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Controdistribuzione edizione FLASH N. 30 - 18 SETTEMBRE 2009

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LE "MANOVRE" ENI SUI CONTRATTI APRONO NUOVI "ORIZZONTI" IN AUTOSTRADA

LA FEGICA AD ANAS ED AISCAT:COMPAGNIE SOLO FORNITRICI

Eni "intrallazza" per introdurre anche nei contratti dei gestori autostradali la clausola di recesso. Altre si prestano ad operare apertamente contro i loro Gestori per impedirgli di esercitare le attivitá no oil che legge ed Antitrust ritengono legittime. Altre ancora ritengono di risolvere alla fonte il problema, proponendo contratti di gestione dell'oil (i "vecchi" e vituperati "comodati": né clausole di recesso, né associazioni in partecipazione) direttamente ai marchi della ristorazione. Ma tutta questa attivitá, quale legittimitá conserva dopo l'introduzione del nuovo regime di affidamenti, dal 2003 in avanti, a cominciare dalle tratte ASPI? Possono le compagnie, trasformate da "sub concessionarie" ad "affidatari", continuare ad avere la titolaritá dei contratti di gestione o non dovrebbero essere, al contrario, sostituite dai concessionari stessi, lasciando alle petrolifere il ruolo di mere fornitrici?

E' il quesito -invero retorico, stando alle norme vigenti- che la Fegica propone formalmente ad Aiscat, quale associazione dei concessionari, e ad Anas, nella sua doppia veste di ente concedente e concessionario.

Si apre, in questo modo, la costruzione di uno scenario questo sí innovativo, che rimette in discussione le certezze di tutti e le rendite di posizione di pochi. Uno scenario al quale la Fegica si propone di dare il suo consueto ed originale contributo di proposta, per ricostruire e restituire al Gestori delle aree di servizio autostradali ruolo e competenze certe ed autonome.

Roma, 17.9.09

Spett.le ANAS SpA Pietro Ciucci

AISCAT Fabrizio Palenzona

Ministero sviluppo economico

Claudio Scajola - Stefano Saglia

Conferenza Regioni

Vasco Errani


Oggetto: adempimenti connessi con la Legge 1034/70 e con il D.Lgs. 112/98.

Risulta alla scrivente Federazione che alcune compagnie affidatarie del servizio di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, avrebbero in animo di intervenire sui contratti di affidamento in uso gratuito della conduzione degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione ai Gestori apportando sostanziali modificazioni ai testi vigenti.

Al fine di chiarire, nel merito, la sua posizione, la scrivente Federazione intende richiamare l'attenzione delle SS LL sul complesso normativo che regola la materia.

Il DL 745/70 convertito, con modificazioni con la Legge 1034/70 recita, testualmente, all'articolo 16, comma 8: "I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degl'impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione".

Tale norma é stata confermata  con le disposizioni contenute del D. Lgs. 112/98 (art. 105 comma f "sono in particolare conferite alle Regioni le competenze relative ...omissis... al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi).

In altre parole il richiamato D. Lgs. riconferma tanto il regime concessorio per gli impianti posti lungo la viabilitá autostradale (con competenza esclusiva delle Regioni nel rilascio delle concessioni che assistono l'attivitá petrolifera), quanto il fatto che i contratti aventi all'oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature fisse e mobili, costituenti l'impianto (la gestione) possano essere sottoscritti, esclusivamente, fra il titolare della concessione ed il conduttore/Gestore.

Poiché la "riforma del sistema concessorio delle tratte autostradali ha assegnato un diverso ruolo alle compagnie petrolifere che, oggi, sono esclusivamente affidatarie del servizio, ne discende che in tale nuova veste, queste non sono piú i soggetti legittimati a sottoscrivere -ex lege- i contratti regolati dalla Legge 1034/70 e dal D.Lgs. 112/98 ma meri fornitori del prodotto petrolifero (ai sensi delle convenzioni sottoscritte dopo l'aggiudicazione,  -attraverso gare di pubblica evidenza- del servizio di fornitura dei prodotti).

D'altra parte non potrebbe essere diversamente visto che, ai sensi delle richiamate norme, le Regioni hanno provveduto (o avrebbero dovuto provvedere) al rilascio delle nuove concessioni in capo alle societá concessionarie: anche il fatto che i manufatti (al pari degli investimenti effettuati in corso di vigenza dell'affidamento) siano stati trasferiti -in forza della richiamata "riforma"- in capo alle medesime concessionarie, completa il quadro di riferimento.

In tale contesto, quindi, appare almeno irrituale e pretestuosa -se non illegittima- la pretesa di intervenire sui contratti vigenti ovvero stipulare contratti di affidamento in uso gratuito ex novo, senza che gli Affidatari abbiano la legittimazione attiva a farlo. Legittimazione che la Legge affida esclusivamente al titolare del titolo concessorio (o sub-concessorio).

Sulla scorta di tali considerazioni, la scrivente Federazione invita le societá concessionarie autostradali e, in special modo, Anas cui é rimessa la sorveglianza sulla gestione delle concessioni autostradali, a chiarire questo specifico punto con le societá affidatarie del servizio e, nel contempo, ad adottare atteggiamenti che riportino questo segmento del settore della distribuzione, all'interno della vigente normativa.

Quanto alle Regioni, la scrivente Federazione sollecita il perfezionamento delle "volture" dei decreti concessori che assistono gli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, dai precedenti sub-concessionari (oggi semplici affidatari) agli attuali titolari della potestá prevista dalle norme richiamate in oggetto.

La scrivente Federazione, infine, chiede su tale materia, un urgentissimo incontro al fine di evitare quella sovrapposizione di competenza che potrebbero portare disturbo e nocumento alla regolare attivitá del pubblico servizio di distribuzione carburanti, reso lungo la viabilitá autostradale e su quella dei tronchi di raccordo autostradali.

In attesa di un cortese cenno di riscontro la scrivente Federazione ringrazia anticipando che, in ogni caso, si riserva la facoltá di far valere il buon diritto dei Gestori delle Aree di Servizio autostradali in tutte le sedi giurisdizionalmente competenti.

Vivissime cordialitá.             F.to Roberto Di Vincenzo

 

ACCORDO ENI: LA FEGICA CHIEDE IL PUBBLICO DIBATTITO

FAIB E FIGISC SI SOTTRAGGONO. E FANELLI?

 

Roma, 18.9.09

Spett.le ENI SpA - Div. R&M

Angelo Fanelli

Oggetto: Accordo Eni - Invito a pubblico dibattito.


Egregio ingegnere,

avendo avuto notizia della disponibilitá della Sua azienda di mettere a disposizione suoi autorevoli dirigenti di eventi finalizzati alla presentazione ed alla spiegazione dell'accordo da Voi sottoscritto lo scorso luglio, la scrivente Federazione é lieta di poterLa invitare ad un pubblico dibattito sul medesimo tema, nel corso di un incontro aperto ai Gestori Agip, che la medesima scrivente organizza il giorno 18.10.09, nel quadro della rassegna fieristica "Oil&nonoil".

La attendiamo, certi che né Ella, né l'azienda rappresentata vorranno sottrarsi al contraddittorio.

Cordialitá.

F.to Roberto Di Vincenzo

 

FEGICA ESCLUSA DALLE RIUNIONI SUL FUTURO DEI GESTORI AGIP

ENI: AZZERARE IL DISSENSO

PROSEGUE IL TENTATIVO DI "NORMALIZZAZIONE" CHE ENI, DA TEMPO, HA POSTO COME UNO DEI SUOI OBIETTIVI PRIORITARI. CANCELLARE QUALSIASI TIPO DI DISSENSO E DI VERO CONFRONTO, E' L'OPERA SISTEMATICA ALLA QUALE ORMAI ISPIRARE ANCHE I PIU' BANALI COMPORTAMENTI, OLTRECHE' LA CONSEGUENZA DELLE CENTINAIA DI MILIONI DI EURO SPESI OGNI ANNO IN "COMUNICAZIONE". COSI', UNA DELLE ULTIMISSIME "SACCHE DI RESISTENZA" -I GESTORI ED IL LORO SINDACATO- DEVE ESSERE RIDOTTA AL SILENZIO. A QUESTO SERVE, IN ULTIMA ANALISI, LA CLAUSOLA DI RECESSO NEI CONTRATTI DEI GESTORI, AI QUALI, PRIMA DI OGNI ALTRA COSA, VA SOTTRATTA LA POSSIBILITA' DI AVERE UNA RAPPRESENTANZA PIENA ED AUTONOMA, CHE POSSA INTERPORSI E MEDIARE LA FORZA SOVERCHIANTE AZIENDALE. LE REGOLE? LA LEGGE? CARTA STRACCIA. I CONTRATTI? DA PIEGARE AL PROPRIO INTERESSE. GLI INTERLOCUTORI? BUONI SOLO SE DICONO SI'.

Roma, 18.9.09

Spett.le ENI SpA

Paolo Scaroni

Angelo Caridi

Angelo Fanelli

e, p.c.   Ministero sviluppo economico

Faib Confesercenti

Figisc Confcommercio


Oggetto: applicazione Legge 57/01.

La scrivente Federazione segnala -anche ai fini della validitá di eventuali intese- che, in difformitá di quanto disposto dall'articolo 19 della Legge richiamata in oggetto, Eni prosegue negli incontri finalizzati a regolamentare i rapporti economico-normativi con i Gestori, escludendo volutamente dal tavolo negoziale, una delle Organizzazioni di categoria cui il quadro normativo di riferimento riserva inequivocabilmente il pieno titolo insopprimibile ad avere ruolo attivo.

Un quadro normativo dal quale si evince chiaramente la volontá del legislatore che richiama espressamente nelle premesse del D.Lgs. 32/98, l'accordo interprofessionale del 29/7/1997 sottoscritto, tra gli altri, anche dalla scrivente Federazione. Tutto ció, inoltre, trova sintesi nella stesura del richiamato articolo 19 della Legge 57/01, che fissa i criteri e l'ambito della contrattazione medesima.

Nello specifico intendiamo riferirci alle riunioni del 6 agosto, 9 e 17 settembre sul cui contenuto non puó non gravare il pregiudizio di essere state effettuate in assenza, perché non convocato ed escluso, di uno degli interlocutori abilitati -ex lege- ad esercitare la rappresentanza.

E' appena il caso di sottolineare come il soggetto contrattualmente piú forte, cioé Eni, non possa scegliere a suo insindacabile giudizio la composizione della delegazione sindacale, cosí come non possa, a priori, chiedere l'accettazione delle sue politiche per consentire e legittimare la presenza di uno degli interlocutori.

Ne discende che qualsiasi conclusione dovesse registrare tale attivitá di consultazione finalizzata a raggiungere intese economico-normative destinata ai Gestori di marchio, sarebbe maturata fuori dal complesso normativo posto a tutela e garanzia della parte contrattualmente "piú debole" e, quindi, nulla in diritto.

La stessa mancata firma dell'accordo del 28 luglio scorso (che potrebbe essere addotta come precedente), che la nostra Federazione non ha inteso sottoscrivere giudicando l'intesa raggiunta negativa e contraria agli interessi della categoria rappresentata, é, in ogni caso, avvenuta al termine di un lungo periodo di confronto collettivo, senza esclusione di alcuno dei soggetti abilitati alla contrattazione.

Volersi scegliere gli interlocutori e pretendere che i risultati della contrattazione siano rispondenti alla normativa richiamata, sembra alla scrivente un azzardo giuridico, oltreché un manifesto comportamento antisindacale.

Ove i comportamenti segnalati dovessero essere reiterati e, quindi, che la FEGICA Cisl fosse nuovamente esclusa dal tavolo della contrattazione, la scrivente -che considera la presente anche quale diffida ad adempiere- non mancherá di sottoporre -anche ai fini della validitá delle intese eventualmente raggiunte- l'evidente violazione della norma al giudizio degli organi giurisdizionalmente preposti ad accertare la rispondenza fra i comportamenti messi in atto da Eni, Faib e Figisc e il quadro normativo piú volte richiamato.

Salvis juribus.

F.to Roberto Di Vincenzo


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