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Scheda carburante al giro di boa

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Con l'addio (parziale) al modello, vantaggi ma non per tutti

Scheda carburante in soffitta, ma non per tutti: il decreto sviluppo consente di farne a meno quando gli acquisti di carburanti per autotrazione vengono pagati esclusivamente con moneta elettronica. A beneficiare della semplificazione sono soprattutto le imprese che hanno una flotta aziendale importante, mentre per i "piccoli" gli effetti sono più modesti.  Come spesso accade, inoltre, anche questa semplificazione comporta conseguenze ancora da definire. La novità normativa offre l'occasione di fare il punto della situazione sulla disciplina dell'adempimento, istituito dall'art. 2 della legge n. 31 del 1977 e regolamentato dal dpr n. 444 del 10 novembre 1997, che ha sostituito il precedente decreto del 7 giugno 1977.

La portata oggettiva e soggettiva della disciplina speciale

La scheda carburante sostituisce la fattura nella documentazione degli acquisti di qualsiasi carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti passivi dell'Iva nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo. Agli esercenti gli impianti, in via di principio è vietata l'emissione della fattura.

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina della scheda carburante non riguarda gli acquisti di carburante:

- effettuati presso punti di vendita diversi dagli impianti stradali di distribuzione;

-  non destinato all'autotrazione ;

- la cui destinazione non possa essere constatata al momento dell'acquisto;

- effettuati con il ricorso a contratti particolari in uso nei settore petrolifero (ad esempio, il «net-ting», di cui si dirà appresso).

Nelle suindicate situazioni, dunque, si applicano le norme generali relative alla fatturazione. L'applicazione della disciplina in commento è inoltre esclusa, per intuibili ragioni pratiche, in tutti i casi in cui sia impossibile la certificazione degli acquisti per mancanza del personale addetto alla distribuzione, ad esempio i rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura con le attrezzature automatiche. Ancora, per espressa previsione dell'art. 6 del dpr 444/97, sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi (quest'ultima categoria è stata inserita con l'art. 1, comma 109, della legge n. 266/2005).

Nei casi di esclusione dalla disciplina della scheda carburante, si applicano le norme che prevedono l'emissione della fattura a richiesta del cliente; in mancanza del personale che possa rilasciare il documento, è possibile utilizzare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per la fatturazione.

Anteriormente alla legge n. 266/2005, l'art. 12 del di 457 del 30/12/1997 aveva previsto che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante dovessero rilasciare, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6/6/1974, n. 298 e di quelli domiciliati e residenti negli stati membri dell'Ue, in luogo della scheda carburante, la fattura per gli acquisti di oli da gas.

Con la risoluzione 20/5/1983, n. 341924, è stato precisato che la scheda carburante non costituisce un valido documentogiustificativo, ai fini del riconoscimento del rimborso, ai sensi dell'art. 38-ter del dpr 633/72 (ora art. 38-bis2), dell'Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione automatica in Italia da parte degli autotrasportatori non residenti nel territorio italiano.

Secondo la risoluzione, infatti, il divieto per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti di emettere fatture riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati da soggetti di imposta nazionali. Di conseguenza, gli operatori esteri che, avendone diritto, intendono chiedere il rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali situati nel territorio nazionale, devono chiedere la fattura.

di Franco Ricca

Fonte: Italia Oggi

 

 

Commenti (2)
  • Giampiero  - se può essere utile,

    su Il Sole 24ORE del 15.07.2011 è apparso il seguente articolo con titolo - Carburanti, la carta di credito è già prova - " Con tutte le buone intenzioni, quando si va nell'attuazione pratica la semplificazione non è poi così semplice. Il Dl 70, legge 106/2011, all'articolo 7, prevede l'esonero dall'obbligo della tenuta della scheda carburante per i contribuenti che acquistano il carburante per autotrazione solo con carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari residenti. Il problema è che sia garantita la detrazione dell'Iva, nonostante l'esonero della scheda carburante. Con l'interrogazione presentata da Carmelo Lo Monte e Karl Zeller (n. 5-05095) si è chiesto se le ricevute dei pagamenti mediante mezzi elettronici, ovvero i relativi estratti conto, possano essere considerati al pari delle annotazioni nella scheda carburante o delle fatture Iva. Per il sottosegretario Bruno Cesario la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti va comunque coordinata con l'esigenza di disporre di una serie di elementi minimali, per consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione. La risposta evidenzia forse eccessiva prudenza: nella relazione al decreto i afferma che tali strumenti di pagamento - sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento al veicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione - sono, comunque, idonei per l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare ai fini di un eventuale controllo fiscale. Gli elementi minimali dovrebbero riguardare solo l'evidenziazione dell'imposta compresa nell'importo pagato, che nella scheda carburante avviene con il sistema dello scorporo. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un documento riepilogativo delle ricevute o dall'estratto conto, nel quale si indica l'imposta scorporata e quella detraibile, e che successivamente si annota nel registro degli acquisti.

  • mario da parma

    la soluzione migliore sono le carte aziendali delle società

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