È stata adottata la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 ottobre 2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) relativa ai controlli sull’associazione di distributori di carburanti MID (direttiva strumenti di misura) ad apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale.
A seguito dei chiarimenti della Commissione europea sulla possibilità di associare le apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale ai distributori di carburanti conformi alla normativa comunitaria (direttiva MID 2004/22/CE), la direttiva ministeriale ha definito le procedure da seguire per le operazioni di verificazione di tali collegamenti di distributori di carburanti alle apparecchiature ausiliarie, al fine di uniformare tali procedure su tutto il territorio nazionale.
Nel dettaglio lo schema di direttiva consta di 6 articoli e di 2 allegati:
L’art. 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.
L’art. 2 riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.
L’art. 3 stabilisce che le disposizioni e le procedure finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell’associazione sono riportate nell’allegato I.
L’art. 4 chiarisce sulla base delle disposizioni vigenti come operare riguardo all’associazione dell’apparecchiatura ausiliaria con i distributori ed in particolare alle procedure che i fabbricanti titolari dell’approvazione dell’apparecchiature ausiliarie e quelli incaricati del collegamento devono seguire; al comma 5 viene inoltre evidenziato che il fabbricante titolare dell’approvazione dell’apparecchiatura ausiliaria debba fornire copia della dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati.
L’art. 5 precisa le iscrizioni da riportare sulle apparecchiature ausiliarie e sui distributori prevedendo che le targhe con dette iscrizioni siano realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo.
L’art. 6 fissa le disposizioni transitorie di applicazione della direttiva e prevede che i distributori di carburante e le apparecchiature ausiliarie associate, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono adeguarsi alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva in occasione della prima verificazione periodica.
L’Allegato I descrive le procedure per l’accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie e le prove da effettuare.
L’Allegato II, infine, riporta un modello di lista di controllo (checklist) da compilare a seguito dell’accertamento di quanto previsto all’allegato I.
Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, 14 ottobre 2011
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