DECRETO SVILUPPO/ Abolita la compilazione per i pagamenti tracciabili con le carte
Per i contribuenti in contabilità semplificata verifiche in salitaCon l'abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante, in presenza di pagamenti tracciabili prevista dal cosiddetto "decreto sviluppo", si complica la vita del contribuente, in particolare quello in contabilità semplificata, e la verifica di congruità dei consumi con i costi contabilizzati da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Questo il chiaro effetto della semplificazione portata dalla lettera 1), del comma 1, dell'articolo 7, dello schema di decreto legge licenziato il 5 maggio scorso dal governo, concernente l'abolizione dell'obbligo di compilazione delle carte carburanti, in presenza di determinati pagamenti tracciabili. In effetti, la disposizione richiamata dispone la mera abolizione della compilazione, con la conseguenza che, preliminarmente, non si chiarisce se il mero pagamento effettuato con una carta di credito, di debito o prepagate (si esclude, intanto, il bancomat e altre forme ancorché tracciabili) comporta anche la possibilità di portare in detrazione il costo dei carburanti; sulla de-ducibilità dei costi registrati nelle schede carburanti si è espressa anche recentemente la Suprema corte (Cassazione, sentenza 18/02/2011, n. 3947) affermando che "...risultano deducibili dall'azienda i costi registrati in schede carburante nelle quali siano compilati tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero dei chilometri percorsi a fine mese e quelli finali rilevabili dal contachilometri...".
Sul punto è evidente che i giudici aditi hanno pedissequamente applicato le disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'art. 3, dpr n. 444/1997, rubricato "adempimenti inerenti alla scheda" e si deve evidenziare che la disposizione è innovativa, ancorché proceda alla mera integrazione dell'articolo 1, del medesimo decreto che disciplina le modalità di acquisto; resta, infatti, sempre possibile procedere alla relativa compilazione e annotazione della scheda.
Infatti, la compilazione della carta carburante per ogni veicolo posseduto dall'impresa non è un obbligo, bensì una facoltà concessa ai contribuenti affinché possano dedurre dal proprio reddito le spese relative ai rifornimenti di carburante per autotrazione e la relativa Iva; la mancanza dell'emissione complica, in particolare, la situazione dei soggetti in contabilità semplificata obbligati esclusivamente alla mera tenuta dei registri delle fatture e di pochi altri (cespiti, in primis).
Sul punto, peraltro, la nuova disposizione impatta anche sulle attuali modalità di deduzione dei costi e delle spese di taluni contribuenti, come avallate dall'Amministrazione finanziaria che ha già ammesso la deduzione delle spese da parte degli esercenti arti e professioni, ancorché in assenza di documenti fiscali (ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti o fatture) validi e annotati, denegando la deducibilità per le imprese non in possesso di documenti fiscali a sostegno (r.m. 5/10/1985, n. 8/727).
Come già evidenziato dal quotidiano {ItaliaOggi, 6/05/2011) il punto non è di poco conto, in quanto la mancata compilazione e annotazione del documento complica la vita del contribuente, per quanto concerne la detraibilità della spesa e del'Iva e, in effetti, la disposizione richiamata non esclude, per esempio, la presenza di un documento alternativo (fattura?), in luogo della scheda, come già avviene in determinati casi come quello, tra gli altri, degli autotrasportatori di cose per conto terzi, come espressamente disposto dall'art. 6, dpr n. 444/1997 o in presenza di carte aziendali, memory card e cessioni "netting" (c.m. 12/08/1998 n. 205/E).
Quello che però colpisce di più è la consequenziale semplificazione, prevista dalla disposizione in commento, inerente alla perdita dell'annotazione sulla scheda del numero dei chilometri rilevabile alla fine di ogni periodo (mese o trimestre) dall'apposito dispositivo (contachilometri) esistente sui veicoli posseduti dalle imprese (restano esclusi gli esercenti arti e professioni), di cui all'art. 4, dpr n. 444/1997, attraverso la quale l'Amministrazione finanziaria, in caso di verifica, può procedere nella contestazione dell'eccessivo consumo rispetto al mezzo utilizzato e, di conseguenza, al recupero dei relativi costi dedotti.
Sul punto, stante il fatto che l'abrogazione è prevista da un decreto destinato alla semplificazione, la stessa agevolazione non dovrebbe essere neutralizzata dalla richiesta di ottenimento di un documento equipollente, sul quale indicare i chilometri percorsi nel periodo, restando comunque obbligatoria l'indicazione se il contribuente (impresa) ritiene di continuare a mantenere la scheda.
Infine, il legislatore ha creato una discriminazione in tema di modalità di pagamento che comportano la possibilità di non procedere nella compilazione della scheda carburante condivisibile, non indicando tra quelli utilizzabili il bancomat, gli assegni bancari e circolari, ancorché l'art. 23, dlgs n. 241/1997 li ritenga validi anche ai fini del pagamento dei debiti tributari, in quanto solo le carte di credito, ancorché di qualsiasi tipo (debito, credito o prepagate), danno certezza (tracciabilità) della spesa sostenuta in termini di utilizzatori e beneficiari e temporali.
Scheda carburante, le questioni da risolvere
EFFICACIA PROBATORIA
Da definire le modalità alternative ammesse ai fini della deducibilità dei costi e dell'Iva per l'acquisto dei carburanti, ancorché si possa a continuare a produrre la scheda carburante che, in tal caso, deve rispettare la disciplina specifica, di cui al dpr 444/1997
REGISTRAZIONE
Serve la conferma che. anche in contabilità semplificata. basterà la contabilizzazione dei costi sulla base dell'estratto conto della carta di credito
VERIFICA DI CONGRUITÀ
LAmmimstrazione finanziaria perae n conirono suna congruità delle spese sostenute per effetto della conseguente mancanza dei chilometri effettuati rispetto ai costi sostenuti
di Fabrizio G. Poggiani
Fonte: Italia Oggi
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