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Alla ricerca della Accisa perduta

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verifica_metricoSull'argomento Cali carburante ed in riferimento alla sentenza del Ctp di Lecce che abbiamo pubblicato ieri, vi vogliamo invitare alla lettura di un articolo apparso sulle pagine di Cntrodistribuzione, mensile di informazioni economiche e sindacali della Fegica Cisl. Un argomento, quello dei cali, a cui la nostra categoria da tempo ha chiesto e continua a chiedere al legislatore norme certe ed univoche.
Nell'ormai lontano  aprile 2001, FEGICA, FAIB e FIGISC elaborarono un "Libro Bianco" sui cali carburanti consegnato al Direttore Generale per le Fonti di Energia del Ministero dell'Industria, nonché a vari Dirigenti del Ministero delle Finanze : documenti, analisi, proposte volti a definire, con il concerto del Governo, una normativa certa ed univoca su tale fenomeno, il tutto per arrivare una volta per tutte, ad una applicazione coerente di leggi, circolari, risoluzioni ministeriali varie, con l'obiettivo finale di ottenere le più'eque interpretazioni degli Organi preposti al controllo sul territorio.
Il "tavolo di confronto" nasceva non solo dalla illuminata sensibilità del Ministero dell'Industria per una questione che appariva ed appare tuttora come "kafkiana" e paradossale, ma anche e soprattutto dalla grande mobilitazione che la Categoria tutta aveva approntato. Mobilitazione che aveva fruttato l'Accordo nazionale del maggio 2000 -e poi la Legge n. 57/01-sottoscritta con il Ministro Letta, all'interno del quale avevano trovato posto numerosi altri elementi oltre quello dei cali: bonus fiscale, ristrutturazione della rete, definizione di una Legge quadro che permettesse alle Organizzazioni di ristabilire un confronto con l'industria petrolifera dopo le indagini Antitrust.
Nel Libro Bianco venne evidenziato con esempi concreti come, da un lato, la normativa sugli olii minerali, corredata da numerose circolari interpretative, riconosca e regoli il fenomeno dei cali carburanti, la loro costante ricorrenza, la loro entità in termini di tolleranze, le cui quantificazioni oggi debbono senz'altro essere superate; dall'altro, come la disciplina in merito agli aspetti fiscali (DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni) contraddica la prima sanzionando persino un solo litro di calo di prodotto -senza esagerazioni, ci sono casi di interpretazioni sul territorio di questo tenore!!- in funzione della contestazione di "presunta vendita a terzi" o "presunzione di cessione di beni".
Ciò che genera gli effetti che ogni gestore conosce: verbale di accertamento e constatazione della GdF o dell'UTF e trasmissione ai competenti Uffici delle Entrate della documentazione ai fini di una ulteriore irrogazione di sanzioni per "omessa contabilizzazione dei ricavi". E che dire della norma contenuta nel Testo Unico delle Accise che permette il riconoscimento dei cali di trasporto a favore di coloro che forniscono il prodotto fino ad un massimo del 2% -sì, avete letto bene, per cento!!- ai sensi dell'art. 49,3° comma, D.l.vo n. 504/95. Quale equità può essere rinvenuta nella legge se, al contrario, una originale interpretazione ministeriale del 1975, redatta sulla scorta dell'art. 14 del Regio Decreto Legge del 1939, fissa per i gestori tolleranze sui cali nella misura massima del 2,5 per mille sulle benzine e 0,83 per mille sui gasoli??? La diretta conseguenza è quella che se un funzionario dell'Amministrazione dovesse accertare una differenza del 2% sul prodotto contenuto da una autocisterna, ferma sul piazzale dell'impianto carburanti, nulla avrebbe da eccepire prima che abbia "scaricato" il prodotto. Ma, subito dopo, nel momento in cui quella stessa auto cisterna avesse travasato il prodotto (e la sua differenza) nei serbatoi del gestore, quello stesso funzionario dovrebbe procedere a contestare al gestore la violazione delle norme sopra riportate, in quanto il medesimo calo sarebbe ovviamente superiore alla tolleranza prescritta per i distributori di carburanti!! Una follia che solo una "mente" perversa avrebbe potuto immaginare.
Questo sul piano delle sanzioni previste per un semplice "effetto", quello dei cali appunto, direttamente connesso alle caratteristiche chimico/fisiche dei nuovi prodotti, alla rapidità con la quale le raffinerie immettono al consumo i prodotti stessi e alle temperature e modalità di consegna e fatturazione.

minidasProprio a quest'ultimo proposito, vale la pena fare qualche ulteriore riflessione.Prendiamo un moderno DAS e guardiamo alle voci indicate con i numeri 12 a) e b) o 13 a) o b). All'interno di tali caselle vengono rispettivamente trascritti il peso netto in kg e il volume in litri, "a temperatura ambiente", del prodotto consegnato al gestore. Sono proprio questi litri in volume ambiente ad essere effettivamente pagati dal gestore e che devono essere, obbligatoriamente, annotati sul registro UTF. E, particolare non trascurabile per le Casse dell'Erario, sono anche quelli in base ai quali il gestore versa l'accisa e l'iva al fornitore. Ora leggiamo a sinistra quella che viene indicata come Densità a 15° gradi convenzionali: sul DAS troviamo 0,8329 per il gasolio tradizionale e 0,7447 per la benzina senza piombo. Proviamo a moltiplicare questi valori per i litri espressi e, per incanto, apparirà chiaramente che il fornitore paga una imposta di fabbricazione su volumi "convenzionali" risultanti da una densità "convenzionale". O virtuale, come si direbbe oggi.
Ebbene sì! Su questo DAS e sugli innumerevoli altri che quotidianamente accompagnano i prodotti è scritta, nero su bianco, l'unica vera grande verità di questo settore. Una verità che, sia detto per inciso, noi abbiamo cominciato a denunciare nel lontanissimo maggio 1974. Nei fatti, il fornitore è tenuto al pagamento della accisa ricevuta dal gestore non sui volumi ceduti ma su quelli che sarebbero stati, ricalcolati ad una densità convenzionale (15° C°). Fate il calcolo: dividete il peso in kg. per la densità convenzionale indicata. Nel caso del documento al lato rappresentato ci sono differenze pari a 59 litri sul gasolio e 90 litri sulla benzina ogni 10.000 litri scaricati. E se volessimo continuare l'esercizio potremmo poi moltiplicare il tutto per i circa 38 miliardi di litri/anno che vale la rete distributiva italiana.
Ora , al di là della domanda d'obbligo che verrebbe spontanea e che abbiamo "girato" nel 2001 ad attenti dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (ci sarebbero forse le risorse per una piccola Finanziaria ?), la conclusio-ne  evidente è appunto questa: già al momento della consegna, alle gestioni vengono consegnate quantità "inferiori", come risulta dai documenti ufficiali che
ogniuno di voi ha e che deve gelosamente custodire per anni,   allegati al registro UTF. Non ci sembra una verità da poco, anche sul  piano degli effetti che potrebbe far scaturire sul piano del recupero di una parte di accisa che si perde nei meandri del compart petrolifero (noi non l'abbiamo mai vista ...). Ci sembra utile, quindi, ripristinare un obbligo che, in realtà, era una facoltà concessa al fornitore dal Testo unico sulle Accise (D.lvo n.504/95): il fornitore dovrebbe essere tenuto ad indicare all'interno della casella 10 del DAS (che ora rimane desolantemente vuota) il valore della quantità in litri alla densità dei 15 C convenzionali. Ed è questo e solo queste  che il gestore dovrebbe trascrivere sul registro UTF. Facile, semplice, immediato. Altro ragionamento sarà poi quello di indi-viduare quale sarà il quantitativo da pagare al fornitore. Perché mai, infatti, i gestori dovrebbero continuare a  pagare  per quantità che non ricevono?

Sul piano della contrattazione con l'industria petrolifera, il Sindacato ha svolto la sua battaglia e sta ottenendo, comunque, il progressivo azzeramento della cosiddetta "franchigia" dell'1,5 per mille, definita nel lontano 1984, per gli impianti di rete ordinaria; la definizione di procedure certe, con rimborsi in corso d'anno, a fronte di verifiche e segnalazioni periodiche, con le quali ogni gestore assolve, dal canto suo, all'onere della informazione puntuale sull'andamento del calo presso il proprio impianto. Insomma, doveri per la categoria ma soprattutto diritti che vanno rivendicati ed, in caso di inadempienza della industria petrolifera, reclamati in ogni sede.
Rimane il problema della beffa -ammesso che il "danno venga rimborsato per intero-dei pagamento di IVA e Irpef su quantità che, mai, il gestore ha "commercializzato". Ed a questa beffa è necessario mettere la parola fine.
Quindi, al di là di queste conquiste sindacali, benefiche per la categoria, è giunto il momento, per questa categoria, che quel Libro Bianco venga rispolverato e riproposto integralmente con tutto il suo contenuto. Sarà il nostro impegno, sollecito, per i prossimi mesi.

Tratto da CONTRODISTRIBUZIONE mensile di informazioni economiche e sindacali della FEGICA Cisl anno XV n°8 - Ottobre 2005. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Commenti (4)
  • Moreno Parin  - Bella scoperta!!!

    Andatelo a dire a chi ha avvallato cervellotiche procedure per il rimborso dei cali, ma non prendiamoci in giro con il sindacato che ha fatto la sua battaglia per i cali.

  • Marco

    Alcuni accordi sono un vero e proprio onere sia burocratico e anchedi responsabilità ai danni delle gestioni (mi viene in mente ad esempio l'accordo sui cali esso). Altri accordi hanno permesso di riconoscere ciò che prima era una perdita.

  • Giampiero  - x Moreno

    Scusa Moreno, ma il problema non può essere limitato e solo agli accordi sul rimborso dei cali sottoscritti con le aziende petrolifere, comunque a mio avviso positivi, ma al “cervellotico” (come tu citi) e "diabolico" sistema della gestione fiscale degli stessi che si deve subire, quasi si voglia volutamente cercare un atteggiamento doloso o colposo da parte del gestore. Il fatto che sino ad oggi il legislatore non abbia ritenuto semplificare e/o modificare le norme attuali può solo dimostrare l’assoluta indifferenza verso la nostra categoria che oggettivamente ha una percezione vessatoria del fisco nei suoi confronti e magari più “leggera” verso altri. Sulla presunzione di cessione, diretta conseguenza ipotizzata dai cali eventualmente rilevati oltre la tolleranza ammessa, difficilmente il gestore potrà trovarsi nelle condizioni per poterla superare secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 441 del 1997. Diverso è il concetto espresso dalla circolare n. 31/2006 verso la GDO, praticamente ed eloquentemente morbido nel dar una interpretazione a loro più rassicurante.

  • Moreno Parin  - per Giampiero

    Il legislatore non deve fare nulla, la norma è già chiara e basta saperla applicare e su questa applicazione noi, Gisc_TV, abbiamo già avuto ampia soddisfazione in un contenzioso realtivo ad una verifica della GDF. Ben diverso è il discorso sindacale ed è meglio che mi fermi nelle considerazioni in merito.

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