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Controdistribuzione edizione FLASH n. 20 - 04 Agosto 2010

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DOPO LA FEGICA, ANCHE FAIB E FIGISC PRENDONO POSIZIONE

INAPPLICABILE LA CLAUSOLA DI RECESSO

I firmatari dell’Accordo con Eni dello scorso anno, “notificano” all’azienda l’inapplicabilitá della clausola introdotta nei contratti dei gestori Agip al centro di polemiche e divisioni. Un atto che fa’ seguito a quello giá formalizzato ad Eni lo scorso 2 aprile dalla Fegica (il cui testo, di seguito, riproduciamo nuovamente per memoria) e che rappresenta un nuovo passo importante ed apprezzato sulla strada di una ritrovata unitá e coesione della Categoria. Eni, sempre piú protesa a ricercare dimostrazioni esemplari della propria forza, mette a nudo i limiti della strategia e delle ragioni stesse che ispirano i suoi comportamenti.

 

fegica290nuovoSpett.leENI S.p.A. - Div. R&M alla c.a. ing. Angelo Fanelli dott. Paolo Grossi Roma, 2 aprile 2010

Oggetto: INADEMPIENZA ACCORDO 28 LUGLIO 2009.

La scrivente Federazione, ribadito il giudizio, già ripetutamente espresso, circa l’illegittimità di alcuni contenuti specifici dell’Accordo evidenziato in oggetto, rileva e formalizza, comunque, le inadempienze agli impegni ivi contenuti e come appresso elencati.

In special modo la scrivente -pur restando salvo ed impregiudicato il suo diritto a rimettere i termini del giudizio sopra formulato, al vaglio dell’Autorità giudicante in tutte le sedi giurisdizionalmente competenti- intende avanzare rilievi ed osservazioni sulla sopravvenuta inapplicabilità di parte dell’intesa che fa’ riferimento all’introduzione della cosiddetta “clausola di recesso” nei contratti di affidamento in uso gratuito dei Gestori a marchio Agip, in quanto gli adempimenti a carico di codesta azienda che la sostanziano sono stati largamente disattesi.

A tal fine va evidenziato che il richiamato Accordo -siglato dalla Fegica nella persona del suo Segretario Generale, sia pure “solo per presa visione e con riserva”- costituisce in epigrafe la delegazione della medesima Federazione, in questo modo, confermando e legittimando il suo diritto inalienabile di rappresentanza, in forza del quadro normativo di riferimento (d.l.vo 32/98, l. 57/01).

Nel merito:

  1. Paragrafo “Clausola di recesso anticipato a titolo oneroso”, punto (i). Testo: a riservare alla conduzione degli impegni attraverso le associazioni in partecipazione un carattere sperimentale e formazione in quantità limitata, e comunque non superiore a quella attuale (200)… ”. - Dalle visure effettuate presso la Camera di Commercio competente risultano essere stati utilizzati nuovi contratti di associazione in partecipazione per la conduzione di impianti a marchio Agip anche successivamente alla data di sottoscrizione del citato Accordo.

  2. Paragrafo “Clausola di recesso anticipato a titolo oneroso”, sezione corsiva e virgolettata, terzo capoverso. Testo: ogni successivo suo [s’intenda Piano Base Annuale, ndr] rinnovo sarà concordato tra Comodante e Comodataria e sottoscritto da entrambe le Parti entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno … ”. - Il termine perentorio di fine febbraio è stato disatteso e superato dall’azienda nella sostanziale universalità dei casi, i Gestori Agip non avendo, per di più, neanche potuto “concordare” i traguardi qualitativi e quantitativi sottoposti dall’azienda stessa in termini ultimativi.

  1. Paragrafo “Metodologia e definizioni attuative condivise, comuni ai Piani base ed ai Piani commerciali”. Testo: “ … l’Azienda … assicurerà un impegno particolare nel confronto periodico con i singoli Gestori e le Associazioni di Categoria … ”. - Dalla data della sottoscrizione dell’Accordo suddetto, codesta azienda non ha avuto alcun confronto -meno che mai periodico- né con i Gestori, coi quali si è limitata a pretendere la sottoscrizione dei nuovi “contratti di comodato”, contenenti la clausola di recesso ed i Piani Base già predisposti e immodificabili, né con la scrivente Federazione, “Associazione di Categoria” citata nell’Accordo e pienamente titolata e legittimata a partecipare alla fase di contrattazione, ai sensi del citato quadro normativo di riferimento. Ciò, nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni, atti di diffida formali e “messa in mora” a carico di ENI S.p.A, finalizzate a chiedere la realizzazioni di incontri urgenti e l’immediato termine dei suddetti comportamenti inadempienti sul piano “contrattuale” ed illegittimi sul piano normativo.

  2. Paragrafo “Verifica annuale con le Associazioni di Categoria”, primo e terzo comma. Testo: Nell’ambito di un processo, condiviso con le Associazioni di Categoria dei Gestori, di verifica e monitoraggio dei contenuti e della applicazione dei nuovi strumenti previsti dal presente Accordo, è prevista una sessione di incontri, con cadenza annuale e da tenersi entro il mese di gennaio, tra la Direzione Retail e le Associazioni medesime, con la finalità di condividere gli elementi chiave e le componenti dei Piani Base e dei Piani Commerciali da attivare per il nuovo esercizio con i singoli Gestori. … Sulla base della condivisione degli elementi del Piano Base e del Piano Commerciale Annuale, l’Azienda procederà alla fase della discussione diretta con le singole gestioni.”. - L’inadempimento di ENI S.p.A. appena sopra illustrato, conseguente al rifiuto di proseguire la fase di contrattazione con la scrivente, appare tanto più grave alla luce del fatto che proprio dal compimento di tale fase e la conseguente “condivisione” devono -secondo l’Accordo- discendere gli elementi costituenti il Piano Base di ciascun singolo Gestore, con particolare riferimento ai traguardi qualitativi e quantitativi cui è legata l’eventuale applicazione della cosiddetta “clausola di recesso”.

  3. Paragrafo “Verifica annuale con il Gestore”. Testo: Con le finalità … di far emergere la professionalità dei singoli Gestori … mediante … reciproci impegni fra il Gestore e l’Azienda … gli obiettivi della verifica annuale con il Gestore - prevista con cadenza annuale entro il mese di febbraio … - … b) la concertazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano Base e del Piano Commerciale Annuali per l’esercizio in corso”. - Come già rilevato, la verifica annuale da effettuare tra Azienda e ciascun Gestore nel termine perentorio del mese di febbraio non è stata effettuata, vanificando di fatto la possibilità di concertare gli obiettivi qualitativi e quantitativi.

  4. Paragrafo “Carattere di sperimentalità delle parti innovative dell’Accordo”, primo comma. Testo: In considerazione della loro forte innovatività, le Parti convengono sulla necessità di considerare come sperimentali gli elementi innovativi del presente Accordo, con particolare riferimento alla struttura e alle modalità di definizione del Piano Commerciale Annuale e del Piano Base Annuale, richiamato dalla clausola di recesso anticipato.- Il carattere di necessità che i sottoscrittori dell’Accordo utilizzano per definire sperimentale le struttura e la modalità di definizione del Piano Base e quindi l’applicazione della clausola di recesso, qualifica indiscutibilmente l’importanza determinante, proprio ai fini dell’applicabilità di tale clausole, degli inadempimenti collegabili funzionalmente -direttamente o indirettamente- ad essa.

  1. Paragrafo “Ulteriori Argomenti”, intero paragrafo. - L’impegno aziendale a confrontarsi … entro Dicembre 2009su un lungo elenco di questioni che “regolano” la relazione tra ENI S.p.A. ed i gestori a marchio Agip, è stato completamente disatteso, negando ENI ogni possibilità di incontro.

  2. Allegato “A - Metodologie”, settimo comma. Testo: La lista che segue [s’intenda “indicatori qualitativi ”, ndr] sia per il peso dei singoli item sia per la presente descrizione sarà oggetto di un confronto tra l’azienda e le Associazioni di Categoria per apportare eventuali modifiche semplificative entro Dicembre 2009.- Anche in questo caso ENI S.p.A. risulta essere con ogni evidenza inadempiente rispetto all’impegno assunto, avendo rifiutato qualsiasi confronto.

Ricordata la riserva esposta in premessa circa il giudizio di illegittimità di alcuni contenuti dell’Accordo suddetto; volendo appena accennare al fatto, già più volte denunciato, che ad una parte consistente dei Gestori Agip è tuttora negato il riconoscimento e l’applicazione della parte economica dell’Accordo, tanto per il periodo pregresso, quanto per l’incremento dello “sconto base prolitro”; tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, visti il numero e la rilevanza degli inadempimenti formali e sostanziali, in relazione agli impegni assunti da codesta azienda con la sottoscrizione stessa dell’Accordo 28.7.09; la scrivente Federazione dà per intesa ed acclarata la manifesta inammissibilità di applicazione del suddetto Accordo, almeno nell’anno in corso, per la parte riguardante la cosiddetta “facoltà di recesso”.

Ogni e qualsiasi tentativo di ENI S.p.A. di far valere tale facoltà, anche in forza dei “risultati” qualitativi e quantitativi ottenuti a consuntivo dell’anno 2010, nei confronti di qualsiasi Gestore Agip, vedrà l’opposizione della scrivente, in ogni sede competente, a sostegno ed a tutela degli interessi legittimi del Gestore stesso.

Infine, la medesima scrivente Federazione diffida nuovamente ENI S.p.A. a cessare immediatamente il comportamento, che si configura sempre più come antisindacale, teso a rifiutare la fase di contrattazione cui la scrivente è deputata -anche ex lege, oltreché dall’esercizio della legittima rappresentanza- a partecipare, procedendo perciò a fissare urgentemente la data d’incontro.

Distinti saluti.

F.to Roberto Timpani

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