Art. 27 ter
(Razionalizzazione della rete distributive, dei carburanti)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all’entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle Attività produttive 7 agosto 2003.
3. I Comuni che non abbiano già provveduto all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
4. Alfine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il coretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
5. Per gli impianti già esistenti, l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 ha luogo entro un anno a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all’ erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento.
6. Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato,. durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
8. Alfine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli programmatori connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della rivendita di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le parole “con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.
11. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
15. ll comma 16-septies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. io, è abrogato.
16. Ai fini dell’armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa internazionale in materia di protezione dell’ambiente marino, nonché dell’uniforme applicazione degli standard comuni internazionali, all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: “dalle linee di base sono sostituite dalle seguenti: “dalle linee di costa”.
27ter per la Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
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2011-07-01 11:03:56 | povero gestore - rottamazione
LIBERA L'IMPIANTO dal GESTORE,adesso le società petrolifere riserveranno un erogatore su ogni impianto aperto 24 h in self,così il gestore non dovrà più temere la concorrenza del vicino,perchè la concorrenza se la trova sul suo piazzale (dalla stessa compagnia petrolifera) spero solo che il contributo per la rottamazione del gestore sia sostanzioso.
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2011-07-01 22:03:17 | Mario da parma
Siete convinti cari colleghi,o ci uniamo veramente tutti corporativamente per difendere i nostri legittimi i t eressi altrimenti siamo fottuti
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2011-07-13 15:48:59 | max - mi sa' che ormai siete fottuti , tutti noi siamo
mi sa' che ormai siete fottuti , tutti noi siamo fottuti
noi pensavamo a mndare le nostre mogli al mare invece di ribellarcio prima .... ed ora
BORA IN CU..... !!
ma in piazza ci andiamo o no ??!! e bastaaaaaaaaaaaa !!
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2011-07-13 15:50:35 | max - re: mi sa' che ormai siete fottuti , tutti noi si
mi sa' che ormai siete fottuti , tutti noi siamo fottuti
noi pensavamo a mndare le nostre mogli al mare invece di ribellarci prima .... ed ora
BORDA IN CU..... !!
ma in piazza ci andiamo o no ??!! e bastaaaaaaaaaaaa !![/quote]
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di lubrificante siamo pieni....evviva,tutti a 90°