FAIB E FIGISC NOTIFICANO A ENI R&M L’INAPPLICABILITA’ DELLA CLAUSOLA DI RECESSO
L’inapplicabilità della predetta clausola è stata pronunciata in relazione alla “inadempienza della Controparte contraente anzitutto per unilaterali scelte aziendali drasticamente in conflitto con il contesto dell’accordo stesso, oltre che per rilevanze sostanziali ed aspetti procedurali”.
In particolare, l’introduzione dei listini “personalizzati” per ciascun punto vendita ed il nesso funzionale tra questa nuova politica dei prezzi e il nuovo Iperself, con contributo a carico delle gestioni – si legge nella notifica – ha fatto “venir meno pressoché qualunque responsabilità del Gestore rispetto ad una propria autonoma collocazione sul mercato e con essa, pertanto, eventuali penalizzazioni dovute ad una condotta gestionale manchevole o deficitaria rispetto alle obbligazioni assunte con l’Azienda”.
FAIB e FIGISC rilevano, infatti, che “non possono più rimanere a carico del Gestore vincoli contrattuali di cruciale rilevanza” - che implicano la necessità di raggiungere determinati obiettivi, pena il recesso anticipato del rapporto -, quando la difesa degli erogati e le politiche commerciali di pricing, le singole possibilità di competere o di soccombere rispetto alla concorrenza, ossia TUTTO ciò che contraddistingue l’attività del punto vendita, sono integralmente determinate dall’Azienda e preassegnate ad ogni singola gestione.
I fattori di partenza ed i difficili equilibri dello scambio che aveva portato un anno fa alla stipula dell’Accordo, dunque, sono stati radicalmente modificati ed alterati dalle iniziative di ENI: di qui, “essendo oggettivamente venute meno le condizioni di mercato preesistenti o contestuali alla stipula dell’Accordo, che rappresentavano sostanzialmente una ‘stabilità’ degli assetti a fronte di nuove regole di flessibilità” la decisione di dichiarare l’inapplicabilità della clausola di recesso.
Con la notifica di inapplicabilità, FAIB e FIGISC hanno altresì inteso diffidare l’Azienda “pro futuro, considerato che il ricorso alla clausola di recesso troverà applicazione differita a dopo il 31 dicembre 2011” ad avvalersi del recesso anticipato nei confronti delle singole gestioni per mancato raggiungimento degli obiettivi, sia pure anche solo nel limite del 5 % previsto dalla sperimentalità dell’accordo (“ancorché operata nei termini e condizioni previste dall’Accordo al paragrafo Clausola di recesso anticipato a titolo oneroso).
Oltre ad individuare la causa principale della inapplicabilità della clausola nelle politiche aziendali sui prezzi, FAIB e FIGISC hanno rilevato situazioni di inadempienza anche rispetto all’osservanza di metodi e procedure che, previsti dall’Accordo, non sono stati seguiti nel corso della sua gestione.
Nell’invitare ENI a “voler porre in atto comportamenti idonei a consentire il ripristino delle condizioni esistenti all’atto della sottoscrizione dell’accordo” nonché a convocare le parti dopo il periodo feriale per esperire un chiarimento su quel che resta della validità dell’accordo del 28 luglio 2009, le due Organizzazioni firmatarie si sono riservate di assumere entro fine estate “le decisioni che verranno ritenute più opportune in merito” alle sorti dell’accordo stesso.
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 13/09/2010 09:13 - Figisc Anisa News 45/2010
- 10/09/2010 15:26 - FAIB Informa 25 del 10/09/10
- 09/09/2010 17:51 - Figisc Anisa News 44/2010
- 03/09/2010 17:12 - Figisc Anisa News 43/2010
- 04/08/2010 17:35 - Controdistribuzione edizione FLASH n. 20 - 04 Agosto 2010
- 29/07/2010 15:59 - Controdistribuzione edizione FLASH n. 19 - 28 Luglio 2010
- 29/07/2010 00:38 - Figisc Anisa News 41/2010
- 28/07/2010 08:46 - Figisc Anisa News 40/2010
- 27/07/2010 08:13 - Figisc Anisa News 39/2010
- 23/07/2010 16:09 - Controdistribuzione edizione FLASH n. 18 - 23 Luglio 2010



