che i gestori effettuano la comunicazione dei prezzi indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante l'utilizzo dell'applicativo raggiungibile all'indirizzo web www.osservaprezzi.it, a cui si accede attraverso apposito sistema di autenticazione, ovvero con i sistemi di accesso in convenzione.
Gli stessi prezzi saranno resi disponibili agli utenti con arrotondamento al centesimo di euro superiore.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE.
La procedura di registrazione, attiva dal giorno 24 gennaio 2011, si articola in due fasi:
a)    I gestori dovranno inviare una richiesta di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , attraverso il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata. La richiesta dovrà contenere, tra l'altro, l'identificazione univoca del gestore attraverso il numero di codice fiscale (o partita IVA) e la denominazione esatta e completa del soggetto imprenditoriale. Qualora il gestore dovesse avvalersi di modalità speciali di registrazione (come descritte nel paragrafo successivo) l'indirizzo di Posta elettronica del mittente dovrà corrispondere a quello del soggetto delegato ed andranno indicate anche le generalità del soggetto delegato. In questa particolare ipotesi, sarà necessario compilare, sottoscrivere ed inviare, unito alla richiesta, anche il MODULO A, ivi allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del delegante.
Al fine di semplificare la raccolta delle anagrafiche (del gestore e del delegato), in allegato al presente avviso, è scaricabile una tabella MODULO EXCEL, da compilare ed allegare alla richiesta di registrazione.
b)    Sarà cura degli uffici competenti inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (gestore o delegato), dopo la verifica dei dati trasmessi, le credenziali necessarie al completamento del form presente nella pagina di accesso, in cui il gestore (o il suo delegato) è tenuto ad inserire o modificare - se necessario - i dati anagrafici richiesti. In questa fase l'utente dovrà completare le anagrafiche degli impianti, se delegato verificare la corrispondenza del soggetto delegante attraverso l'apposita casella, infine scegliere, eventualmente, la trasmissione dei dati attraverso piattaforma autorizzata di soggetti in convenzione, prima di procedere alle comunicazioni dei prezzi.

Si rammenta che l'indirizzo di Posta elettronica certificata, necessario alla successiva autenticazione dell'utente, rappresenta canale esclusivo di comunicazione per tutti gli adempimenti amministrativi. A tal fine si sollecita, quanto prima, l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata avvalendosi dei gestori autorizzati, il cui elenco è disponibile all'indirizzo web www.digitpa.gov.it.
In ogni caso le richieste di registrazione, onde permettere l'adempimento degli obblighi di legge nei termini previsti dal DM 15 ottobre 2010, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del ministero in tempo utile per la loro successiva lavorazione, preferibilmente entro il giorno 28 gennaio 2011.

MODALITÀ SPECIALE DI REGISTRAZIONE.
In questa prima fase, per ragioni contingenti e temporanee, legate anche alla mancanza di una PEC personale, nel form di registrazione è presente anche una sezione attraverso cui i gestori possono delegare a terzi l'attività di primo inserimento e successivo aggiornamento delle anagrafiche impianti sul sito www.osservaprezzi.it, nonché l'inserimento dei dati sui prezzi secondo le cadenze stabilite, attraverso il sito osservaprezzi, ovvero per mezzo degli accessi sul sito delle società in convenzione.
A tal fine, il gestore che sceglie questa speciale modalità di registrazione, dovrà inviare la richiesta di accreditamento attraverso la Posta elettronica certificata del soggetto delegato, con l'identificazione univoca del gestore, tra l'altro, attraverso il numero di codice fiscale (o partita IVA) e la denominazione esatta e completa del soggetto imprenditoriale. Dovrà, inoltre, compilare anche il MODULO A, sottoscriverlo ed allegarlo alla richiesta con annessa copia di un documento valido di riconoscimento del delegante.
Anche in questo caso, sarà cura degli uffici competenti inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata del delegato, dopo la verifica dei dati trasmessi, le credenziali necessarie al completamento del form presente nella pagina di accesso, in cui il soggetto delegato è tenuto ad inserire o modificare - se necessario - i dati anagrafici richiesti. In questa fase l'utente dovrà completare le anagrafiche degli impianti, verificare la corrispondenza del soggetto delegante attraverso l'apposita casella e scegliere, eventualmente, la trasmissione dei dati attraverso piattaforma autorizzata di soggetti in convenzione, prima di procedere alle comunicazioni dei prezzi.

ULTERIORI PRECISAZIONI SUL SISTEMA DI DELEGA.
Le indicate ragioni contingenti e temporanee, legate anche alla mancanza di una PEC personale associata all'identità del gestore, permettono allo stesso di realizzare il completamento della registrazione, nonché l'invio quotidiano delle informazioni, attraverso delega concessa a soggetti terzi.
Una prima tipologia di delega è attribuibile a soggetti singoli che, senza funzioni di rappresentanza generale o di raccolta indistinta di dati attinenti ai prezzi dei carburanti di molteplici gestori, accetti di trasmettere i dati e le informazioni in luogo del gestore obbligato, garantendone in ogni caso la riservatezza. Va però precisato che l'attribuzione della delega, nel caso sia concessa a soggetti terzi con funzioni di rappresentanza generale di categoria ovvero destinatari di molteplici deleghe, rientra nella previsione di cui all'articolo 3 del Dm 15 ottobre 2010 (modalità di trattamento e pubblicazione finalizzata alla migliore attuazione del sistema di comunicazione).
Tanto premesso, questi ultimi, ove abbiano volontariamente sottoscritto le convenzioni necessarie ai fini autorizzatori, gradualmente ed in tempi ragionevoli rispetto all'avvio del monitoraggio, sono tenuti a predisporre sistemi di raccolta delle informazioni che garantiscano la riservatezza, l'imparzialità e la trasparenza nella gestione dei dati forniti dal delegante, al fine di preservare la segretezza e l'autonomia di scelta del gestore, soggetto responsabile della fissazione finale del prezzo al consumo.
La presenza di tali condizioni è necessaria per la definizione delle previste convenzioni non onerose, in base alle quali i soggetti coinvolti possono mantenere l'autorizzazione a gestire le informazioni di massa.
In ogni caso la delega si intende valida solo nei confronti dei soggetti autorizzati che abbiano accettato la stessa.

UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE IN CONVENZIONE.
Al fine di semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema di monitoraggio, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dei prezzi, il gestore accreditato sul web (direttamente o per mezzo del suo delegato), potrà autorizzare il Ministero a prelevare le informazioni sui prezzi dei carburanti già immesse, dallo stesso gestore o dal suo delegato, nei sistemi di rilevazione centralizzata presenti presso le concessionarie autostradali di appartenenza.
Anche in questo caso il gestore dovrà compilare un modulo, MODULO B, sottoscriverlo, allegare un proprio valido documento di riconoscimento ed inoltrare il tutto, tramite la PEC (del delegato, nei casi previsti) all'indirizzo PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
Il gestore, ovvero il suo delegato dovrà, all'interno dell'applicativo fornito dal Ministero - per ogni singolo impianto autostradale - selezionare il corrispondente soggetto in convenzione che avrà fornito una piattaforma informatica di raccolta centralizzata dei dati.
In virtù della diversa modalità di raccolta dei dati forniti da terze parti in convenzione (esempio: concessionarie autostradali), il gestore nel modulo di autorizzazione dichiara l'uso esclusivo delle credenziali di accesso al sistema web in convenzione, in capo ai soggetti autorizzati (gestore o suo delegato), nonché la corrispondenza certa delle stesse alla propria gestione ed all'area di servizio censita. Con successivo avviso ed in tempo utile per l'avvio del monitoraggio, saranno rese note le convenzioni sottoscritte dal Ministero, i soggetti aderenti alle stesse e gli eventuali servizi aggiuntivi di comunicazione ivi previsti, necessarie alla semplificazione della raccolta centralizzata dei dati trasmessi dai diversi gestori o loro delegati.

RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEI PREZZI
In ogni caso, ai sensi della normativa di riferimento, il gestore resta unico responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni (piattaforma di terzi o accesso diretto al sito www.osservaprezzi.it) e dalla facoltà di delegare l'attività di trasmissione del dato (delega a singoli soggetti o organismi di rappresentanza di massa)

PRIMO ACCESSO AL SITO OSSERVAPREZZI
Resta inoltre ferma la necessità di realizzare, anche in caso di utilizzo delle piattaforme informatiche di terzi, un primo accesso al sito www.osservaprezzi.it, al fine di completare le schede anagrafiche e concludere così la fase di registrazione al sistema di rilevazione dei prezzi dei carburanti.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati anagrafici trasmessi al Ministero dello sviluppo economico saranno trattati ed utilizzati secondo le finalità, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del sistema informativo.

ULTERIORI PRECISAZIONI E PERIODO DI AVVIO.
Si ricorda che i gestori (o i loro delegati), nel caso in cui tutti i servizi (sito web osservaprezzi o servizi in convenzione) previsti per l'invio delle informazioni sui prezzi siano inattivi e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, dovranno comunicare mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la registrazione e successiva autenticazione, le variazioni di prezzo medio tempo intervenute.
A partire dal 1.2.2011 e fino al 28.2.2011, al fine di ottimizzare i sistemi di invio e trasmissione dei prezzi, nonché semplificare le procedure di comunicazione e raccolta delle informazioni, eventuali difficoltà di trasmissione ovvero omissioni delle stesse, derivanti da cause non imputabili alla volontà del gestore o del suo delegato, non comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Lo stesso periodo sarà considerato di avvio sperimentale del sistema (periodo di test), utilizzato per verificare il corretto svolgimento delle seguenti fasi:

1) Regolare accreditamento e registrazione dei soggetti obbligati a comunicare i prezzi dei carburanti (o loro delegati);

2) Funzionalità del sistema di trasmissione dei prezzi (completamento della realizzazione dei sistemi in convenzione);

3) Funzionalità della pubblicazione del dato trasmesso in modo comprensibile e corretto sulla pagina web;

CONVENZIONI
Sono in corso le definizioni delle convenzioni per l'utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dai soggetti interessati che, appena operative, saranno rese note sul presente sito web.

 

Commenti (4)
  • gestore esso

    che tristezza...........fossero questi i problemi dell'Italia......

  • ipstation

    Domanda : ma quando l'obbligo sarà esteso anche a tutti i distributori su viabilità ordinaria certi gestori tipo in alta montagna o zone disagiate dove non arriva l'adsl,come faranno a comunicare obbligatoriamente i prezzi?? oppure,se uno non ha linea adsl in quanto non è mai stato interessato a internet ,dovrà farla obbligatoriamente aggiungendo altri costi di gestione ?? oppure,gestori di una certa età che non hanno mai usato un pc come faranno a districarsi fra i meandri di posta certificata,siti del ministero e pratiche varie multimediali ??

  • Giacomo  - a questo punto . . . . . .

    esigo la linea ADSL "GRATIS"

  • Anonimo  - gestore area di sevizio

    ho provato a mandare un email al sito del governo.....mi ritorna indietro...
    mi sembra di capire che bisogna ACQUISTARE un email per comunicare con il governo.....
    Il tipo di email si chiama PEC,ovviamente poche azinede vendono questo tipo di servizio.....quindi noi ci mettiamo la buona volonta la linea adsl e adesso per comunicare questi prezzi devo fare pure un abbonamento annuo a questa email PEC.....
    spero che mi stia sbagliando e che qualcuno mi risponda a piu presto....

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