Figisc Anisa News 04 - 2012

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DECRETO MONTI TRA EQUILIBRI E CRITICITÀ - PRIORITÀ ASSOLUTA I NUOVI CONTRATTI
Dopo non poche indiscrezioni, che hanno determinato altrettante reazioni dalle diverse parti interessate, il testo del decreto sulle liberalizzazioni è stato infine approvato dal Governo. Un primo approssimativo giudizio può essere che il decreto non abbia mantenuto tutte le aspettative che, a torto od a ragione, si erano coagulate attorno a questo provvedimento.

Per quanto riguarda la posizione di FIGISC ed ANISA CONFCOMMERCIO il testo che ora dovrà affrontare il proprio iter parlamentare contiene aspetti di equilibrio e di buon senso, ma anche punti controversi su cui esistono motivate riserve.
Non siamo stati tra coloro che hanno scommesso sulla questione della rimozione del vincolo di fornitura in esclusiva; anzi, abbiamo ritenuto che una rottura per legge della relazione funzionale che esiste tra affidamento in comodato delle attrezzature da parte della proprietà degli impianti e fornitura in esclusiva al Gestore precostituisse un rischio ben maggiore delle apparenti libertà che avrebbe comportato una simile evoluzione dei rapporti: la fine dei contratti in essere e l’estinzione della Categoria in quanto tale, o estromessa dall’impianto o marginalizzata in formule contrat-tuali decisamente peggiorative (ad esempio, l’associazione in partecipazione) rispetto alle attuali. O quanto meno, abbiamo sempre inteso evitare che una simile evoluzione intervenga prima e senza una preventiva concertazione su formule contrattuali innovative tra l’industria petrolifera e le reti convenzionate e la rappresentanza dei Gestori, a scongiurare una caduta libera “senza rete” in una conflittualità alimentata non solo dall’asprezza del mercato, ma anche esacerbata da interventi d’imperio sul settore.
Da questo punto di vista e su questa tematica specifica, il decreto alla fine ha, appunto, spuntato una posizione di equilibrio e di buon senso rispetto alle ipotesi oltranziste emerse dalle prime versioni che sono circolate (rottura del vincolo e de-voluzione “forzosa” di un terzo della rete, questa ultima ipotesi, pareva di capire, più che finalizzata ai Gestori, funzionale a soggetti “terzi” non ben definiti, ma con ben altre  risorse  e  strategie  di espansione).
Sul fronte della liberalizzazione delle attività non oil, i contenuti non sono particolarmente eclatanti: norme di “apertura” sulle attività collaterali, infatti, erano già previste fin dalla legge 57/2001 (bar e commercio al dettaglio di limitata superficie), la vendita dei giornali era stata introdotta (con una li-mitazione di superficie) nella modalità di“rivendita non esclusiva” sin dalla legge 108/ 1999: la novità si riduce all’introduzione della vendita dei tabacchi, peraltro per gli impianti che abbiano una superficie superiore  ai  1.500  metri  quadri.
Due sono i fattori di criticità e di negatività. Il primo riguarda le modalità di esercizio del self prepay 24 ore su 24 (attrezzatura resa obbligatoria per tutta la rete già dall’articolo 28 della legge 111/2011), che ora vengono – una prescrizione che viene da Antitrust – privati di ogni forma di presenza del Ge-store,   pure   prevista   dalla   norma   originaria. Sia pure con una applicazione che esclude gli impianti posti nei centri abitati, si tratta di una norma che diffonde di fatto il ghost oltre i limiti posti dalle normative regionali che ne hanno disciplinato lo stabilimento. Una norma negativa per la Categoria, che abbiamo chiesto al Governo di rivedere, in quanto l’esercizio del self prepay è già stato generalizzato nella rete, peraltro con tempi rapidi di adeguamento  (un  anno).

Il secondo forte elemento di negatività è l’aver introdotto nel decreto del tutto surrettiziamente ed in “zona Cesarini” e per di più al di fuori delle norme per il settore (e infatti si ritrova nell’articolo 28) la sospensione della gratuità per consumatori e rivenditori delle carte di pagamento per transazioni in moneta elettronica fino a 100 euro, che il Governo precedente aveva introdotto con la legge 183/2011. Il sistema bancario ha quindi trovato l’avallo del Governo per contrastare una misura utile anche al consumatore, misura che era stata introdotta sia per incentivare la diffusione dell’uso della moneta elettronica, sia come misura deterrente degli episodi di criminalità che interessano, purtroppo, i Gestori a causa della ingente quantità di contante circolante negli im-pianti. Anche su questo abbiamo chiesto al Governo di ripristinare la norma originaria e stiamo predisponendo iniziative di mobilitazione e protesta alternative allo sciopero le cui modalità, tempistiche e durate saranno stabilite nei prossimi giorni anche in relazioni agli sviluppi che avrà questa  vertenza  con  il  Governo. Le questioni generali aperte sul settore sono, comunque, sempre le stesse: l’incidenza dei prezzi dei carburanti, tema di grande rilevanza mediatica e non immune da semplificazioni, aspettative e demagogie, e, questione che ci riguarda diret-tamente, le condizioni in cui il Gestore è costretto  ad  operare  sul  mercato.

Difficile conciliare prezzi più contenuti dei carburanti con una fiscalità che è diventata così imponente nell’ultimo anno da costituire ormai il 60 % del prezzo contro il 10 % della componente del sistema distributivo: i soli aumenti delle imposte dell’ultimo anno sono tali (da 20 a 25 cent/ litro) da essere superiori di alcuni centesimi all’intero costo del sistema distributivo (circa 15 cent/litro), situazione che ha portato il prezzo italiano della benzina ad essere il più alto in Europa, quando solo un anno fa ben nove tra i Paesi comunitari avevano un prezzo  più  alto.
Sui prezzi si sono creati alcuni teoremi di difficile dimostrazione. Ad esempio, si è coltivata l’idea che per abbattere il prezzo di 10/12 cent/litro basterebbe generalizzare a tutta la rete il modello delle “pompe bianche” o della GDO, passando sotto silenzio che il vantaggio di queste “nicchie” (circa l’8/10 % della rete) è proprio quello di ope-rare da terze rispetto ai costi complessivi del sistema distributivo, aggio competitivo che verrebbe drasticamente a ridursi in maniera direttamente proporzionale all’incremento della quota di mercato di questi operatori, con il risultato finale di un rilivellamento generalizzato dei prezzi sull’asticella  della  rete  tradizionale.
Il problema vero della rete italiana (ma è una mezza verità) è la numerosità dei suoi punti vendita (il doppio e più di altre reti europee), con una scarsa efficienza (erogati per impianto che sono la metà od un terzo di quelli di altre reti europee): una moltiplicazione di centri di costo che origina il così detto “stacco Italia” del prezzo indu-striale (circa 4 cent/litro). Mezza verità perché a questi maggiori costi fa da contrappeso   un   presidio   territoriale   che   è   due/tre volte più intenso che in quei Paesi comunitari che sono più efficienti e meno costosi, ma che assoggettano il consumatore ad una mobilità più onerosa per il rifornimento.
Anche qui l’approccio non è semplice e soprattutto non è miracolistico sul fronte dei prezzi, dati i tempi necessari per una razionalizzazione (assai più importante di una “selfizzazione”, che, comunque, è già stata scritta dalle norme previgenti il decreto Monti) che appare scarsamente conciliabile con le reiterate liberalizzazioni che hanno a loro volta “gonfiato” la consistenza  della rete.

Anche sul ruolo del Gestore e sulla sua mission di competere si sono coltivati schematismi ed aspettative. La contraddizione che salta agli occhi è la differenza tra prezzi di cessione alla rete affidata in gestione e prezzi di cessione da extrarete “spurio” offerti a pompe bianche e GDO: un gap di 10/12 cent/litro a monte del margine operativo lordo del Gestore che diventa, quindi, di 14/16 cent e che si riflette  sulla  guerra  dei  prezzi.

Rispetto a tale disparità di precondizioni di operatività sul mercato (che pure hanno origine dal fatto che gli operatori indipendenti hanno investito negli impianti, mentre petrolifere e convenzionati sono proprietari nell’impianto che gestisce il “benzinaio”), rimangono due possibili vie d’uscita: o la competizione sui prezzi la fa il Gestore (e di fatto oggi si trova a sa crificare margini per sostenere in quota parte le misure di difesa mercato imposte dalle Compagnie), ma in tal caso serve una “correzione” in senso competitivo del prezzo di cessione, o il rapporto tra Gestore e proprietà deve essere ridisegnato in modo tale da garantire al primo un risultato economico per la funzione che svolge (il sistema di gestione più economico che c’è sulla filiera) e riservare alla seconda, senza improprie contaminazioni, l’onere di confrontarsi e competere sul mercato. In sintesi, fuori il Gestore dal tritacarne della guerra  del  mercato.
L’articolo 28 della legge 111/2011 conteneva la possibilità di ridefinire i contratti che regolano le relazioni commerciali tra proprietà e gestori, e il decreto Monti ne ribadisce i contenuti: è legge (due volte) dello Stato che possano essere rivisti i contratti in una contrattazione tra rappresentanze ed è legge dello Stato che tali strumenti debbano prevedere equità e non discriminazione nelle condizioni di operatività  sul mercato  nel  bacino  di  riferimento.
Resta da capire perché da quando fu approvata la legge 111/2011 (luglio dello scorso anno) si siano persi mesi e mesi ad inseguire farfalle, mentre il clima nel settore si è incattivito alla ricerca di reciproche umiliazioni. Non vi è oggi più alcun alibi residuo per continuare nell’inerzia o per di-sattendere  l’applicazione  della  legge.

DECRETO: SCIPPATA LA GRATUITÀ DELLE CARTE DI PAGAMENTO STATO DI MOBILITAZIONE COMUNICATO STAMPA 24.01.2012 FIGISC ED ANISA CONFCOMMERCIO: DECRETO LIBERALIZZAZIONI: SCIPPATA LA GRATUITÀ DELLE CARTE DI PAGAMENTO
“Nelle pieghe del decreto delle liberalizzazioni, al di fuori del contesto delle misure per il settore, è emerso un fatto estremamente negativo” dichiarano Luca SQUERI, Presidente Nazionale della FIGISC “Nelle pieghe del decreto delle liberalizzazioni, al di fuori del contesto delle misure per il settore, è emerso un fatto estremamente negativo” dichiarano Luca SQUERI, Presidente Nazionale della FIGISC, la federazione che riunisce i benzinai della rete ordinaria, e Stefano CANTARELLI, Presidente Nazionale della ANISA, che associa i gestori delle aree di servizio autostradali, entrambe aderenti a CONFCOMMERCIO “infatti, il sistema bancario ha ottenuto, all’ultimo momento, la complicità del Governo nello scippo della gratuità delle carte di pagamento per consumatori ed operatori, azzerando così una norma importantissima che l’allora Ministro Romani inserì nella legge 183/ 2011, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 e che pure era stata confermata nel decreto ‘Salva l’Italia’.”“Sui contenuti del decreto sulle liberalizzazioni che riguardano il settore carburanti è prevalso alla fine il buon senso di evitare quelle misure che avrebbero ottenuto, senza alcun positivo riflesso sui prezzi al consumo, solo il risultato di far espellere i Gestori dalla rete alla scadenza dei contratti, anche se rimangono punti di forte criticità, come, ad esempio, quello riguardante il funzionamento del self pre-pay senza assistenza del Gestore al di fuori dei centri abitati” questo il giudizio sul decreto Monti di FIGISC ed ANISA, che hanno deciso, per l’immediato, di sospendere lo sciopero nazionale su tutta la rete stradale ed autostradale che era già stato proclamato lo scorso 16  gennaio in rela zione alle prime indiscrezioni sui contenuti del decreto  liberalizzazioni.
Ma sulla questione della gratuità delle carte di pagamento, le due Federazioni hanno deciso di promuovere forme alternative di mobilitazione: “Si apre una vertenza diversa da quella iniziale che poniamo immediatamente all’attenzione del Governo affinché ripristini la norma originaria sulla gratuità delle carte di credito. In relazione agli immediati sviluppi della vertenza i Gestori daranno attuazione a forme di agitazione alternative alla chiusura degli impianti, con modalità di attuazione che verranno  prossimamente  individuate.”
“Permane, pertanto, lo stato di mobilitazione della Categoria” conclude Squeri “e l’immediata priorità è ora dare attuazione alla revisione dei contratti tra proprietari della rete e Categoria, in modo da assicurare quelle condizioni di equità e non discriminazione che erano già previste dalla legge 111/2011 e che il decreto Monti riconferma  in  tutta  la  loro  validità  di  legge”.

IL TESTO DELLE NORME PER IL SETTORE DEL DECRETO SULLE LIBERALIZZAZIONI
A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti,  di  servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga a eventuali clausole negoziali che  ne  vietino  la  realizzazione.2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  sostituiti  dai  seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il ministero  dello  Sviluppo  economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti  da parte del gestore stesso,  stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del  ministero  dello  Sviluppo  economico.
14.I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere  nel  mercato  di riferimento.».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge  18  giugno  1998,  n.  192.
4. All'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le  seguenti  modificazioni:
a)il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito  in  tali  impianti:
a)l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b)l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500  mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene  e  al  servizio  posto  in  vendita.»
b)  il  comma  10 è  sostituito  dal seguente:
«10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione  espletate  al  30  giugno  2012»;
c) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: «I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.»;
d)  il  comma  6  è  sostituito  dal  seguente:

«6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno   precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal Comune competente. »
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali  alle  finalità  dell'obbligo».
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del ministro dello Sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché, nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata  previste  per  gli  stessi impianti.
Art. 19 - Liberalizzazione degli impianti completamente  automatizzati fuori  dei centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011/n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte,  in  fondo,  le  seguenti parole:«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del Codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».
Art. 20 - Miglioramento delle informazioni  al consumatore  sui prezzi dei carburanti

1.    Con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al ministero dello Sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione europea ai sensi della decisione del Consiglio 1999/280/Ce del 22 aprile 1999 e della successiva decisione della Commissione 1999/566/Ce del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento  senza servizio perciascuna  tipologia  di carburante per autotrazione.
2.    Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico sono definite le modalità attua-tive della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto ven-dita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, Gpl, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando questo ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3.    Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del ministero dello Sviluppo economico, sentiti il garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art  21  - Fondo per la  razionalizzazione
della rete di  distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole «in misura non eccedente il venticinque  per cento,  dell'ammontare  complessivo del fondo annualmente consolidato» sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.».
Art. 28  - Promozione della concorrenza  in  materia di conto corrente  o  di  conto di  pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a)il comma  7 è  soppresso;
b)il comma 9 è sostituito dal seguente:
«L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat,  le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative  a  livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza»;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mer-cato»;
d) è inserito il comma 10.bis: «Fino all'esito della valutazione di efficacia dì cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di cui  al  comma  10».


Commenti (5)
  • Anonimo  - sono contento

    e vi dico perche anche se avremmo fatto sciopero o lo faremo vincerebbero sempre e solo loro senza ombra di dubbio sono sodisfatto almeno al mio bar allego i tabbbaccchiiiiiiii era ora almeno i soldi si fanno nel bar era davvero ora sopra i gratta e vinci l otto xcento di utile sopra il coffe nemmeno a parlarne attacco il self e fanculo all impianto tanto fa 2 milioni di litri un in self e un aperto quindi come viene si conta tanto prima e poi lo attacano loro il self buon lavoro a tutti i miei colleghi e alla piu tinta categoria come quella nostra che a volte non si meritava nemmeno la licenza x la rivendita di generi di monopolio.

  • donato quaranta  - marte o giove

    Ma su quale pianeta vivono queste persone che dovrebbero rappresentarci oggi è arrivata la lettera di disdetta del pos la faccio presente al mio arc lui risponde che le carte petrolifere continuerà la movimentazione con setefi per tutto il resto dovrò provvedere da me.
    1) io ero consapevole che la gratuità delle carte era una bufala
    2) la compagnia se strafrega dei nostri eventuali problemi sintomo di dismissione anche di altre eventuali controversie future legate a qualsiasi pseudo liberalizzazione perchè non va bene il testo odierno ma non andava bene anche l'altro dato che entrambi non facevano riferimento all'art 36 della costituzione sul compenso dignitoso del lavoratore in base al volume di lavoro da questi svolto. Io comincio a pensare di unirci in sigle anti sindacali e fare delle class action per il rispetto delle leggi vigenti anche se temporanee.
    anzi forse sarebbe meglio fare come il sig Borsoi emandare tutto a p....tanto la gente non capirà le ns proteste come avrete potuto capire in questi gioni di emergenza abbiamo subito ogni genere di insulto e minaccia e meno male che lo sciopero non è il nostro.

  • Giancarlo TV  - X Donato Quaranta

    Caro " Ex " collega se per P. . . . intendi Parin Moreno e per emmandare intendi incaricare, ci tengo a precisarti che come tu scrivi io non ho emandato un bel niente caso mai cè stato uno scambio di favori, evidentemente " qualcuno " pensava di agganciarsi per trarne favori, se vuoi fai una prova " incatenati per 10 giorni seriamente e costantemente come io ho fatto e poi capirai, non dire che sono arrogante, se invece per p . . . . intendi p . . . . . e allora sono marginalmente d' accordo.


    Saluti Borsoi Giancarlo

  • donato quaranta

    Scusa caro Borsoi non volevo dire emandare ma mandare a putt..e come penso giustamente abbia fatto lei conoscendo i fatti se tutti facciamo come lei sarebbe l'unica vera liberalizzazione in Italia ci liberiamo dalle catene che ci impongono le compagnie

  • Giancarlo TV

    Ti rongrazio Donato per aver precisato e quindi avermi ancora concesso del tuo tempo, comunque come scritto sopra sono marginalmente d' accordo, quello che ho ottenoto è " Uscire col minor danno possibile dalla situazione " ci tengo a precisare che dopo una situazione cosi grave e il protrarsi della chiusura dei rapporti con TotalErg causa le modalità operate dai preposti sono ancora moralmente, fisicamente, psicologicamente provato.

    Tale precisazione era dovuta, Saluti Borsoi

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