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Verbale di intesa riforma rete carburanti del 14/09/2010

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conferenza_stampa4VERBALE DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI

DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FAIB, FEGICA E FIGISC/ANISA

Il 14 settembre 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA) hanno incontrato il Sottosegretario di Stato Stefano Saglia, accompagnato dal Capo Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione e dal Capo Dipartimento per l'Energia e dai Direttori Generali della Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica e della Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e Infrastrutture Energetiche.

I sottoscritti hanno convenuto:

  • le allegate modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza saranno introdotte prima dell'esame dello stesso in Consiglio dei Ministri;
  • il predetto disegno di legge sarà monitorato durante l'iter parlamentare dal Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero istituito presso il Ministero, anche al fine di proporre eventuali correttivi che il Ministero si riserva di introdurre, tenuto conto degli impegni sottoscritti con il Protocollo di Intesa del 20 giugno 2008;
  • il Sottosegretario di Stato Stefano Saglia ha garantito l'impegno diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sottosegretario di Stato Gianni Letta in ordine al riconoscimento del cosiddetto "bonus fiscale", così come previsto dallo stesso Protocollo del 20 giugno 2008 a partire dall'anno finanziario 2011.9

Tutto ciò convenuto, le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (FAIB, FEGICA e FIGISC) dichiarano la revoca dello sciopero indetto per i giorni 15, 16 e 17 settembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato On. Stefano Saglia

Le/organizzazioni di categoria

FAIB Confesercenti FEGlCA Cisl FIGIC/ANISAConfcommercio

Ipotesi di modifiche allo schema di disegno di legge annuale della concorrenza che potrebbero essere sottoposte ai gestori nel corso della riunione convocata per il 14 settembre:

all'art. 1 comma 3 sopprimere le parole "all'ingrosso"

a) all'articolo 4 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) il testo del comma 2 potrebbe essere così modificato (parti aggiunte in neretto, parti soppresse in carattere barrato):

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato', per un periodo non supcriore a due anni, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di cinquanta dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge.

b)al medesimo articolo 4, il comma 4 potrebbe essere così riformulato:

4. I Comuni che non abbiano già provveduto all'indi-viduazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico. A decorrere da 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro effettiva chiusura, anche per tali impianti è prevista una maggiorazionela contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nella misura determinata col decreto di cui al comma 3 4, non supcriore comunque al 50 %.

e) l'articolo 7 (Nuove forme contrattuali tra società petrolifere e gestori di impianti di distribuzione carburanti) potrebbe essere così riformulato:

Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11.2.1998, n.32, così come integrato e modificato dalle leggi 496/99 e 57/01, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 1 possono comunque essere adottate solo dopo il loro deposito presso il Ministero dello sviluppo Economico affichè ne curi la pubblicizzazione.

I modelli contrattuali di cui ai commi precedenti debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali equexnon discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

d)all'articolo 28 (Principi in materia di rete distributiva di carburanti), il

comma 1 potrebbe essere così riformulato, con conseguente soppressione del comma 2 che rimarrebbe privo di contenuto:

1. Al fine di incrementare, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti dovranno prevedere anche la presenza di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

  1. l'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifor nimcnto senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale;

  2. l'apertura di nuovi impianti, ovvero la trasformazione di impianti già esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamenteomatizzata. aut

e) all'articolo 29 (Apertura di servizi "non oil nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti), nel comma 1 le parole "è consentito" potrebbero essere sostituite dalle parole "è sempre consentito" ed il comma 3 potrebbe essere così riformulato:

  1. Le nuove attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, ma possono essre gestite anche da (*salvo) soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza nel caso tali attività si svolgano in locali diversi a quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. Tali attività non sono trasferibili in altra sede.

    *Salvo rinuncia del titolare della licenza di esercizio.


Commenti (4)
  • bitocco

    ...e noi dovremmo di nuovo contribuire al fondo per la razionalizzazione della rete ???????? Ma andate a c...........

  • Anonimo

    Ne "Il governo rispetti gli impegni", sotto "Il protocollo sottoscritto con il Ministero Scajola: le promesse" c'è anche scritto "trasformazione in intervento normativo strutturale del "bonus" fiscale (...);"

    Mi sembra che quì sopra non ci sia scritto, illuminatemi.

    Allora NO soldini?

  • Anonimo

    Ho sbagliato.
    scusate
    non avevo visto la prima pertem, ero passato alla parte dell'ipotesi

  • Anonimo

    Vorrei sapere se in questo verbale di intesa si dice che non è piu' possibile lasciare acceso l' accettatore anche durante il normale orario di apertura dell' impianto visto che il punto relativo a questo argomento e' stato cancellato

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