Riportiamo di seguito il provvedimento:
Nel provvedimento numero 21352 del 02 Agosto 2010, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 14 luglio 2010 ha dato parere positivo all’acquisizione del controllo da parte di ESSO del ramo d’azienda di Di Ilio Nicola costituito da un terreno, ubicato nel comune di Trieste (TS) in Piazza Valmaura n. 4 e sul quale insiste un fabbricato destinato a sala vendite ed officina/autolavaggio, da una autorizzazione all’esercizio rivendita giornali, da una autorizzazione all’esercizio rivendita beni non alimentari e dalle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Posto che l’impianto oggetto della presente operazione risulta inattivo dal 2001 e che ESSO risulta già titolare della relativa autorizzazione alla distribuzione di carburanti, ne consegue che i mercati
del prodotto interessati dall’operazione sono quelli della vendita al dettaglio di periodici e quotidiani attraverso il canale edicola e della vendita di beni non alimentari.
L’estensione geografica dei predetti mercati è locale e coincidente convenzionalmente con il territorio della provincia (che, nel caso di specie, è quella di Trieste), stante la ridotta mobilità dei consumatori nell’acquisto dei relativi prodotti.
Va inoltre evidenziato che i mercati in esame si presentano caratterizzati da un elevato tasso di frammentarietà e dalla presenza di barriere all’entrata di natura prevalentemente amministrativa.
Alla luce di quanto precede, l’operazione non appare idonea a determinare né la creazione né il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o limitare apprezzabilmente la concorrenza nei mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto, qualora si realizzi oltre il tempo ivi indicato;
DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 28/03/2011 16:36 - Antitrust indaga sull'indice Platt's e sulle pompe bianche
- 14/01/2011 16:59 - Faro dell'Antitrust sui prezzi dei carburanti
- 07/11/2010 23:08 - Antitrust, multa da 6 milioni per Mastercard e 8 banche
- 06/10/2010 10:31 - Bancomat e Rid. Risparmi in vista per i clienti
- 07/09/2010 16:24 - A Roma arriva Carrefour
- 20/07/2010 12:00 - La risposta dell'Antitrust ai rilievi sollevati dalla Gisc sull'Iperself
- 29/06/2010 18:31 - Da un'Authority all'altra senza guardare il curriculum
- 29/06/2010 11:33 - Antitrust: due pesi e due misure...
- 28/05/2010 10:12 - Torna l'Iva sulla raccolta rifiuti
- 03/05/2010 10:25 - Mud, c'è la proroga



Questa vicenda di ordinaria burocrazia cacchiana merita tale evento.