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Home Normativa e Sentenze Normativa e Ambiente Per il Tar della Lombardia l'orario massimo è di 78 ore e lo decide il Gestore

Per il Tar della Lombardia l'orario massimo è di 78 ore e lo decide il Gestore

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Il pronunciamento è nella sentenza 3835/2009  del Tar della Lombardia che ha stabilito che l'orario massimo settimanale è pari a 52 ore, limite che il gestore può decidere di aumentare fino al 50% (78 ore).

ha pronunciato la presente SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2009, proposto da: ladino,
Europam Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Maurizio Sa Alessandro Salustri, con domicilio eletto presso Maurizio Saladino in Milano, viale Regina Margherita, 43; Giacomo Greco;

contro

Comune di Voghera

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della nota del Comune di Voghera P.G. 4742/09 del 2.3.2009, recante provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in Voghera, Via Parri n.4, e del bar annesso al distributore medesimo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

della nota della medesima amministrazione n. 8107/09 del 27.03.09 di rigetto dell’istanza di riesame avanzata dal ricorrente in data 23.03.09;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Premesso che:

-    parte ricorrente, proprietaria dell’impianto di distribuzione carburante sito in Voghera, via Parri n. 4, inoltrava al Comune istanza tesa ad ottenere “l’autorizzazione all’apertura del distributore e del bar annesso al distributore dal lunedì al venerdì dalle h 07.00 alle 19.30 e il sabato dalle h 07.00 alle h 13.00”;

-    l’Amministrazione con nota del 02.03.09, in epigrafe specificata, respingeva l’istanza asserendo che “riguardo all’orario di servizio giornaliero … lo stesso dovrà essere compreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00, non potrà superare le ore 9.15 suddivise in due periodi, intervallati da almeno due ore”;

-    con nota del 23.03.09, la ricorrente, inoltrava richiesta di riesame richiamando i contenuti della Circolare della Regione Lombardia n. 22 dell’08.06.05, nonché dall’art. 7 del D. L.vo n. 32/1998;

-    L’Amministrazione con atto del 27.03.09, anch’esso impugnato, replicava che “per quanto riguarda l’orario di servizio giornaliero rimane a tutt’oggi in vigore la normativa della Regione Lombardia che attribuisce al gestore la facoltà di stabilire la modulazione dell’orario di servizio, per un massimo di 9,15 ore giornaliere, suddivise in due periodi (…) ed intervallati da almeno due ore, in una fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00. La circolare da voi menzionata ribadisce e conferma che l’orario complessivo massimo giornaliero è di ore 9,15”;

Evidenziato che:

-    l’art. 6, comma 1, della LR Lombardia n. 5/2004 consente “variazioni degli orari di servizio, all’interno della fascia consentita” previa autorizzazione dei Comuni “senza la necessità di previo nulla osta regionale”;

-    la Circolare regionale n. 22 dell’08.06.05 stabilisce che “l’orario giornaliero dovrà essere pari a ore 9,15…suddivise in due periodi, antimeridiano e pomeridiano, intervallati da almeno due ore” comunque rientranti all’interno della fascia compresa fra le ore 07.00 e le ore 20.00, con possibilità di “a) anticipare o posticipare di un’ora l’apertura del mattino; b) anticipare o posticipare di un’ora la chiusura antimeridiana e di anticipare o posticipare l’apertura e la chiusura pomeridiana di un’intera ora”;

-    la medesima Circolare dispone che “in base all’art. 6 ,comma 1, della L.R. n. 5 del 24 marzo 2004, i Comuni possono autorizzare variazioni degli orari di servizio diverse da quelle sopra indicate;

-    l’art. 7 del D. L.vo n. 32/1998, nel testo attualmente vigente, dispone che “l’orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito…previa comunicazione al Comune

Considerato che:

- la disciplina richiamata impone quali unici limiti il rispetto della fascia oraria 07.00 – 20.00 e dell’orario settimanale (ore 52) aumentato del 50% (ore 78);

- parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare orari di apertura rientranti nella fascia prescritta (07.00 – 19.30) e per un orario settimanale complessivo pari ad ore 68.5 e quindi rientrante nel limite di ore 78 (ore 52 maggiorate del 50%);

Ritenuto che:

-    contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il quadro normativo di riferimento non osti all’accoglimento delle istanze della ricorrente;

-    il ricorso debba, pertanto, essere accolto con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo;

Dato atto che parte ricorrente è stata resa edotta della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L. n. 1034/1971

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie.

Condanna il Comune di Voghera al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini,    Presidente

Elena Quadri,    Consigliere

Marco Poppi,    Referendario, Estensore



L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


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Ultimo aggiornamento ( Sabato 20 Giugno 2009 15:32 )  

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