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Figisc Anisa News 48/2011

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SULLE DICHIARAZIONI DI UNIONE PETROLIFERA - FIGISC: LARTICOLO 28 È LEGGE DELLO STATO, ORA BISOGNA ATTUARLO

Dice Unione Petrolifera di voler tutto li­bero (orari, self e contratti), e, risponden­do ad una domanda di Staffetta sulla eli­minazione del vincolo di esclusiva, che non siamo d'accordo con l'ipotesi paventata in manovra, ossia mantenendo il contratto di comodato. Si potrebbe fare però se il ge­store comprasse l'impianto, mettesse il proprio logo e si cambiasse il contratto. Ci possono essere varie forme”.

Questo tipo di vocazione “liberalizzatriceche annuncia Unione Petrolifera né ci stu­pisce minimamente né ci trova minima­mente d’accordo. Non ci stupisce, perché il ritornello tutto libero non è affatto nuovo nelle enunciazioni dell’industria petrolifera. Non ci trova d’accordo, perché detto in quei termini (magari ispirati dalla voglia di rea­gire polemicamente alle pressioni ed agli interventi che si concentrano sul settore, poco importa), significa, più prosaicamente, sbarazziamo il tavolo da tutto e basta col Gestore.

Quanto al fatto che l’esclusiva cadrebbe se il Gestore si comperasse l’impianto e vi ap­ponesse il proprio logo, beh, verrebbe da dire, ci mancherebbe altro (magari c’è anche da dire che comprare l’impianto appare oggi – visti i valori di mercato che sopravvalutano la logica della rendita sugli erogati, anche minimi, assai più che quella del valore “fisico” e delle potenzialità dell’impianto – persino più one­roso che ai tempi delle concessioni diciottennali).

Né si può continuare a fingere (un atteg­giamento che non è imputabile solo all’in­dustria petrolifera, perché se da quella par­te si vuol “imbalsamare” o far finta di i­gnorare tutto, da altre si continuano a ogni piè sospinto a gettare pesanti incognite sul settore) che esiste ed è vigente una norma di legge il solito articolo 28, comma 7, della legge 111/2011 che impone la trat­tativa per la formazione di contratti, con­certati con le organizzazioni di rappre­sentanza dei Gestori, tipizzati e depositati, che prevedano condizioni eque e non discri­minanti e che consentano al Gestore di competere  nel  mercato  di riferimento.

Se questo è vero bisogna attuare la nor­ma; se essa, invece, non presenta alcun interesse o non ha alcuna rilevanza è me­glio che chi lo pensa lo dica apertamente sin da subito, assumendosene la responsa­bilità.

Per quanto la norma, implicitamente, ri­metta alle Parti l’onere di un confronto e di una o più proposte, non si può che esigere -se vi sono condotte tali da paralizzarne gli effetti, da eludere la norma stessa con una condotta inerziale – che sia il Ministero ad assumere un ruolo di vigilanza, stimolo, mediazione e custodia della legge. E ben s’intende che miglior prova sarebbe che il settore offrisse prova spontaneamente della volontà di trovare nuove regole per un re­start del livello e della qualità delle relazioni tra gli operatori della rete distri­butiva.

Che ci siano “varie forme” è fin troppo ov­vio; è, invece, fin troppo sottaciuto che i Gestori, con grande senso di responsa­bilità e tuttaltro che arroccandosi in difesa del consolidato, le abbiano declinate, in un ampio spettro di opzioni (si ricordi il Workshop del gennaio 2008 sulle pro­spettive del settore) già da molto tempo. Il tempo perso da allora ha bruciato op­portunità per il settore di autoregolarsi, ha moltiplicato le tentazioni di interventi e­sterni ed ha amplificato le contraddizioni del sistema scaricandole in maniera sem­pre più pesante e drammatica sulla sua parte  più debole.

Tanto che anche rispetto al proprio ruolo tradizionale, il Gestore oggi deve poter scegliere in che posizione porsi rispetto al mercato ed alla questione dei prezzi, se da comprimario (sopportando con le sue deboli spalle e possibilità tutto l’urto di questa guerra) o se valorizzando il proprio ruolo nel sistema a partire da una con­dizione di neutralità sui prezzi (ossia ti­randosi  fuori  dal  tritacarne).

FIGISC ha indicato quali sono le sue po­sizioni    di    riferimento:  al Gestore che intenda competere, da un lato, va data la possibilità di richiedere un prezzo di ces­sione tale da metterlo nelle condizioni fis­sate come principi dall’articolo 28, dal­l’altro, se questa fosse la sua scelta, di non continuare ad essere esposto in prima persona alla guerra delle politiche com­merciali, con una revisione del contratto di fornitura aperto alle formule alternative, quali, ad esempio e per mera comodità di concetto, il  contratto  di  commissione.

In ogni caso: c’è una legge da rispettare ed attuare.

LA GRATUITÀ DELLE CARTE DI PAGAMENTO È UNA CONQUISTA DA DIFENDERE

È sempre in fibrillazione la questione della gratuità delle carte di pagamento per il settore distribuzione carburanti: la norma, approvata con l’articolo 34, comma 7, del­la Legge 183/2011 (legge “di stabilità”), viene allo stesso tempo confermata, ma anche modificata dal Decreto-legge 201 /2011 (“Salva Italia”).

Sinteticamente, la questione è questa: 1) Associazione bancaria ed Associazioni delle imprese hanno tre mesi di tempo per trovare un accordo sulle commis­sioni delle carte di pagamento, che punti a diminuirne l’impatto;

nei sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico verificherà se, negli circuiti, il sistema funziona efficacemen­te, cioè vi è una effettiva riduzione delle spese;

  • in caso positivo, dal decimo mese si ap­plicherà il nuovo regime di costo anche al settore  distribuzione  carburanti;

  • dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 settem­bre 2012, sicuramente è vigente la legge sulla gratuità per il settore distribuzione carburanti.

  • Di seguito, il testo dell’articolo 12, commi 9 e 10, del DL 201/2011 (che deve essere convertito dai due rami del Parlamento entro  Natale):

    9. LAssociazione Bancaria Italiana e le as­sociazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni ef­fettuate  mediante  carte  di  pagamento.

    10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, verifica lefficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dellarticolo 34 della legge  12  novembre  2011,  n. 183.

    La spiegazione della norma è altresì con­tenuta nella relazione accompagnatoria del DL “Salva Italia”, che, a proposito di questi commi,  specifica:

    I commi 9 e 10 mirano a ridurre il ricorso al contante anche attraverso il conte­nimento dei costi connessi con lutilizzo della moneta. Come noto, infatti, nel no­stro Paese luso del contante riveste an­cora un ruolo importante e non in linea con la media dei Paesi europei, generando costi di gestione non espliciti per lecono­mia nel suo complesso, che ammontano a 10 miliardi di euro lanno per il sistema Paese.

    In particolare, con il comma 9 si prevede che lABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovrai-no provvedere a definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare la riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate me­diante  carte  di  pagamento.

    Con il comma 10, inoltre, si stabilisce che, entro i successivi sei mesi, il Ministero del­lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, ve­rifica lefficacia delle misure di cui al comma 9, definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite saranno applicate anche alle transazioni di cui al comma 7 dellarticolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi del quale le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per lacquirente  che  per il venditore.

    Nessun dubbio sussiste sul fatto che, per lo meno nei primi nove mesi dellanno 2012, la norma sulla gratuità delle car­te di pagamento è una legge vigente ed efficace.

    Ma bisognerà difendere questa conquista con una trattativa che non sarà semplice né scontata nel suo esito: nella fase di defi­nizione delle nuove regole, la FIGISC Confcommercio si batterà in primo luo­go per mantenere il punto della gra­tuità per un settore in cui almeno due sono le  questioni  di  assoluta  rilevanza:

    1. il primo, è che in questo settore, come e più di altri, c’è assoluto bisogno di misu­re per ridurre i rischi per la sicurezza e l’incolumità dei suoi operatori, bersagli e vittime della criminalità per le ingenti quantità di contante che stazionano sugli impianti di  distribuzione;

    2. le commissioni connesse alla transazione in moneta elettronica pesano su un va­lore del prezzo che oggi è dato, come in nessun altro settore, dall’altissima fisca­lità che colpisce il prodotto: una media del 55 %, che sale al 59 % per la ben­zina, ed è necessario, pertanto, scon­giurare che oltre all’aumento delle impo­ste agli operatori e consumatori tocchi anche la beffa di maggiori oneri indiretti da essa  dipendenti.

    E nella fase più immediata – anche sul­la scorta dei segnali inequivocabili che so­no giunti nelle scorse settimane – biso­gnerà esercitare la massima vigilanza perché il sistema bancario non metta in atto condotte elusive della norma, che, pur formalmente rispettandone il contenuto, comportino un aggravio di costi diretti od indiretti della moneta elettronica a carico  del Gestore.

    Commenti (2)
    • Guido

      ..sono anni che provo ad acquistare l'impianto,ma non me lo vendono.Che sia la volta buona?

    • Gestore ip che si e rotto i ma

      Ma cazzo ma fate qualcosa confrontatevi ci sto cazzo di governo e mettiamo fine a tutto ! Sono anni che parlate parlate senza una meta ci state prendendo per il culo e noi stronzi che vi leggiamo e basta !!!! Chiedetelo sto confronto

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