Ad una settimana dal varo del decreto sulle liberalizzazioni, ieri è circolata una prima bozza di articolato che, seppur non considerabile in alcun modo definitiva, traccia una linea di lavoro per risolvere alcuni dubbi in merito alla prima stesura del decreto "Salva Italia". Questa ultima Bozza è, per quel che riguarda i carburanti, diversa da quella anticipata ieri.
CAPO IV ENERGIA Art. 13
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli impianti stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che prevedano forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge. Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore può comunque avvalersi della
libertà di approvvigionamento presso qualsiasi produttore o rivenditore nella misura del cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio.
2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall’entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell’impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. L’articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , è sostituito dal seguente: “Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a) L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e
professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) L’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto; c) L’esercizio della vendita di pastigliaggi; d) L’esercizio della vendita di tabacchi; e) È comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”. 5. L’articolo 28, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
“Le attività di cui al comma 8 lettere a), b) c), d) ed e) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività”.
Art. 14
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)
1. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “a condizione” fino a “dipendenti” sono soppresse.
Art. 15
(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all’ingrosso e attività di distribuzione)
1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l’efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per l’energia e il gas, dai seguenti soggetti:
a) I gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite;
b) Ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull’entità dell’indennizzo di riscatto, decide previo contraddittorio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
-
2012-01-12 14:04:41 | Jack
Secondo me a De Vita lo ha colpito un infarto. I telefoni dei Ministeri bruciano. Ma mancano i politici salvatori a libro paga. Questo il vero problema delle petrolifere oggi.
-
Marcello Fornaro ha scritto:Se passa così com'è pago da bere a tutti
Voglio contribuire anche io con delle belle bottiglie di champagne fresco fresco fresco
-
Jack ha scritto:Secondo me a De Vita lo ha colpito un infarto. I telefoni dei Ministeri bruciano. Ma mancano i politici salvatori a libro paga. Questo il vero problema delle petrolifere oggi.
ahahahaha povero DE VITA! sai come saltella ahahahaha
-
2012-01-12 14:19:22 | gestore
A me piace piace molto quest'articolo
"3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
e questo:
. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l’efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall’Autorità per l’energia e il gas, dai seguenti soggetti:
chi compra compra al di fuori di me ha finito di comandare .....
-
2012-01-12 15:20:06 | santol
Come disse il Trap...non dire gatto...
Io aspetto la pubblicazione in gazzetta ufficiale in religioso silenzio e una mano sui maroni!
-
2012-01-12 15:48:35 | ip
Ma aparte il fatto che rimango dell'idea che le compagnie non staranno di certo a fare i nostri comodi, poi t'immagini il singolo gestore che va a contrattarsi da solo l'acquisto del carburante???? ridicolo. Altra cosa e per i moltissimi gestori di impianti di retisti come funzionerà????
-
2012-01-12 16:38:34 | santol
Ma le leggi le cose o ti fermi al "neretto"
a) I gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite;
CONSORZI di gestori...o se hai i ganci giusti e vuoi fare il figo ci vai da solo...
2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d’uso, definite ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall’entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell’impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.
-
2012-01-12 16:53:20 | Giank
Come si contratta il carburante? Chiami un grossista (ma non c'è bisogno perchè ti chiamano loro) gli dici che vuoi 20 kl di gasolio pagamento a 20 giorni e gli chiedi quanto te lo fa pagare. Dopodichè ne chiami un'altro e fai la stessa cosa e così via. Quando hai trovato quello che ti conviene di più gli dici di venire a scaricare.
Azz che gestori-imprenditori che abbiamo fra di noi.
-
2012-01-12 17:18:22 | santol
Questi sono problemi che ci porremo quando ci saranno...
Già il pagamento a 20 giorni sarebbe una gran cosa...
Prima vediamo cosa succede REALMENTE e non basiamoci sulle bozze...
Poi ognuno è libero di definirsi come vuole,continuare come vuole,farsi trapanare o trapanare chi vuole...una gang bang generale insomma...ne più ne meno di come è ora!!
-
2012-01-12 16:44:53 | ip
Appunto, secondo te "coleghi" che pur di fottersi un cliente a vicenda hanno accettato consdizioni ridicole ora si mettono d'accordo???
2 punto quindi teoricamente noi siamo già fuori mercato potendo essere concorrenziali solo per un 20%
-
2012-01-12 17:01:08 | santol
Chiaro che no collega!!!
se hanno accettato condizioni ridicole non lo hanno sicuramente fatto in prima persona...il mio T.M. non è mai venuto a propormi "affari" che non siano stati proposti a tutti.
Non cambierà una fava per quel che riguarda il "fottersi"(che si chiama concorrenza) ma almeno saltando le petrolifere saremo messi nella condizione di partire quanto meno alla pari nelle contrattazioni(forse).
2 giusto!!siamo comunque fuori mercato...ma almeno recupereremo qualcosa in più dei 6 cent lordi da questo benedetto 20%(forse).
-
2012-01-12 17:10:35 | Anonimo
Mi sembra che dalla presente sono stati estromessi le conduzioni dirette e di compartecipazione ma solo gestori, quindi se intendono che in un punto vendita avere il medesimo prodotto o il prodotto che loro scelgono, al gestore verrà "consiglato" di dimettersi da gestore
-
2012-01-12 17:16:53 | Anonimo
dai dai, adesso tutti nelle catene di montaggio a lavorare....se ce' ancora posto anche li.
-
2012-01-12 17:40:40 | mrp80
Io sono solo un gestore. Chiamo un fornitore che mi fà un prezzo più basso, può darsi che mi riempie i serbatoi di merda e poi chiamo la mia compagnia per farmi sostituire le valvole di fondo e i filtri? Ma che cosa dite?
-
2012-01-12 17:49:57 | Anonimo - Flavio
La butto li.....
E se invece di comprare extrarete chiedo alla compagnia proprietaria del mio impianto di rifornirmi ad un prezzo più vantaggioso per me?
Io preferirei.......... meno fastidi, so da dove arriva il prodotto, se ho rogne è a carico loro, e magari ( dico magari) andiamo daccordo........
-
2012-01-12 17:57:42 | mrp80
GIUSTO. Su questo dobbiamo puntare, e soprattutto dobbiamo lottare contro le accise e le tasse inutili. Paghiamo ancora la guerra d'africa, ma ci rendiamo conto. Qualcuno è capace di formare un comitato senza sindacalisti e politici per raccogliere le firme per un referendum contro le accise?
-
2012-01-13 00:23:57 | cristian
forse è la vota buona ke le compagnie si calino anche loro le mutante e ke ci vengano incontro non solo sul margine ma anche su affitti e rimborsi in tempi inaccettabili...
-
2012-01-13 09:50:08 | Anonimo
alcuni punti nn sono chiari 1) la manutenzione degli impianti ?
2) con i cali, come si fara?
-
2012-01-14 10:07:33 | peppe - si, magari....
possibili scenari, non troppo pessimistici :
1- La compagnia, obbligata, mi cede un 30 per cento dell'impianto.
2- Il costo verrà scomputato dai margini, ( a meno di non avere qualche centinaio di migliaia di euro disponibili), e il mio margine sarà addirittura ridotto per alcuni anni per l'incidenza del debito residuo.
3- la Compagnia mi darà dei vantaggi solo ed unicamente se acquisterò i suoi carburanti , altrimenti addio rateizzazione e ingresso nella filiera al Nord delle grandi imprese, al Sud di camorra,mafia & company (tanto loro i soldi li trovano sempre.
4- fine del gestore , con sua contestuale trasformazione in responsabile d'impianto stipendiato precario (quando ti va bene) o fottuto definitivamente.
L'unica vera alternativa è la totale liberalizzazione di tutti i generi commerciali. Innanzitutto tabacchi e giochi. Molti neanche immaginano quanto siano alti gli aggi su questi articoli (10 per cento !!!) La benzina diverrà soltanto un fastidioso complemento necessario unicamente ad attrarre i clienti nel nostro store...... meditate, gente.
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 19/01/2012 12:38 - Sulla riforma del settore carburanti vincono i petrolieri
- 18/01/2012 20:32 - Liberalizzazioni, il testo dell'ultima bozza. Novità per la parte relativa la distribuzione dei carburanti
- 18/01/2012 00:26 - Posizioni contrapposte sulla possibile liberalizzazione del settore carburanti
- 13/01/2012 09:25 - Liberalizzazioni/ Primo esame oggi in consiglio dei ministri
- 12/01/2012 18:11 - Assopetroli: si vuole il default delle imprese
- 11/01/2012 17:26 - Carburanti, rivoluzione sulla rete
- 10/01/2012 09:25 - Liberalizzazioni Catricalà, entro il 20 faremo decreto
- 08/01/2012 12:45 - Pitruzzella Antitrust , liberi rapporti tra Gestori e compagnie eliminando l'attuale sudditanza
- 07/01/2012 11:58 - La liberalizzazione della distribuzione carburanti spaventa i petrolieri
- 05/01/2012 17:10 - Pacchetto liberalizzazioni, sempre più probabile intervento distribuzione carburanti











Se passa così com'è pago da bere a tutti