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Home Normativa e Sentenze Normativa e Ambiente REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI

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 Dal 13 febbraio 2008 il registro di carico e scarico rifiuti deve essere vidimato dalla Camera di Commercio

Dal 13 febbraio prossimo potranno essere utilizzati solo registri di carico e scarico dei rifiuti "numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti"

L'obbligo della numerazione e vidimazione è stabilito dal comma 24-bis dell'articolo 2 del D.lgs 4/2008 che modifica il comma 6 dell'articolo 190 del D.lgs 152/2006.

Con il decreto 4/2008 si reintroduce un obbligo che il D.lgs 152/2006 aveva eliminato assoggettando i registri di carico e scarico dei rifiuti alle stesse procedure utilizzate per i registri Iva (anche se non tutti ritenevano così evidente la venuta meno dell'obbligo di vidimazione del registro dei rifiuti come prevista invece per l'Iva).

Le nuove disposizioni rendono quindi inutilizzabili a partire dal 13 febbraio i registri che mancano completamente di vidimazione e, identificando nelle Camere di Commercio i soli soggetti che possono effettuare la numerazione e vidimazione, rendendo irregolari anche gli eventuali registri attualmente in uso vidimati dagli Uffici finanziari (ad esempio quelli utilizzati fin da prima dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006).Anche se  a quest'ultima considerazione  occorre una verifica specifica perche la norma potrebbe essere anticostituzionale .

La numerazione e vidimazione presso le Camere di Commercio comporta il pagamenti di 30 euro a registro, indipendentemente dal numero delle pagine.

 

 Riportiamo inoltre una piccola miniguida per la commercializzazione di oli e carburanti

 La commercializzazione di oli lubrificanti e carburanti è severamente controllata dallo Stato per i seguenti aspetti:
-conformitĂ  fiscale
-misure di sicurezza
-impatto ambientale

Il primo punto discende dai notevoli carichi fiscali che gravano sui prodotti petroliferi, il secondo si riferisce soprattutto alla prevenzione dei rischi d'incendio, mentre l'aspetto ambientale è dovuto al fatto che i derivati petroliferi sono sostanze inquinanti, per cui esiste un apparato normativo per la tutela ambientale che si occupa in modo specifico dei lubrificanti (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati).
Dal 1996 la materia è stata semplificata permettendo il trasporto di lubrificanti con la sola bolla di accompagnamento XAB.
AutoritĂ  interessate
Dipende dalle dimensioni del deposito (quantitativo massimo di lubrificanti immagazzinabili) e dagli scopi dello stesso. In termini generali le autoritĂ  coinvolte sono:
-Vigili del fuoco
-U.T.F. locale (Ufficio Tecnica di Finanza)
-Comune
-Prefettura


Per grandi depositi (oltre i 3.000 M = 2.400 tons) per ottenere le licenze di lavorazione sono coinvolti anche i Ministeri dell'Industria e delle Finanze.

I Vigili del fuoco devono sempre essere messi a conoscenza dell'esistenza di un deposito, per quanto piccolo, e pertanto il "Certificato di Prevenzione Incendi VV.FF" è indispensabile per qualsiasi attività del settore.
I depositi e le industrie pericolose sono soggette a visite ed a controlli di prevenzione incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Effettuato il controllo ed accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, viene rilasciato il " Certificato di Prevenzione Incendi" con seguente validitĂ :
-per capacitĂ  da Kg 500 a tons 22 periodicitĂ  della visita anni 6
-per capacitĂ  superiore a 22 tons. periodicitĂ  della visita anni 3
Chi omette di chiedere il rilascio o il rinnovo del Certificato è punito con ammenda da 250 a 2.500€.

Deposito fino a 500 Kg
In questo caso non è necessaria la denuncia all'U.T.F. di zona ma occorrerà il certificato di prevenzione dei Vigili del Fuoco, la licenza di vendita e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Chi effettua la sostituzione del lubrificante deve avere inoltre un contenitore per lo stoccaggio dell'olio usato e tenere un registro vidimato dall'Ufficio del Registro, per la contabilizzazione del carico e dello scarico dell'olio usato (D.L.27/01/92 N.95). Chi non effettua la sotituzione del lubrificante è tenuto ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato nell'ambiente, ma di consegnarlo al raccoglitore di zona autorizzato.
Se in seguito a controllo si riscontra il superamento dei quantitativi previsti di olio stoccato, viene applicata la sanzione amministrativa da 250 a £ 1.500€ (D.L.26/10/1995 N°504 art. 50).

Deposito oli minerali ad uso privato agricolo ed industriale che non superano 22 tons
Tutti coloro che utilizzano oli minerali per uso proprio o per svolgere la loro attivitĂ  (esclusi i distributori di carburante e chi ha la licenza di vendita al pubblico), non sono tenuti a fare la denuncia all'U.T.F. di zona (art.25-D.L. 26/10/95 N.504). Sono necessarie le seguenti autorizzazioni:
-dal Comune dove si vuole gestire il deposito
-certificazione prevenzione incendi dei vigili del fuoco.
Sono poi necessari un contenitore per lo stoccaggio dell'olio usato ed un registro vidimato dall'Ufficio del Registro per la contabilizzazione di carico e scarico dell'olio usato.

Deposito oltre i 500 Kg e fino a 2.400 tons
Sono necessarie le seguenti autorizzazioni:
-dal Comune dove si vuole esercitare il deposito
-iscrizione alla Camera di Commercio e licenza di vendita
-licenza U.T.F. tenuta del registro di carico/scarico oli lubrificanti
-Certificato di Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco
-dal Prefetto, che dispone la concessione con i pareri degli enti succitati.

L'eventuale presenza di carburanti (benzine, gasoli, petroli e G.P.L.) fanno cumulo sulla capacitĂ  totale del Deposito.
Devono essere tenuti a disposizione della clientela un recipiente per lo stoccaggio dell'olio usato ed un registro vidimato dall'Ufficio del Registro per la contabilizzazione del carico e dello scarico dell'olio usato.



Tags: dell  registro  olio  deposito  
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Ultimo aggiornamento ( Martedì 30 Dicembre 2008 19:33 )  

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