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Segnalazione Antitrust su presunto vincolo restrittivo dell'uso del self-service in Lombardia

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formigoniL'antitrust ha inviato il 23 marzo una segnalazione al Presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, in merito  alla normativa regionale in materia di distribuzione carburanti, contenuta nella legge della Regione Lombardia n. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” (Titolo II, Capo IV) e, in particolare, all’art. 82 della suddetta legge.

Nella segnalazione pubblicata nel bollettino n.11/2011 del 04/04/2011 l'Autitrust intende precisare che "l'elenco di tipologie di impianti self-service di cui all'art. 82 deve essere inteso in maniera meramente esemplificativo ed in nessun modo teso ad escludere che un impianto di distribuzione carburanti possa funzionare esclusivamente in modalità self-service prepagamento nelle ore di apertura dell'impianto. L'articolo in questione imporrebbe, altrimenti, un vincolo ingiustificato allo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti”.

L'Autorità precisa anche come i “vincoli all'offerta merceologica e le limitazioni alle forme di conduzione degli impianti di distribuzione si traducono in una limitazione dell'offerta a disposizione dei consumatori e possono rendere più gravoso l'ingresso sul mercato di operatori più efficienti, ostacolando in tal modo il processo di ristrutturazione della rete”.

Di seguito pubblichiamo integralmente la segnalazione dell'Antitrust oltre all'articolo 82 della legge della Regione Lombardia n. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS817 – NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

– REGIONE LOMABARDIA

Roma, 23 marzo 2011

Presidente della Regione Lombardia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito alla normativa regionale in materia di distribuzione carburanti, contenuta nella legge della Regione Lombardia n. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” (Titolo II, Capo IV) e, in particolare, all’art. 82 della suddetta legge.
L’Autorità intende evidenziare che l’elenco di tipologie di impianti self-service di cui al citato articolo 82 deve essere inteso in maniera meramente esemplificativo ed in nessun modo teso ad escludere che un impianto di distribuzione carburanti possa funzionare esclusivamente in modalità self-service prepagamento nelle ore di apertura dell’impianto. L’articolo in questione imporrebbe, altrimenti, un vincolo ingiustificato allo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti. Si ricorda, infatti, che, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, i vincoli all’offerta merceologica e le limitazioni alle forme di conduzione degli impianti di distribuzione si traducono in una limitazione dell’offerta a disposizione dei consumatori e possono rendere più gravoso l’ingresso sul mercato di operatori più efficienti, ostacolando in tal modo il processo di ristrutturazione della rete.

Al riguardo, da ultimo, in occasione delle segnalazioni AS659 “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza”1 e AS759 “Modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza – Distribuzione carburanti”2, l’Autorità ha auspicato l’eliminazione dei limiti alla varietà merceologica dei servizi offerti e alle modalità di funzionamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di incentivare l’ingresso sul mercato di operatori più efficienti e ha sollecitato lo sviluppo dell’attività di distribuzione carburanti in modalità self-service.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

Legge Regionale 2 febbraio 2010, N. n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

Art. 82
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per:
a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;
g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;
j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

Commenti (5)
  • Anonimo

    :grin Dal 5 febbraio data del Provvedimento della Regione Lombardia, al 23 marzo la solleticata Antitrust ha "cecchinato" quel provvedimento: chissà come una tale "velocità" possa essere stata sollecitata da chissà chi ?
    Con tutte le carte che a noi gestori dicono sempre di "dover" esaminare prioritariamente rispetto alle eventuali nostre, una tale velocità mi appare "strana, molto strana".
    Che ci siano delle "raccomandazioni " ?
    Mah...

  • Stevanin Alberto  - Pardòn, non anomino perDio, sempre io sono..

    Mi scuso e correggo il mittente, sempre Stevanin Alberto, mai anonimo !

  • Anonimo  - impianti ghost ?????

    a questo punto , da quel che capisco, sono fuori legge ?????

  • Marino

    La legge dice che gli impianti ghost sono impianti che devono essere costruiti in zona montana. L'Antitrust afferma che questo è un vincolo alla libertà di impresa per operatori che vorrebbero costruire tali impianti.
    Per farla breve..... l'antitrust vuole impianti completamente selfizzati

  • gestore esso

    I nostri sindacati si faranno sentire????????

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