Nell'ultima versione del DI è sbagliato il riferimento alla Tia
La Tia (che si paga per la raccolta rifiuti) deve intendersi come un corrispettivo e non come un'entrata tributaria. Di conseguenza, le relative controversie attivate dopo l'entrata in vigore del decreto legge sulla manovra appartengono al giudice ordinario. Inoltre, va assoggettata a Iva. Con poche righe, il legislatore del DI varato martedì dal consiglio dei ministri ha pensato di aver risolto, negativamente per i consumatori, la questione dei rimborsi dell'Iva pagata sulle fatture dei gestori del servizio rifiuti.La norma, tuttavia, non individua correttamente la disposizione da interpretare e quindi rischia di vanificare in partenza gli obiettivi che si prefiggeva. La tariffa "non tributaria", secondo il DI, è infatti quella di
cui all'articolo 238, Dlgs 152/2006, cioè la tariffa del codice dell'ambiente. Questa tariffa, però non è ancora applicabile, poiché manca il relativo decreto di attuazione. L'unica tariffa oggi attuata è quella di cui all'articolo 49, Dlgs 22/97 0a "tariffa Ronchi"). Si tratta di due prelievi ben distinti, in quanto fondati su normative differenti.
Un problema nasce dalla sentenza n. 238/2009, con la quale la Consulta aveva sancito la natura tributaria, e non corrispettiva, della tariffa Ronchi. La Consulta ha dichiarato la non assoggettabilità della stessa a Iva. La stessa agenzia delle Entrate, in una risposta ad interpello, ha confermato che sulla Tia, in quanto tributo, non può essere applicata l'Iva.
Per risolvere il problema ingente delle richieste di rimbor-
so, il legislatore ha quindi pensato alla "scorciatoia" della disposizione interpretativa che avrebbe dovuto sancire una volta per tutte la natura non tributaria della tariffa, facendo così salvi tutti i comportamenti pregressi. A questo punto, non è chiaro come evolverà il "pasticcio" della Tia. Va però ricordata una precisazione che giunge dalla sentenza n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione. Ricordano i giudici di legittimità che, in linea di principio, per cambiare qualifica ad una entrata occorrerebbe modificarne il presupposto. Sino a quando la tariffa sarà ancorata non all'effettiva produzione di rifiuti ma alla mera occupazione di locali, la stessa non risulterà propriamente corrispettiva di un servizio.
Luigi Lovecchio
Fonte: IL Sole24ore
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