Per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso i distributori di benzina, sono elementi fondamentali, per fruire degli sconti fiscali, l'indicazione del numero di targa su ciascuna scheda e la firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante. La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati esclude ogni beneficio fiscale. Così come è preclusa ogni deduzione o detrazione se nella scheda carburanti manca l'indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato....
I principi base delle regole sulle schede carburante sono stati ribaditi di recente dalla Corte di cassazione. Per la Corte, sezione V civile, la "dimenticanza" del numero della targa, o della firma dell'addetto, o del numero dei chilometri comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva detratta (sentenza 3947/2011). Nella sentenza, la Corte, richiamandosi a un'altra pronuncia (sentenza 21769/2005), ribadisce l'univoca volontà del legislatore che ritiene indispensabile l'indicazione, in ciascuna scheda carburante, «anche del numero di targa». Un'ulteriore conferma in questo senso è nella sentenza 26539/2008, della Cassazione, sezione tributaria, nel punto in cui si ribadisce la necessità che le schede carburanti «siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte» dall'addetto alla distribuzione di carburanti (si veda anche Cassazione, sentenza 21941/2007).
Deduzioni e detrazioni
In materia di costi auto, si ricorda che la deducibilità delle schede carburanti e degli altri costi, ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione e impiego, così come la detrazione dell'Iva, è totale nel caso di auto usate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (ad esempio, autocarri). Negli altri casi, sia per i carburanti, sia per i costi, la deduzione e la detrazione dell'Iva spettano in misura ridotta.
Ai fini Iva, si applica l'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972. La disposizione stabilisce che l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, se tali veicoli non sono usati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione, fermo restando che il fisco considera beni strumentali solo le auto usate dalle autoscuole e dai noleggiatori (risoluzione 59/E/2007). La limitazione non si applica quando i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio che, perciò, possono detrarre l'Iva per intero.
I veicoli
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di questi aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. Per la deduzione dei costi, ai fini delle imposte sui redditi (in base al Dpr 917/1986) si applica l'articolo 164 sui «limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni».
Per i veicoli "a uso promiscuo", utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, i costi sono deducibili nella misura del 40%, con un limite massimo del costo del veicolo di 18.075,99 euro. Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, con un limite massimo del costo del veicolo di 25.822,84 euro. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 40%, limitatamente a un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e associazioni, la deducibilità è consentita per un solo veicolo per ogni socio o associato.
Fonte: Il Sole 24ore
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