INUTILIZZABILE LA CLAUSOLA DI RECESSO ENI
ENI convoca le Organizzazioni di Cate-goria per domani, giovedì 29: l’azienda, su richiesta delle medesime, accede alla necessità di sedersi ad un tavolo dopo una serie di “strappi” unilaterali che han tracciato un profondo solco nelle reci-proche relazioni.
Al di là di tutti gli elementi di frattura che saranno citati al tavolo – dalla que-stione dell’Iperself oneroso e delle con-nesse pressioni ad aderirvi, della caotica e discriminante applicazione dei nuovi listini “personalizzati”, delle sperimenta-zioni in materia di selfizzazione 24 ore su 24, della disdetta dei compensi ex-trafattura – appare chiaro, come già più volte anticipato, che si è di fronte ad un radicale mutamento del contesto entro cui è maturato, tra non poche difficoltà e divisioni, l’accordo dello scorso 28 lu-glio 2009.E’ questa l’occasione per ribadire quale sia stata la posizione di FIGISC rispetto all’evoluzione della politica aziendale nei confronti della Categoria.

Da quando si è chiarita la nuova cam-pagna Iperself, basata sul contributo del Gestore sugli sconti eccedenti il “– 6” – ossia due mesi or sono - abbiamo dichiarato con chiarezza che codesta scelta aziendale determinava un pre-ciso nesso con l’accordo del 2009, che così si poteva sinteticamente riassu-mere “non si può che considerare come siano venute meno le regole di stabilità dell’accordo e gli stru-menti che regolano reciprocamen-te le valutazioni e determinazioni dell’efficacia della clausola di re-cesso, con particolare riferimento ai Piani base, perfezionati appena da qualche mese, dei quali (le Or-ganizzazioni di Categoria) sono a de-nunciare, pertanto, la non attendi-bilità sostanziale e formale e la ca-renza di efficacia ai fini della clau-sola di recesso prevista dall’Accor-do del 28 luglio 2009” (Figisc Anisa News N. 27 del 27.05.2010).
Analoga posizione – sono trascorsi an-che in questo caso quasi due mesi - è seguita di fronte all’iniziativa ENI dei “listini personalizzati”: “in relazione al già citato Accordo economico-nor-mativo del 28 luglio 2009 si con-sidera che la modificazione delle modalità di determinazione del li-stino e la sua gestione - una e l’al-tra unilaterali - costituisca, come già rilevato per la “vicenda Iper-self”, una variabile di assoluta ri-levanza nella determinazione degli obiettivi di efficienza degli impianti della rete, tale da assumere un si-gnificato discriminante, in riferi-mento agli strumenti fondamentali di gestione dell’Accordo ed in par-ticolare rispetto alla clausola con-trattuale di recesso. Di fronte ad una modificazione unilaterale così significativa delle condizioni di ge-stione e per la intrinseca relazione tra le medesime condizioni e la clausola di recesso, non si può che considerare come siano venute me-no le regole di stabilità dell’Accordo del 28.07. 2009 e gli strumenti che regolano reciprocamente le valu-tazioni e determinazioni dell’effica-cia della clausola di recesso, con particolare riferimento ai Piani Ba-se, dei quali (sempre le Organizzazioni di Categoria) siamo a ribadire la loro non attendibilità sostanziale e for-male, oltreché la perdita di effica-cia ai fini dell’utilizzo della clausola di recesso” (Figisc Anisa News N. 29 del 01.06.2010).
Infatti, la scelta di ENI di modificare i criteri di assegnazione del prezzo con-sigliato, non solo non lascia al Gestore alcuna attiva discrezionalità marginale nella determinazione del prezzo, ma altresì ne predetermina direttamente ed integralmente il posizionamento fi-nale. In ragione di un tanto non pos-sono rimanere a carico del Gestore vincoli contrattuali (ossia, obiettivi da perseguire e circostanze di recesso) che ne presuppongono autonomia e responsabilità nella determinazione della sostenibilità nel mercato (leggesi prezzo) che sono, per contro, inte-gralmente contraddette dalla preasse-gnazione da parte dell’Azienda ad una predefinita classe di competitività sul mercato.
E si è altresì rilevato a chiare lettere che la clausola di recesso non è più so-stenibile, non solo per le motivazioni di Iperself, piuttosto che per quelle dei listini “personalizzati”, ma anche “per-ché sistematicamente l’azienda è sta-ta inadempiente sulle ‘procedure e modalità’ dell’accordo, dalla tempistica dei Piani Base alle verifiche con le ge-stioni (non importa se distratta da I-perself od altro, a seconda del cult del momento); il depotenziamento della clausola di recesso - i cui effetti mani-festano efficacia visibile dal 2012 - per evidente demerito ed inadempienza a-ziendale, deve essere fatto valere sia come vertenza collettiva che individua-le.” (Figisc Anisa News N. 37 del 19. 07.2010).
Di fronte ad iniziative commerciali ed a scelte relazionali dell’azienda che smen-tiscono e segnano totale discontinuità con i contenuti e le procedure dell’ac-cordo, con assoluta coerenza di per-corso e con piena chiarezza delle mo-tivazioni, la posizione che FIGISC an-drà a rappresentare all’incontro con ENI – e che verrà, peraltro, succes-sivamente formalizzata - sarà la di-sdetta di quella parte dell’accordo del 28 luglio 2009 che attiene alla clausola di recesso in relazione quanto meno al mancato consegui-mento degli obiettivi quantitativi.

SAGLIA: SCIOPERO “SPROPOSITATO”,
ED ANNUNCIA INCONTRO
Secondo il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico, on.le Stefa-no SAGLIA, lo sciopero proclamato dai Gestori per settembre “è un atto spro-positato” ed una “reazione eccessiva…perché il disegno di legge deve poi an-dare in Parlamento e non ci sono o-stacoli per eventuali modifiche”.

Il disegno di legge è il provvedimento sulla concorrenza, il cui testo – peral-tro non interamente noto – contiene norme sulla rete distributiva sulle quali FAIB, FEGICA e FIGISC hanno procla-mato lo sciopero in profondo dissenso e che – a detta di Saglia – sarà il “pri-mo atto del nuovo Ministro” che dovrà essere nominato dal Premier che ora ne detiene l’interim.
Il Sottosegretario ha anche annunciato che intende incontrare le Organizza-zioni di Categoria prima della pausa fe-riale.
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