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Il Disegno di Legge di iniziativa del Senatore DivinaIl Disegno di Legge di iniziativa del Senatore Divina

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Di seguito pubblichiamo il disegno di legge presentato lunedi scorso dal Senatore Sergio Divina che ha come obbiettivo il contenimento del costo del carburante alla pompa introducendo maggiore concorrenza. Al primo comma l'intenzione di rompere il monopolio delle compagnie petrolifere superando il principio dell’esclusività del rapporto di fornitura. Nel secondo comma si prevede che i comuni, nel destinare le aree pubbliche, all'installazione degli impianti riservino almeno l'80% ai gestori che poi direttamente opereranno sulle rispettive aree.

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Senatore Divina
Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni recante “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
Onorevoli Senatori! - L’obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre una maggiore concorrenza nel mercato della distribuzione dei carburanti, che porti ad un contenimento dei prezzi sulla rete di vendita dei prodotti petroliferi a vantaggio dei consumatori finali, permettendo poi di recuperare lo stacco dei prezzi italiani rispetto a quelli praticati negli altri Paesi dell’Unione
europea.
La proposta si compone di un unico articolo che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.
Il comma 1, intende superare il principio dell’esclusività del rapporto di fornitura e ridefinire i rapporti tra le compagnie petrolifere e i gestori della rete attraverso l’ampliamento delle forme contrattuali che le parti possono decidere di adottare, negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva tra le rispettive associazioni di categoria, fermo restando la gratuità del comodato d’uso
dell’impianto. A tal fine, negli accordi sono individuate apposite forme di compensazione per la mancata esclusività del rapporto e una percentuale massima di fornitura dei carburanti garantita ai titolari dell’autorizzazione dell’impianto.
Il comma 2, introduce, invece, una modifica all’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo, prevedendo che i comuni nel destinare le aree pubbliche, attraverso l’espletamento di gare pubbliche, alla installazione degli impianti, riservino almeno l’ 80% di tali aree ai gestori che poi direttamente opereranno sulle rispettive aree.
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
1. All’articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «Gli altri aspetti contrattuali e commerciali» sono inserite le seguenti: «e le eventuali ulteriori forme contrattuali, ai sensi del successivo comma 6-bis;
b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti, non necessariamente in regime di esclusiva. In caso di assenza di regime di esclusiva della fornitura, ovvero della somministrazione, dei carburanti, spetta agli accordi interprofessionali, di cui al comma precedente, individuare forme di compensazione per l’assenza di esclusività del rapporto di fornitura, ovvero di somministrazione, nonché la percentuale massima di fornitura dei carburanti che può essere erogata ai gestori da parte dei titolari dell’autorizzazione. Gli accordi interprofessionali possono individuare anche forme contrattuali tra titolare dell’autorizzazione e gestori in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previo parere positivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.»
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
6-ter. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza di una delle parti degli accordi di cui agli articoli 6 e 6-bis, a promuovere la sottoscrizione degli accordi stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila, ai sensi dell’articolo 12, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sul rispetto degli accordi di cui all’articolo 2.
2.  all’ articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ , riservando in ogni caso una percentuale almeno pari al 80 per cento di tali aree direttamente ai gestori degli impianti.

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