Cassazione. Dedotti indebitamente costi maggiori truccando i rimborsi.Fa fede il consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice . Commette il reato di dichiarazione fraudolenta utilizzando documenti falsi chi contabilizza schede carburanti con importi non veritieri. A precisarlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 912 depositata in dara 13 gennaio. Il caso riguarda un contribuente che era stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti in quanto aveva dedotto le spese per consumo di benzina attraverso schede carburanti che riportavano una serie di imprecisioni e dati inesatti tali da far ipotizzare che le spese non corrispondessero al vero.
In particolare, in tali documenti non erano riportati i chilometri percorsi. L'esame documentale attestava poi la percorrenza di 1,73 chilometri per litro di gasolio, mentre il consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura era di 15,6 chilometri per litro.
I tre soci dell'impianto di distribuzione di carburante ed unici gestori avevano disconosciuto le sigle e le firme apposte sulle schede e la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori. Le schede inoltre riportavano rifornimenti effettuati in date di chiusura dell'impianto di distribuzione, peraltro privo di erogatore "self service".
II contribuente, condannato sia in primo sia in secondo grado, aveva fatto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, che la documentazione (le schede carburanti) erano effettivamente esistenti e che le affermazioni circa l'attestazione di spese non veritiere, era una presunzione della polizia giudiziaria.
Veniva anche contestata l'imputazione: non si era in presenza eventualmente di una dichiarazione fraudolenta con annotazione di false fatture ma, al più, di una dichiarazione fraudolenta con altri artifizi (articolo 3 del Dlgs 74/2000) Con la conseguenza che, non essendo stata superata la soglia di punibilità, l'imputato doveva essere assolto.
I giudici di legittimità hanno invece confermato la condanna e rigettato il ricorso.
In particolare, sulle contestazioni hanno evidenziato che si è trattato di dati obiettivi e non di mere presunzioni. I dati erano stati acquisiti attraverso controlli incrociati della documentazione fiscale.
Gli accertamenti avevano quindi permesso di verificare che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l'esistenza di costi portati in deduzione relativi ad acquisti di carburante era risultata falsa (consumi spropositati, firme non riconosciute dai distributori, impianti chiusi nelle date indicate).
La Corte di Cassazione, poi, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha escluso l'applicabilità in questi casi del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (la cui commissione è subordinata al superamento di alcune soglie di punibilità) in quanto, trattandosi di operazioni inesistenti, trova applicazione il delitto di dichiarazione fraudolenta con annotazione di documenti falsi.
Evidenziano infatti i giudici che detti accertamenti avevano permesso di accertare che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l'esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburanti era risultata falsa. In particolare, specificava la Corte territoriale, nelle "schede carburante" non risultavano riportati i chilometri percorsi con la vettura che il ricorrente aveva venduto, ostacolando ogni possibile verifica; l'esame documentale attestava la percorrenza di 1,73 chilometri per litro di gasolio, mentreil consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura era di 15,60 chilometri per litro; i tre soci dell'impianto di distribuzione(...)avevano disconosciuto le sigle e firme apposte (...); la documentazione riportava rifornimenti effettuati in date nelle quali l'impianto di distribuzione, privo di erogatori self service, era invece chiuso. Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 133 del Codice penale, non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato (...). Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Corte di cassazione, sentenza 912/2012
Fonte: Il Sole24Ore
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ancora non capisco xche' ci siano le schede carburanti...chi ha p.iva che si faccia da se un'autocertificazione dei propri consumi e non venga a rompere le scatole sugli impianti quando devono fare i timbri...se gli compili la scheda questi s'incazza..e non la compili ci vai di mezzo xche' contribuisci alla frode fiscale...Monti non sta facendo azione di snellimento burocratico?allora si cominci da qui...via le schede e quello che attesti sono cavoli tuoi..ci risparmio anche ti tampone per il timbro che oggi costa circa 6,00...