E' composta da 44 articoli l'ultima bozza che circola del decreto liberalizzazioni che arriverà venerdì sul tavolo del Cdm. Si tratta in tutto di 107 pagine inclusa una lunga relazione illustrativa sulle motivazioni del decreto e le relazioni ai singoli articoli. Tante le novità in arrivo anche rispetto all'ultima versione proposta. Per i carburanti, la norma al momento non è molto chiara parla dell'eliminazione del vincolo di esclusiva per i Gestori titolari della relativa autorizzazione petrolifera e per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle per la parte eccedente il 50 per cento. Inoltre nessun limite ai self service fuori dai centri abitati.
Il testo recita che "i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti titolari anche della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore". Inoltre, "sono consentite anche le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante" e la vendita ai distributori anche di alimenti e bevande, quotidiani e periodici e tabacchi. Per quanto riguarda il riscatto della proprietà degli impianti di distribuzione la norma è stata modificata rispetto alle bozze precedenti e ora stabilisce che "in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori, da soli o in cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti sugli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto dal Ministero dello sviluppo economico". Sull'esclusiva, la bozza stabilisce che "a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita". Sono inoltre consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante "al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi".
Niente limiti per i distributori di benzina self-service fuori dai centri abitati. La bozza stabilisce che "ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche durante l'orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato".
Di seguito il dettaglio degli articoli sulla liberalizzazione dei carburanti presenti nel DL
Art. 23
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: “12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 14. I contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e tabacchi senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012”;
Art. 24
(liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.
Art. 25
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’art. 2, commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 26
(fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell’art. 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole “in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato” sono abrogate, le parole “due esercizi annuali” sono sostituite dalle parole “tre esercizi annuali” e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”
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2012-01-19 09:01:56 | Anonimo
Io saro ignoarante ma è possibile spiegare bene la differenza tra gestore prorpietario e non? Per gestore non proprietario quindi non cambia nulla rispetto ad ora?
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2012-01-19 09:07:14 | gestore
i proprietari erano già proprietari e potevano far valere la loro posizione già prima.... i gestori sono invece dei poveracci che devono morire....... altro che abbassamento dei prezzi con l'eliminazione dell'esclusiva...... un paio di palle a noi....
Mi sa tanto della barzelletta dei due amici a funghi nel bosco di cui uno viene morso da una vipera...... penso che la conoscete no?
Alla domanda di che ha detto il dottore? La risposta è stata: DEVI MORIRE!!!!!
Andassero tutti a cagare..... governo, compagnie e loro sudditi (..sindacati)
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2012-01-19 09:08:28 | Cristian - re: PerfettoMarcello Fornaro ha scritto:Quindi per noi poveri gestori non-proprietari, non è cambiato nulla. Bella legge...
Scusa Marcello ma l'eliminazione del vincolo di esclusiva nella misura del 50% .... TI SEMBRA NULLA ??
A me non sembra proprio. Si posso profilare scenari del tipo che un gestore "convenzionato" (sempre che domani si possano ancora chiamare così) acquisti presso un deposito commrciale e non più presso una raffineria ..... e credo che trovereste la fila di depositi pronti ad aumentare il proprio erogato .... poi altro discorso è capire a che condizioni te lo possono offrire.
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2012-01-19 10:43:46 | Marcello Fornaro - Ma che scrivi?
Cristian, scusa, ma come leggi? "I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita". Ora c'è il ruolo delle regioni, sia per i self 24h che per le licenze. Staremo a vedere...
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2012-01-19 11:12:24 | Cristian
Marcello, lontano da ogni sterile polemica, dissento dal fatto che i titolari di autorizzazione o licenza siano per forza proprietari.
Se sulla tua licenza c'è il nome del proprietario e non del gestore, a mio avviso hai una licenza che non è stata scritta correttamente.
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2012-01-19 11:19:44 | Giank
Cristian, a me risulta che l'autorizzazione ce l'ha il proprietario dell'impianto (compagnia o retista) e la licenza è intestata al gestore, quindi per i gestori non proprietari non cambia nulla, anzi va pure peggio.
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2012-01-19 11:24:00 | Marcello Fornaro - Ti sbagli
Cristina, scusa, ma conosci l'argomento? Non penso proprio. Sulla mia licenza carburanti ci sono 1) Titolare della licenza, ovvero io 2) Titolare dell'autorizzazione (retista). Io ho la licenza perchè il soggetto "x" ha chiesto al comune l'autorizzazione per fare un impianto, il comune gliel'ha concessa quindi ha il titolo edilizio + autorizzazione petrolifera. il soggetto x ha chiesto ad Y di colorare e convenzionare il suo impianto, successivamente ha fatto un contratto di comodato con me. Con il contratto di comodato sottoscritto si è andati alle dogane a richiedere la licenza a nome mio. Io ho la licenza perchè ho il contratto di comodato, non viceversa. Poi ci sono anche i proprietari del terreno che ricevono solo un affitto, ma questa è un'altra cosa, comunque, il gestore normale, al 96% ha solo la licenza perchè ha il contratto con la compagnia, non ha autorizzazione petrolifera (che è un altra cosa) e non ha la proprietà. Spero d'esser stato chiaro. Ma tu non 6 un gestore?
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2012-01-19 09:32:08 | Flavio - re: re: PerfettoCristian ha scritto:Marcello Fornaro ha scritto:Quindi per noi poveri gestori non-proprietari, non è cambiato nulla. Bella legge...
Scusa Marcello ma l'eliminazione del vincolo di esclusiva nella misura del 50% .... TI SEMBRA NULLA ??
A me non sembra proprio. Si posso profilare scenari del tipo che un gestore "convenzionato" (sempre che domani si possano ancora chiamare così) acquisti presso un deposito commrciale e non più presso una raffineria ..... e credo che trovereste la fila di depositi pronti ad aumentare il proprio erogato .... poi altro discorso è capire a che condizioni te lo possono offrire.
Ma guarda che il 90% di quelli che scrivono in questo forum sono dei normalissimi gestori con contratto di comodato, con impianti relativamente piccoli o con basso erogato e soprattutto NON PROPRIETARI ......... perciò cambia tutto, nel senso che peggiora ancora di più la situazione. Continueranno a darci benzina con prezzi fuori dal mercato, ci danno il contentino delle sigarette, ma saremo ancora di più sotto pressione dai clienti che capiranno solo che NOI siamo ladri perchè abbiamo il prezzo alto. Punto e basta.
Ciao
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2012-01-19 09:45:43 | Cristian
Guarda tu più attentamente il testo e se vedi distinzione di sorta tra normalissimi gestori con contratto di comodato (come ti definisci tu) e alienatissimi gestori proprietari avvisami.
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2012-01-19 11:02:00 | Marcello Fornaro - Il gestore
Il gestore ha la licenza d'esercizio, non l'autorizzazione petrolifera. Attenzione!! Quella è del proprietario o della compagnia. Quindi, per i gestori normali, non è cambiato praticamente niente
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2012-01-19 10:17:42 | santol
"i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti titolari anche della relativa autorizzazione petrolifera...
Domanda...a chi è intestata l'autorizzazione???
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2012-01-19 11:04:11 | Giank
L'autorizzazione è intestatat al proprietario dell'impianto che può già comprare dove gli pare se non ha il marchio quindi non vedo questo gran cambiamento. Mi pare che al governo abbiano poche idee ma ben confuse.
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2012-01-19 11:26:51 | Marcello Fornaro - Ti sbagli
non hanno le idee confuse...sai quanti interessi...
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2012-01-19 09:37:17 | Giammarco - ..ma quindi...
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.Vuol dire forse che il FAMIGERATO IperSelf H24 (o CACCA24) ora diverrà fuorilegge nei centri abitati?!
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2012-01-19 09:50:22 | sbalordito
I gestori proprietari degli impianti già percepiscono un extra rispetto al gestore normale e non lo riversano x niente al pubblico... figuriamoci dopo la legge...
Insomma, già erano ricchi ieri, sono ricchi oggi e diventaranno più ricchi domani....
Noi poveri gestori andremo avanti con 3 cent lordi al litro...
SI SALVI CHI PUO'.......
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2012-01-19 10:03:41 | santol
possiamo acquistare l'impianto...Qualsiasi impianto...
C'è il fondo indennizzi...
Consorzi di gestori...
se riusciamo a metterci d'accordo...
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2012-01-19 10:32:10 | AnonimoCitazione:Titolari della relativa autorizzazione petrolifera
è la licenza di esercizio dell'agenzia delle dogane?
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2012-01-19 11:10:49 | Antonio - noooooooo
E' il titolare della concessione petrolifera.....LE COMPAGNIE E I PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI...certamente NON i gestori
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2012-01-19 10:52:32 | Anonimo
A me sembra stia venendo fuori una grande confusione tra proprietari e non, ognuno la interpreta a modo suo qualcuno che sia realmente a conoscenza dell'argomente o meglio ancora la redazione riesce a spiegarlo e chiarirlo una volta per tutte? Sarebbe una cosa di grande aiuto.
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2012-01-19 11:09:07 | Cristian
l'equazione per cui TITOLARE DELLA LICENZA = A PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO a me non risulta corretta, percui ribadisco il concetto che stando a quanto scritto ( in quanto bozza, vale come tale fino alla sua approvazione !!) e cioè che è abolito il vincolo di esclusiva nella misura del 50% ai titolari di licenza e non ai proprietari dell'impianto.
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2012-01-19 11:28:12 | Marcello Fornaro - Vai a studiare
Licenza d'esercizio e autorizzazione petrolifera. Poi scrivi
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2012-01-19 11:14:39 | Guido
la licenza UTIF é una cosa,la concessione (autorizzazione petrolifera)di solito è il proprietario delle pompe e delle cisterne..
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2012-01-19 11:24:31 | FLAVIO
E intanto oggi la mia banca mi ha chiesto 250€ al mese di canone pos............ discutiamone nel forum, è urgente per tutti.....
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2012-01-19 11:25:52 | Giank
Guarda che la bozza parla di autorizzazione petrolifera (del proprietario dell'impianto) e non della licenza di esercizio (del gestore). Non vedo dove hai letto che si parla del titolare della licenza.
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2012-01-19 11:33:58 | Cristian
Faccio ammenda.
Ho confuso la licenza di esercizio con l'autorizzazione petrolifera.
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2012-01-19 11:42:39 | santol
TITOLARE AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE=PETROLIFERA O CHI PER ESSA...
LA LICENZA è rilasciata dall'agenzia delle dogane competente al "gestore" SE lo vuola la COMPAGNIA.
Tirando due somme...secondo me...cambia qualcosa SE:
TI comperi l'impianto e con un consorzio di "gestori" facente capo ad un TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE ti fai rilasciare LA LICENZA...
semplice...
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2012-01-19 12:11:39 | donato
In poche parole cari colleghi non è cambiata una beneamata minchia...........Adesso aspettiamo che i sindacati facciano il loro dovere ossia rendere dignitoso il ns lavoro.
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2012-01-19 12:22:24 | salviamoci!!!!
penso che sarebbe arrivato il momento e solo ed esclusivamente per salvare noi e le ns famiglie dal fallimento di DISDETTARE TUTTI GLI ACCORDI con le aziende.....
Riprendiamoci il prezzo (l'unica cosa che ultimamente ci fu concessa e che poi i sindacati hanno riconsegnato alle aziende con gli accordi sul prezzo max) ed urgentemente anche altrimenti ci faranno il funerale....
Non vedo altre strade percorribili.... ognuno faccia come gli pare, basta von gli accordi erga omnes...
Una domanda: ma se vado da un avvocato e faccio causa alla compagnia per abuso di dipendenza economica secondo voi vinco o no?
Mi sono stancato di far gestire i miei c/c alla compagnia....
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2012-01-19 12:40:04 | Roby
mah... che sto governo, da buon robin hood mi agevoli in qualche cosa lo devo vedere..... domani leggeremo il dl, ..... personalmente immagino che sarà una di quelle leggi che ogniuno interpreterà alla sua maniera, compagnie da una parte e sindacati dal'altra..... di certo il cetriolo da qualche parte dovrà finire, e presumo che finirà dove è sempre finito.... (immagino che penserete tutti dove e a chi) Saluti... Roby
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2012-01-19 12:43:17 | Giampiero - poveri gestori,
quelli che non sono proprietari degli impianti, vedremo l'impatto sociale di tale riforma. Quando i petrolieri (si legga l'articolo di pag. 6 de il Sole 24 Ore di oggi), dichiarano "Si torna al buonsenso", e il loro presidente continua nella nenia sui self service siamo alla fine. E questo dovrebbe essere il governo dei tecnici che sulle liberalizzazioni (settoriali) enfatizzava il massimo equilibrio e una svolata alla crescita del paese?. A me pare che stia seminando, in una situazione di recessione evidente, incertezze e malumori oggettivi in quelle che sono sempre state le categorie produttive base di un sistema economico di un paese. Aspettiamo adesso l'apripista delle "innovazioni", l'Eni", per verificare come verrà tradotta nei fatti tale liberalizzazione. Si salvi chi può, a meno che i sindacati............., la smettano di confondere che la diatriba e l'acredine verso i singoli possa essere percepita come elemento costruttivo verso chi dovrebbero tutelare. Ma forse mi sbaglio.
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2012-01-19 15:09:25 | Luka - Fuori dal coro
Scusatemi tanto ma a costo di essere preso a bastonate io penso che sia meglio così. Ma l'avete letta l'ultima bozza? Per noi era riservato solo il 20 per cento di svincolo dall'esclusiva! Vi rendete conto cosa volesse dire? Niente! Solo conseguenze negative come la rovina totale dei rapporti anche personali con compagnie e retisti, l'inasprimento o la disdetta dei contratti di affitto d'azienda di bar, lavaggi o quant'altro, l'eliminazione immediata dell'eventuale partecipazione agli sconti da parte loro per il restante 80% e la quasi sicurezza del mancato rinnovo del contratto! Solo aspetti negativi a fronte di un guadagno netto quasi nullo se avessimo dovuto lottare tra noi per sconti da effettuare alla clientela per un 20% del ritirato! Ma svegliamoci! Almeno questa paura vedrete che farà sì che i petrolieri ci vengano incontro molto di più nelle richieste.
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2012-01-19 16:26:20 | matteooo - tabacchi
scusate,cambiando argomento ma la licenza dei tabacchi c è l'hanno data ???
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2012-01-19 16:27:12 | matteooo
MA LA LICENZA DEI TABACCHI C E L'HANNO DATA '''(SCUSATE CAMBIO ARGOMENTO)
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2012-01-19 16:48:19 | Luka
Sembrerebbe di sì. A parte qualche problema che ci sarà in caso di autorizzazione speciale già rliasciata a terzi sul piazzale.
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2012-01-19 21:18:30 | Enzo
sono un gestore con il contratto di comodato con la tamoil che è scaduto il 31 /12 /2011 e ancora non rinnovato da parte della società,visto la crisi che ci sta facendo morire anche perchè ho diminuito le vendite del 70% non potendo competere con chi attua lo sconto di 10 cent nelle mie vicinanze quindi non per colpa mia .secondo voi la società mi rinnova di nuovo il contratto?con la liberalizzazione ci posso guadagnare qualcosa,o è peggio ma io posso vendere i tabacchi se viene approvato dal governo cosa che non credo che succede anche perchè ho un tabacchino a 300 mt. qui la licenze di tabacchi costa da 100 mila a200 mila euro come pensate che la danno a noi come regalo.
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2012-01-19 17:41:12 | Giampiero - Vi spiego una cosetta,
che forse sfugge ai molti, ma non all'attenta lobby di alcune categorie. Con D.L. 23 giugno 2010, 94, che riguarda "Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi", dispone che a far data 24 giugno 2011 per ottenere l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio, deve aver conseguito, entro 6 mesi dall'assegnazione della stessa, esito positivo da parte di appositi corsi di formazione professionale. Questi corsi, per la maggiore organizzati in collaborazione con FIT e AMMS, hanno un costo di circa 600 euro. Tradotto........, tutti i nuovi gestori-tabaccai dovranno mettersi le mani in tasca e sborsare.....................
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2012-01-19 21:40:30 | Enzo
poveri gestori , svegliamoci dopo anni di sacrifici siamo in mezzo alla strada perlomeno io ma vi rendete conto che qui non c'è più consumo manca la materia prima gli euro. noi per poter andare avanti adesso ci vorrebbe almeno un guadagno al 7% cosa che in qualsiasi categoria comm. si guadagna di più quindi è il minimo che ci possono dare. a noi del prezzo alla vendita non ci deve interessare che si ammazzono le compagnie, liberalizzazione o non per questo dobbiamo scioperare e far capire ai clienti che non siamo noi i ladri si lotta per la sopravvivenza che ne pensate cari gestori sveglia.........
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Quindi per noi poveri gestori non-proprietari, non è cambiato nulla. Bella legge...