Secondo l'Antitrust non ci sono quindi elementi per un'indagine conoscitiva. Viespoli: sui contratti neanche il Governo può farci nulla
- Quotidiano Energia -La clausola di fornitura in esclusiva dei carburanti, prevista nei contratti di comodato che legano compagnie petrolifere e gestori e al centro di
forti polemiche legate al cosiddetto doppio canale rete-extrarete, "è conforme alla normativa nazionale e comunitaria e non inserisce elementi che possano limitare la concorrenza". Così il sottosegretario al Welfare, Pasquale Viespoli, ha risposto mercoledì a un'interrogazione presentata da Grassi (PD) in commissione Attività Produttive della Camera .
Sulla legittimità della clausola, ha aggiunto il rappresentante di Governo, si è più volte espressa la Corte di Giustizia europea e, a ottobre, l'Antitrust. Interpellato da rappresentanze locali di gestori e da singoli gestori il Garante ha infatti risposto che nella pratica di fornitura di esclusiva dei carburanti non sussistono "elementi di fatto o di diritto sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine conoscitiva".
Inoltre, riferisce ancora Viespoli, l'Antitrust ha osservato che, relativamente alla pratiche di diversificazione dei prezzi all'ingrosso operate dalle società petrolifere, sebbene si riconoscano possibili ricadute negative per i singoli operatori, allo stato attuale non sembra che derivino effetti restrittivi sui mercati della distribuzione dei carburanti per autotrazione, tali da rendere necessario un intervento dell'Autorità".
E se il Garante non ha intenzione di intervenire sulla clausola di esclusiva, tantomeno lo farà il Governo perché, prosegue Viespoli, "le condizioni economiche connesse con la fornitura attengono a un rapporto di tipo privatistico tra gestore e azienda fornitrice e, peraltro, riflettono accordi economici di tipo sindacale definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende", come previsto dalla normativa vigente.
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01739
presentata da
GERO GRASSI
lunedì 14 settembre 2009, seduta n.213
GRASSI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
l'attuale sistema di distribuzione carburanti sull'intera rete stradale ed autostradale generalmente viene regolato, ai sensi del decreto legislativo n. 32 del 1998 e seguenti, da contratti di cessione gratuita d'uso stipulati fra i proprietari degli impianti, rappresentati in gran parte da compagnie petrolifere, e i gestori, previa clausola di esclusiva di fornitura del prodotto;
di fatto, le compagnie petrolifere fissano in maniera sostanzialmente unilaterale il prezzo di acquisto del carburante da parte del gestore. A quest'ultimo viene riconosciuto un margine da ogni singola compagnia a livello nazionale,
circostanza che determina una forte limitazione del principio di concorrenza;
tale meccanismo appare pregiudicare gli effetti attesi dai provvedimenti di liberalizzazione varati nel corso degli ultimi anni, anche in ottemperanza alle prescrizioni della Unione europea, con conseguente attenuazione della
auspicata riduzione dei prezzi finali e, quindi, degli oneri sopportati dagli automobilisti italiani;
per di più, negli ultimi tempi, non mancano iniziative contrattuali volte a rendere ancora più gravose le condizioni finanziarie dei gestori, con clausole che hanno dato adito a contenziosi e primi pronunciamenti giurisdizionali -:
quali siano gli intendimenti del Governo in materia di rapporti contrattuali tra le compagnie petrolifere e i gestori della rete di distribuzione, in particolare con riferimento agli effetti che dette clausole determinano sulla fissazione dei
prezzi finali al consumo;
quali iniziative intenda assumere al fine di favorire, nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, un sistema più equilibrato di relazioni contrattuali tra le compagnie petrolifere e i gestori della rete distributiva, volto a garantire un'efficiente organizzazione della distribuzione, nell'interesse degli utenti finali, sia in termini di prezzo dei carburanti, sia di qualità del servizio.(5-01739)
5 55 5- -- -01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della 01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della 01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della 01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della
rete di distribuzione del carburante. rete di distribuzione del carburante. rete di distribuzione del carburante. rete di distribuzione del carburante.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione all'interrogazione in esame, si evidenzia, in primo luogo, che in Italia la
gestione degli impianti di distribuzione carburanti viene effettuata, per gli impianti di
proprietà delle compagnie petrolifere, tramite la gestione diretta o con affidamento a terzi.
Nell'affidamento a terzi, la compagnia petrolifera affida la gestione degli impianti di
proprietà mediante un contratto di comodato in uso gratuito, collegato/vincolato ad un contratto di fornitura in esclusiva, con l'obbligo per il gestore di rifornirsi esclusivamente dalla società proprietaria dell'impianto o dalla ditta da essa designata.
Il rapporto contrattuale in essere prevede perciò, per legge, la cessione in comodato dell'impianto associata alla fornitura in esclusiva dei carburanti. Tale rapporto contrattuale risulta inoltre conforme alla normativa nazionale e comunitaria e non inserisce elementi che possano limitare la concorrenza.
Infatti, sulla legittimità della clausola di fornitura in esclusiva dei carburanti, da parte delle compagnie petrolifere ai gestori, si è più volte espressa la Corte di giustizia europea e, recentemente, anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
In particolare l'Autorità, nel corso del mese di ottobre 2009, si è espressa rilevando che, nella pratica della fornitura in esclusiva dei carburanti, non sussistano elementi di fatto o di diritto sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine conoscitiva. Inoltre ha osservato che, relativamente alle pratiche di diversificazione dei prezzi all'ingrosso operate dalle società petrolifere, sebbene si riconoscano possibili ricadute negative per singoli operatori, allo stato attuale non sembra che derivino effetti restrittivi sui mercati della distribuzione in rete dei carburanti per autotrazione, tali da rendere necessario un intervento dell'Autorità.
Nei riguardi della richiesta dell'interrogante su quali siano gli intendimenti del Governo in materia di rapporti contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete di distribuzione, si osserva che le condizioni economiche connesse con la fornitura attengono ad un rapporto di tipo privatistico tra gestore ed azienda fornitrice e, peraltro, riflettono accordi economici di tipo sindacale definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (decreto legislativo 32/1998 e legge n. 57/2001 recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»).
Infine, in merito alla richiesta dell'interrogante relativa alle iniziative che il Governo intenda assumere, «al fine di favorire, nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, un sistema più equilibrato di relazioni contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete distributiva, volto a garantire un'efficiente organizzazione della distribuzione, sia in termini di prezzo di carburanti, sia di qualità del servizio», si evidenzia, in primo luogo, che al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della sopraccitata normativa, è assegnata una funzione di mediazione delle vertenze collettive, che viene attivata a richiesta di una delle parti.
Al riguardo, si fa presente che un'attenta funzione di mediazione, su richiesta delle
Organizzazioni di categoria dei gestori (FaibConfesercenti, Fegica Cisl e Figisc
Confcommercio), è stata svolta, nel corso del 2008-2009, tra le stesse Organizzazioni ed ENI, nell'ambito del rinnovo del contratto di categoria.
Si aggiunge, inoltre, che le problematiche di settore di più ampio respiro sono trattate attraverso un altro strumento, istituito nel giugno 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico. Ci si riferisce al Tavolo permanente sul mercato dei prodotti petroliferi, istituito per trovare soluzioni in grado di incidere sui problemi strutturali del settore e ridurre la differenza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei.
Si evidenzia che le ultime riunioni del Tavolo si sono tenute a luglio ed agosto del corrente anno e sono state finalizzate ad approfondire il confronto con gli operatori e le categorie interessate per rendere il settore più moderno, efficiente e concorrenziale.
Si fa presente, infine, che, anche con il Protocollo d'intesa, stipulato in data 20 giugno 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, è stata avviata, ed è tuttora in corso, una ricerca di concertazione, finalizzata allo studio di possibili soluzioni sui molteplici temi di interesse della categoria, volta a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione dei carburanti e la diversificazione dei servizi offerti.
Si ritiene, infatti, che una efficiente organizzazione della distribuzione dei carburanti possa comportare anche una riduzione del prezzo della benzina a vantaggio dei clienti finali.
Per gentile concessione di Quotidiano Energia

Vedi anche:
Articoli più recenti: