La Conferenza delle Regioni segnala "alcune evidenti criticita'" del decreto legge Cresci Italia derivanti dalle misure sulla liberalizzazione delle attivita' economiche e sulla tutela della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e chiedendo pertanto l'apertura di un "tavolo di confronto permanente".
Nel corposo documento presentato in Commissione Industria,
con circa 30 pagine di emendamenti al decreto, le Regioni sottolineano tra le criticità proprio le norme sui carburanti tra cui l’articolo 17 che estende fino al 31 dicembre 2012 il termine e l'obbligo per dotare tutti gli impianti esistenti di dispositivi self-service pre-pay, il limite di superficie minima (1.500 mq) per la vendita di tabacchi e la rimozione dell’obbligo di metano e Gpl nella costruzione dei nuovi impianti.
Di seguito pubblichiamo il paragrafo relativo alle osservazioni inerenti la distribuzione dei carburanti.
"A seguito della Procedura di infrazione dell’Unione europea nei confronti dell’Italia (n. 2004/4365) sono stati adottati, in materia di distribuzione carburanti una serie di disposizioni a livello nazionale volte a rimuovere le disposizioni censurate a livello comunitario.
L’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 ha previsto la soppressione dei “vincoli con finalità commerciali” sancendo che ”…. l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.”.
Come precisato al comma 18 del suddetto articolo 83-bis, tale potere viene esercitato dallo Stato in ambito di propria competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” nonché nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali “, ai sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m).
Conseguentemente, al fine di rimuovere gli ostacoli censurati a livello comunitario, tutte le Regioni, pertanto, hanno ritenuto necessario procedere alla predisposizione di una nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale. Si è intervenuti da un lato attraverso la predisposizione di indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, dall’altro mediante la modifica di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburanti stradale e autostradale necessarie per l’adeguamento ai principi comunitari soprarichiamati nonché alla novellata normativa statale. Fra gli interventi normativi adottati rientrano anche quelli relativi all’eliminazione dei limiti di superficie per i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica installati negli impianti di carburante.
E’ intervenuto, successivamente, anche l’art. 28 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
Ora con l’art. 17 DL. N.1/2012 si introducono modifiche al suddetto articolo 28 e, in particolare:
1) al comma 4:
• si dispone una modifica al comma 6 dell’art. 28 del decreto legge 98/2011 che obbligava gli impianti già esistenti a dotarsi di dispositivi self-service pre-pagamento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legge medesimo (5 luglio 2012). L’articolo 17 del decreto legge 1/2012 ha prolungato il termine di adeguamento al 31 dicembre 2012.
Successivamente all’entrata in vigore del d.l. 98/2011, il decreto legge 138/2011, all’articolo 3, comma 9, lettera i), e il decreto legge 201/2011, all’articolo 34, comma 3, lettera g), hanno abrogato le restrizioni disposte dalle norme vigenti, concernenti “l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta”.
Inoltre anche l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 1/2012 prevede l’abrogazione delle norme che pongono “divieti e restrizioni” alle attività economiche “non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite”.
In conseguenza degli aspetti sopra rilevati si ritiene opportuno valutare se:
- l’obbligo di dotare di self-service pre-pagamento tutti gli impianti già esistenti si configuri come una restrizione all’esercizio di una attività economica;
- se tale restrizione sia proporzionata alle finalità pubbliche perseguite, tenuto in considerazione che la percentuale di impianti selfizzati attualmente in attività consente già ai consumatori la scelta tra le tipologie di servizi “servito” e “self-service pre-pay”.
• si sostituisce il comma 8 dell’art. 28 del DL 98/11 ed in particolare alla lettera b) si afferma che:
“b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq”;
E’ evidente che si reinserisce inopinatamente un limite di superficie per l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq in evidente contrasto con quanto previsto al comma 17 dell’art. 83-bis della L. n.133/2008 ma soprattutto non si comprende perché un limite di superficie per i tabacchi e non per le altre attività accessorie posto che nella stessa lettera b) si fa riferimento all'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.
2) al comma 5 si stabilisce che l’obbligo di prevedere più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, non può essere previsto se comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
Su tale punto è opportuno ricordare che sia lo Stato che tutte le Regioni avevano adottato diverse misure per incentivare l’utilizzo di autovetture a metano e gpl.
E' risaputo che la scarsa diffusione di veicoli pubblici e privati alimentati da carburanti ecocompatibili trova storicamente causa nella lacunosa rete distributiva di metano e GPL: anche nelle Regioni maggiormente servite da questi carburanti, gli impianti con GPL raggiungono circa il dieci per cento del totale e quelli con metano il cinque per cento. La campagna di diffusione degli autoveicoli pubblici e privati a metano e GPL operata dal Governo e da alcune Regioni, per trovare continuità anche concluse le politiche pubbliche di incentivazione economica, deve pertanto essere supportata da una rete distributiva la più completa ed efficiente nel minor tempo possibile.
Di talché ne deriva che la previsione dell’obbligo dell’utilizzo dei carburanti eco-compatibili deve essere letta esclusivamente nell’ottica di cui sopra e cioè ai fini della tutela ambientale e della tutela della salute pubblica.
Quindi al fine di incentivare la diffusione di carburanti ecocompatibili quali metano e gpl, e in linea con le politiche di tutela ambientale seguite da tutte le Regioni italiane ma anche a livello europeo, in molte leggi regionali si era stabilito che tutti i nuovi impianti devono essere dotati, oltre che di prodotti di benzine e gasoli anche di un prodotto a scelta tra metano e gpl, in considerazione del fatto che negli ultimi 5 anni soprattutto il metano ha avuto una particolare sviluppo con una sempre maggiore diffusione di auto alimentate con tale prodotto; i dati di fonte Ministero dei Trasporti segnalano un deciso incremento di tale prodotto di alimentazione per auto.
Ora si afferma che tale obbligo può essere evitato qualora comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
Ne deriva, come appare del tutto evidente, che chiunque potrà addurre o ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, al fine di evitare l’adempimento di tale obbligo.
Ciò comporterà la completa vanificazione di tale disposizione.
Inoltre, il processo di liberalizzazione del settore dei carburanti deve essere accompagnato da un percorso di semplificazione degli adempimenti fiscali connessi alla gestione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)."
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