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Pubblichiamo uno stralcio esplicativo dell'accordo tra Eni, Faib e Figisc

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Conoscere per giudicare. Cosi intitolava in un suo editoriale Staffetta Quotidiana per far comprendere i passaggi salienti dell'accordo. Vogliamo, anche noi, il sito dei Gestori, riproporvi con la stessa intenzione un ampio stralcio dell'accordo, evitando l'inserimento di dati sensibili come unatantum pregresso e aumento pro litro.

Vi chiediamo, inoltre, di far sentire la vostra opinione attraverso il sondaggio disposto a lato dell'articolo, utile a nostro avviso per dare l'indicazione di quali siano stati gli argomenti che più vi hanno convint. Grazie ( La Redazione).

(...)
Periodo Pregresso
In considerazione della prolungata fase di negoziazione che ha determminato una vacatio tra la scadenza delle precedenti intese e la data odierna, le Parti concordano che l'Azienda liquidi, a titolo di una tantum, in favore dei Gestori di impianti della Rete Ordinaria a marchio Agip al momento della sottoscrizione del presente Accordo, gli importi indicati, per fascia d'erogato, nell'allegata Tabella 1.
Tabella 1 - Una tantum per fascia di erogato del punto vendita 
Tipologia punto vendita (*) Euro
< 1.500 chilolitri (....)
> 1.500 < 2.500 chilolitri (....)
> 2.500 < 3.500 chilolitri (....)
> 3.500 chilolitri (....)
(*) sulla base dell'erogato 2007
Tali importi saranno integralmente riconosciuti alle gestioni operanti sullo stesso impianto senza soluzione di continuità dal 01.01.2007 fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo ed indipendentemente dall'attuale segmento di appartenenza ("Fai da Te" e ‘Servito").
(...)
Condizioni economiche a far data dal 01.01.2009
Le Parti inoltre, convengono che con decorrenza 01.01.2009, lo "sconto base pro litro" sarà incrementato secondo quanto indicato nella seguente Tabella 2
Tabella 2 - Incremento dello sconto di base pro litro
Prodotto Euro/chilolitro
Benzine (....)
Gasoli (....)
Gpl (....)
La tabella che precede si applica anche agli impianti che erogano unicamente "benzine" ovvero "GPL".
Tali incrementi saranno evidenziati direttamente nella fattura relativa all'acquisto dei prodotti carburanti a far data dall'01/09/2009.

Il saldo relativo al periodo compreso tra 1'01.01.2009 ed il 31/08/2009 sarà liquidato con bonifico bancario, a seguito di nota contabile separata, valuta fissa per il beneficiario 01/10/2009.
Nel corso della validità del presente Accordo, lo sconto base pro litro sarà ulteriormente aumentato, secondo quanto di seguito previsto:

  • incremento di (....) €/kl a far data dall'1 gennaio 2010;
  • incremento di (....) €/kl a far data dall'1 gennaio 2011;

Inoltre si riconferma il giorno di dilazione in più convenuto nell'accordo del 28 aprile 2008.
Piano Commerciale Annuale
Le Parti convergono sull'opportunità di addivenire ad una nuova fase di focalizzazione sugli aspetti di business delle gestioni, che tendano a cogliere le migliori opportunità ovvero a ridurre eventuali negatività connesse ai risultati di ciascun punto vendita.
In tale contesto - che conferma il Gestore come elemento centrale del modello della rete a marchio Agip - trova idonea collocazione uno strumento, "Piano Commerciale Annuale", avente la finalità di far emergere la professionalità dei singoli Gestori, nonché la specificità, le caratteristiche e le peculiarità dei singoli punti vendita, mediante un meccanismo condiviso di incentivazione e remunerazione, nonché di reciproci impegni fra il Gestore e l'Azienda per elevare i livelli di performance qualitativi e quantitativi di ciascun punto vendita.
(...)
Clausola di recesso anticipato a titolo oneroso
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire, negli impianti a marchio Agip, l'ottimizzazione della competitività e standard qualitativi di servizio che valorizzino le caratteristiche positive tipiche del mercato interno, anche in linea con le migliori pratiche europee, e ritengono che tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso l'adozione di strumenti negoziali improntati a maggior flessibilità. Le Parti concordano pertanto sull'opportunità di introdurre una clausola di recesso anticipato a titolo oneroso quale strumento di flessibilità e di ottimizzazione della competitività. A fronte di codesta disponibilità da parte dei Gestori, l'Azienda, confermando di ritenere il Gestore, inteso come autonoma impresa, quale attore centrale del proprio sistema distributivo, si impegna
(i) a riservare alla conduzione degli impianti attraverso le associazioni in partecipazione un carattere di sperimentazione e formazione in quantità limitata, e comunque non superiore a quella attuale (200), restando inteso che, laddove lo strumento del recesso dovesse in futuro cessare di essere applicato, siffatta limitazione numerica verrà meno;
(ii) a rinnovare tutti i contratti di affidamento in uso gratuito attualmente in essere, entro il 31 dicembre 2009, sostituendoli con nuovi contratti della durata di sei anni più sei anni (nove in Sicilia); i costi relativi al rinnovo sono a carico dell'Azienda. L'impegno dell'Azienda al rinnovo non si estenderà ai rapporti con quelle Gestioni in situazioni di contenzioso con l'Azienda medesima o di pre-contenzioso risultante da comunicazioni scritte; eventuali casi particolari ricompresi in tali fattispecie potranno essere oggetto di approfondimento e mediazione tra l'Azienda e le Associazioni di Categoria.
In tale contesto, le Parti convengono che, nei nuovi contratti di comodato che saranno stipulati con i Gestori degli impianti a marchio Agip situati lungo la viabilità ordinaria sia introdotta una clausola che riconosca all'Azienda la facoltà di recedere in quei casi in cui il singolo Gestore, per due anni consecutivi, non raggiunga determinati obiettivi base qualitativi o quantitativi. Le metodologie applicative del recesso terranno conto degli eventi non attribuibili alla responsabilità del Gestore e riconducibili a fattori di natura esogena legati al contesto di mercato, il cui impatto sarà in ogni caso periodicamente considerato e preso in considerazione ai fini della revisione degli obiettivi del punto vendita, in base a quanto previsto nel presente accordo.
Trascorsi i primi 2 anni di applicazione del presente Accordo, Azienda e Associazioni di Categoria procederanno ad un congiunto monitoraggio e verifica dei risultati quantitativi e qualitativi delle singole gestioni.
Inoltre, nel solo primo anno di applicazione dello strumento del recesso (2012), per tutelare i Gestori da potenziali rischi derivanti dal carattere fortemente innovativo delle metodologie di cui al presente Accordo, l'Azienda si impegna ad esercitare il diritto di recesso rispetto ad un numero di impianti non eccedente il 5% della rete a marchio Agip. A partire dal 2013, siffatta limitazione verrà ridiscussa ed eventualmente ridefinita. Qualora nell'applicazione dello strumento del recesso nel 2012, il numero degli impianti a cui sarebbe applicabile tale strumento risultasse superiore al 5%, lo stesso verrà applicato fino alla soglia massima del 5% sulla base del maggior scostamento rispetto ai parametri qualitativi o quantitativi del Piano Base.
Nel caso in cui le metodologie venissero a manifestare criticità, troverà applicazione il successivo paragrafo "Carattere di sperimentalità delle parti innovative dell'Accordo".
Gli obiettivi base qualitativi e quantitativi saranno concordati, di anno in anno, tra l'Azienda ed il singolo Gestore e saranno formalizzati in un apposito Piano Base Annuale sottoscritto da entrambi.
Piano Base Annuale
Il Piano Base Annuale sarà predisposto secondo le modalità e le metodologie indicate nell'Allegato "A" (che non pubblichiamo, ndr) e soggette a revisione tramite accordi aziendali annuali, per una durata di 12 (dodici) mesi ed avrà ad oggetto la definizione: a) dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della Comodataria e b) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della Comodataria.
L'inizio e il termine di ciascun Piano Base Annuale coincideranno con l'inizio e il termine di un anno solare, ovverosia con il primo gennaio e, rispettivamente, il 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la facoltà delle parti del contratto di comodato di convenire termini di sua decorrenza e cessazione differenti, per i casi di nuovi gestori nonché laddove particolari evenienze lo rendano opportuno. Il primo Piano Base inizierà a decorrere da Gennaio 2010.
La facoltà di recesso riconosciuta ad ENI sarà esercitabile solamente a titolo oneroso a fronte del pagamento in favore del Gestore degli importi previsti nella seguente tabella 3.
(...)
La Clausola di recesso avrà tenore letterale corrispondente a quello di seguito riportato in corsivo e tra virgolette
"Facoltà di recesso anticipato a titolo oneroso
1) Ai fini del presente articolo, per Piano Base Annuale si intende il piano, predisposto secondo le modalità e le metodologie concordate negli accordi aziendali previsti dalla normativa vigente, annualmente condiviso tra le Parti del Contratto, della durata di 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la definizione: a) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della Comodataria; b) dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della Comodataria.
L'inizio e il termine di ciascun piano Base Annuale coincideranno con l'inizio e il termine di un anno solare, ovverosia con il primo gennaio e, rispettivamente, il 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la facoltà delle Parti di convenire termini di sua decorrenza e cessazione differenti, laddove particolari evenienze lo rendano opportuno.
Le Parti si danno atto di aver sottoscritto il primo Piano Base Annuale che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto; ogni successivo suo rinnovo sarà concordato tra Comodante e Comodataria e sottoscritto da entrambe le Parti entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno, così accedendo al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale in sostituzione del precedente. Resta inteso che, in mancanza di accordo tra le Parti circa il rinnovo di un Piano Base Annuale, si applicherà quanto previsto all'ultimo capoverso del successivo comma 2.
2)  La Comodante potrà recedere anticipatamente dal Contratto laddove, con riferimento a due consecutivi Piani Base Annuali, si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:
a)  mancato raggiungimento, da parte della Comodataria, di almeno il 90 % dell'obiettivo quantitativo base previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali;
b) mancato raggiungimento, da parte della Comodataria, dell'obiettivo qualitativo base (pari ad una valutazione positiva con riguardo ad almeno il 75 % del complesso degli indicatori qualitativi) previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali.
In relazione a quanto disposto nelle precedenti lettere a) e b), qualora, nel corso della durata del Contratto non si raggiungesse un'intesa circa il rinnovo di un Piano Base Annuale, il Piano Base Annuale medesimo si intenderà automaticamente pborogato sino al momento in cui non intervenga un nuovo accordo tra le Parti,
3) Il diritto di recesso anticipato dovrà essere esercitato in forma scritta e con preavviso di giorni 90 (novanta), mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4) Il diritto di recesso anticipato dovrà essere esercitato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del secondo dei due Piani Base Annuali consecutivi per i quali sia stato verificato il mancato raggiungimen to degli obiettivi quantitativi o qualitativi.
5)  Quale corrispettivo per il recesso, alla Comodataria sarà riconosciuto l'importo su base forfetaria, indicato nel Piano Base Annuale vigente al momento del recesso e in funzione di:
a) ritirato carburanti nell'anno precedente il recesso;
b) periodo mancante alla scadenza del presente contratto.
6)  In presenza di una o più attività non oil affidate alla Comodataria con collegati contratti, il corrispettivo di cui al precedente comma sarà incrementato mediante sua moltiplicazione per i coefficienti correttivi, anch ‘essi indicati nel Piano Base Annuale vigente al momento del recesso e definiti in funzione del numero di attività non oil presenti sul1 ‘impianto.
7)  La comunicazione di recesso dovrà contenere l'indicazione dell'importo del corrispettivo spettante alla Comodataria.
8)  Il recesso produrrà effetti a far data dalla scadenza del preavviso. A tale scadenza, la Comodataria dovra riconsegnare l'impianto nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.(*)

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, il pagamento del corrispettivo, nelle forme usualmente in essere fra le Parti, dovra avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna dell'impianto da parte della Comodataria.
In ogni caso di mancata tempestiva riconsegna, la Comodataria sarà obbligata a corrispondere le penali giornaliere per il ritardo previste dall'art. (*)

Inoltre, nel1'ipotesi di mancata tempestiva riconsegna, il corrispettivo spettante alla Comodataria e determinato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 sarà decurtato del 70%, sempre che la riconsegna dell'impianto avvenga con un ritardo non superiore a 60 giorni. Nell'ipotesi di ritardo superiore a 60 giorni, invece, la Comodante non sarà tenuta a pagare alcun corrispettivo per il recesso, fermi restandone gli effetti estintivi del presente Contratto.
9)  Ai soli fini del presente articolo, la continuità gestionale di ciascun periodo comprensivo di due consecutivi Piani Base Annuali non è interrotta da eventuali rinnovi, taciti o espressi, del presente contratto".
(...)
Verifica annuale con le Associazioni di Categoria
Nell'ambito di un processo, condiviso con le Associazioni di Categoria dei Gestori, di verifica e monitoraggio dei contenuti e della applicazione dei nuovi strumenti previsti dal presente Accordo, è prevista una sessione di incontri, con cadenza annuale e datenersi entro il mese di gennaio, tra la Direzione Retail e le Associazioni medesime, con la finalità di condividere gli elementi chiave e le componenti dei Piani Base e dei Piani Commerciali da attivare per il nuovo esercizio con i singoli Gestori.
Tra gli obiettivi della verifica annuale sono altresì previsti:
a) l'analisi congiunta dei risultati dell'esercizio antecedente, con particolare attinenza alle principali statistiche relative all'andamento generale del mercato ed al posizionamento dell'Azienda, nonché alle performance qualitative e quantitative delle gestioni della rete a marchio Agip;
b) la trattazione dei casi di particolare criticità;
c) lo scambio di valutazioni e suggerimenti attinenti le iniziative di marketing aziendali.
Sulla base della condivisione degli elementi del Piano Base Annuale e del Piano Commerciale Annuale, l'Azienda procederà alla fase della discussione diretta con le singole gestioni
(...)
Verifica annuale con il Gestore
Con la finalità, come già premesso, di far emergere la professionalità dei singoli Gestori, nonché la specificità, le caratteristiche e le peculiarità dei singoli punti vendita, mediante un meccanismo condiviso di incentivazione e remunerazione, nonché di reciproci impegni fra il Gestore e l'Azienda per elevare i livelli di performance qualitativi e quantitativi di ciascun punto vendita, gli obiettivi della verifica annuale con il Gestore - prevista con cadenza annuale entro il mese di febbraio ed a cura dell'AVR competente - sono i seguenti:
a) l'analisi dei risultati dell'esercizio concluso con particolare evidenza del posizionamento finale del Gestore in termini di traguardi raggiunti;
b) la concertazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano Base e del Piano Commerciale Annuali per l'esercizio in corso;
c) l'approfondimento delle iniziative di marketing per l'esercizio in corso e la valutazione, sulla base dell'esperienza del Gestore, delle particolari opportunità o criticità del contesto in cui è inserito il punto vendita e dei conseguenti interventi da parte dell'Azienda.
Verifica quadrimestrale con il Gestore
Gli obiettivi della verifica quadrimestrale con il Gestore - prevista entro il mese successivo alla chiusura di ciascuno dei due primi quadrimestri - sono i seguenti:
a) monitorare lo stato di avanzamento dei traguardi qualitativi e quantitativi previsti dal Piano Base e dal Piano Commerciale Annuali;
b)   concordare con il Gestore eventuali attività di recupero, laddove esse siano ritenute indispensabili e suscettibili di risultati positivi.
(...)
Ulteriori Aggiornamenti
Le Parti si impegnao a confrontarsi sui seguenti argoemnti entro Dicembre 2009:
(i) definizione di un possibile patto di "partenariato" che ridefinisca le relazioni tra l'Azienda e le Associazioni di Categoria nella prospettiva di assicurare alla rete a marchio Agip maggiore efficienza e dinamicità ed innovazione, al fine di massimizzare i benefici per i Gestori e l'Azienda;
(ii) ottimizzazione del sistema di consegne con eventuale concessione di un ulteriore giorno di dilazione per i pagamenti delle forniture;
(iii) d'intesa con le Associazioni di Categoria, valutazione circa la possibilità di realizzare sia la copertura sanitaria dei Gestori tramite una polizza assicurativa sia la copertura assicurativa contro furti, rapine e atti di violenza e vandalismo a totale carico dell'Azienda;
(iv) eventuale possibilità di riconoscere al singolo Gestore il diritto di prelazione per l'acquisto dell'impianto gestito, laddove l'Azienda stabilisse di alienarlo, esclusivamente per il caso in cui l'alienazione riguardasse quel solo impianto (con espressa esclusione dei casi di vendita di "pacchetti di impianti");
(v) elaborazione da parte dell'Azienda di un nuovo piano strategico sulle attività non oil con l'obiettivo di massimizzarne il valore e di affiancare i Gestori nell'attrazione di nuovi business. Inoltre, valutazione circa l'armonizzazione della durata dei contratti non oil con quella dei contratti del settore oil;
(vi) valutazione della possibilità di equiparare i contributi, tra gestori della rete propria e gestori della rete convenzionata, destinati al fondo CIPREG Alla scadenza di codesto accordo, le Parti sin da ora si impegnano anche a negoziare un nuovo accordo entro e non oltre Giugno 2012.
(...)
L'accordo in sintesi
Pubblichiamo la nota emessa da Eni, Confcommercio e Confesercenti che riassume i punti principali dell'accordo siglato da Eni R&M, Figisc e Faib il 28 luglio.
L'accordo siglato tra ENI R&M e le organizzazioni di categoria dei Gestori - FIGISC Confcommercio e FAIB Confesercenti - sostituisce il precedente accordo il cui termine era spirato il 31 dicembre 2006. Il nuovo accordo ha valore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Tra i punti salienti dell'accordo si segnalano elementi di natura economica ed elementi di natura contrattuale.
Elementi economici
Vengono liquidati degli importi una tantum, per scaglioni di impianti sulla base dei litri venduti nel
2008,  a titolo di compensazione del periodo di contrattazione vacante dopo la scadenza naturale del contratto, e cioè relativamente alle annualità 2007 e 2008;
viene incrementato lievemente il margine lordo operativo del Gestore a far data dal 1° gennaio
2009,  con la previsione di successivi aggiornamenti a far data dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011.
Elementi contrattuali
ENI conferma la centralità del Gestore nel sistema distributivo della rete di marchio, procedendo ad un rinnovo generalizzato - indipendentemente dalla scadenza naturale di quelli in corso - dei contratti di affidamento gratuito degli impianti agli attuali Gestori per sei anni + sei alla scadenza;
ENI si impegna a non ricorrere allo strumento del contratto di associazione in partecipazione per la gestione degli impianti (uno strumento che sposserebbe il Gestore delle sue attuali funzioni imprenditoriali), "congelando" l'attuale situazione di queste tipologie di impianti (che oggi consiste in circa 200 unità su 4.400 complessive della rete di marchio);
le Associazioni di categoria firmatarie dell'accordo accedono alla richiesta di ENI di introdurre nel contratto di affidamento gratuito degli impianti una clausola di recesso anticipato con indennizzo, che prevede la facoltà di interrompere il rapporto con il Gestore (dietro corresponsione di un indennizzo) nel caso la gestione dopo due anni consecutivi, ed a prescindere da fatti e comportamenti addebitabili direttamente al Gestore, si discosti significativamente dal conseguimento di obiettivi qualitativi e quantitativi concordati tra le due parti in un piano base annuale;
le modalità di costruzione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, le procedure di consultazione e contestazione, le circostanze che possono alterare significativamente il conseguimento degli obiettivi e dovute alle modificazioni del mercato, sono regolate puntigliosamente nel testo dell'accordo tra le parti, con meccanismi trasparenti ed oggettivi che ne consentono una gestione condivisibile tra azienda, Gestore ed Associazioni di categoria, attraverso un percorso di verifiche quadrimestrali ed annuali;
i contenuti contrattuali innovativi saranno oggetto di una fase di sperimentazione nel corso della durata dell'accordo e la loro ridiscussione, revisione ed aggiornamento saranno portati ad un tavolo di confronto che include il Ministero per lo sviluppo economico;
proprio per la natura sperimentale di questi contenuti è stato concordato nel testo che i recessi che eventualmente dovesse produrre la clausola (ferma restando che la ratio non è quella di perdere i Gestori) siano contenuti per un biennio (2012 - 2013) in un tetto massimo non superiore al 5 % delle gestioni.
I termini dell'accordo prevedono, inoltre, la realizzazione di intese specifiche per la realizzazione di coperture assicurative per la sanità e la sicurezza a carico dell'azienda, il riconoscimento del diritto di prelazione al Gestore per l'eventuale cessione degli impianti in affidamento ed un nuovo piano strategico per le attività non oil degli impianti.

Commenti (18)
  • NON SERVE ESSERE VOLPE  - PER CAPIRE

    DATO CHE E' ORMAI PATRIMONIO DI TUTTI QUESTO ACCORDO E PER TUTTI INTENDO GLI OPERATORI DELLA DISTRIBUZIONE, LE ALTRE COMPAGNIE POTRANNO TRARRE SPUNTO PER ADEGUARE I CONTRATTI .
    LE ALTRE VOLTE MAI SI E' FATTO TANTO BACCANO, QUESTA VOLTA SERVE CHE SIA TUTTO PUBBLICO PER FACILITARE L'ADEGUAMENTO DI TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE RETISTI PRIVATI COMPRESI

  • benzinaio  - per i sig firmatari

    il minimo che possono fare
    SI DEVONO DIMMETERE !
    e non si sognino di andare in giro nelle varie città a spiegare il contratto .....I POMODORI VOLANO.

  • franco  - olè

    oltre il danno pura la beffa

  • Matteo  - caspiterina

    Grazie Marco, ne avevo sentito parlare ora l'ho letto tutto, io sono ESSO e credo voi Agip stiate peggio di noi , speriamo che non ci capiti pure a noi della ESSO se dovesse capitare sapremo a chi dire grazie alla FAIB dove ho la tessera e alla Figisc

  • dortmunde  - fregature

    Ma come si possono raggiungere traguardi commerciali se non ci viene data la possibilita' di usare la leva del prezzo?Loro ci dicono il prezzo di acquisto e di vendita.MI spiegate Voi intelligentoni sindacalisti come faccio a stimolare le vendite oppure a soffiare clienti alla concorrenza?Forse devo provare lavando il parabrezza due volte?Ma avete mai fatto commercio nella vostra vita?penso proprio di no.allora non venite ad insegnarlo a noi per favore.Tacete.

  • Moreno Parin  - Per dortmunde

    Una sola volta lo devi pulire il parabrazza, quello davanti, poi passi a quello posteriore e più avanti tutto il resto. Un sera discutendo con un tirapiedi dell'Eni mi son trovato a discutere del fatto che c'era un venditore di multicard in gamba, però questo tirapiedi non ne vuol sapere di bravura ovvero le multicard le vendi perchè sono Eni, se però non levendi è colpa tua: morale se vendi è perchè c'è il cane sulla strada se non vendi è solo colpa tua! Questo modo di ragionare è tipico dell'Eni e purtroppo anche di molti rappresentanti sindacali, magari sono tutti quelli che prendono l'extrafattura. Conta nulla se poi l'Iperself li smentisce sulle loro convinzioni, sei Eni, sei l'eccellenza, e allora lavora e taci e vai a casa se ti aprono una pompa bianca vicino al tuo impianto.

  • sandro  - dal giornale il gestore

    l' italia deve colmare la differenza con gli altri paesi europei per il disservizio. VI SIETE MAI CHIESTI COSA OFFRONO IN PIU' COME SERVIZIO IN EUROPA,.. E COSA OFFRIAMO IN MENO IN ITALIA ...QUANDO VI SARETE DATI LA RISPOSTA AVRETE CAPITO CHE IN ITALIA BISOGNA CAMBIARE LA CLASSE DIRIGENZIALE PERCHE' IL PESCE PUZZA SEMPRE DALLA TESTA.

  • nino  - gestore

    non sono i servizi che dobbiamo campiare qui in italia ma si devono mandare a casa tutti i cervelloni (colletti bianchi) che ci girano intorno e che becchano stipendi e provigioni .........., e poi ci sono i nostri politici che pensano solo a loro o chi li e' vicino,solo che tutti noi non abbiamo la forza di mandarli a casa. dovremmo decidere tutti insieme di far vendere a loro il carburante e altro .

  • sandro  - TG del 24/09/09 su canale 5

    Oggi il TG di canale 5 ha parlato del caporalato ,... nel sud italia gli stranieri lavorano per tre euro ad ora . Vorrei chiedere a quel eroe di giornalista se sa la differenza fra un extra comunitario ed un gestore? Senza offesa per l' extracomunitario.Vi do un indizio! Il gestore ha firmato una fidejussione, il gestore custodisce per l'azienda e per lo stato dei soldi in mezzo ad una strada senza protezzione e senza difese , un gestore quando torna a casa la sua giornata non è finita perchè deve preoccuparsi del self, dell' ordine del giorno dopo ,delle multicard che hanno clonato del MYSTERY MOTORY che non ha altro da fare,di chi ti deve del contante , di chi ti ruba , di chi fallisce , di chi scompare, di chi viene a truffarti, PROVATE A CHIEDERVI PERCHE' IN TUTTA ITALIA NON AVETE MAI VISTO UN GESTORE CHE SORRIDE . UN SORRISO SINCERO. Gli extra comunitari i cinesi sapete perchè non ci ruberannio mai il lavoro? I cinesi hanno di meglio da fare e gli extracomunitari non hanno garanzie per le banche.

  • Gigi

    Questo commento è di cattivo gusto,
    di fronte a questo intervento razzista non posso tacere.

    E' inutile enfatizzare le fatiche quotidiane di un gestore, anche perchè si trovano sulle spalle di tanti altri lavoratori (dipendenti e autonomi); quantificarle lo vedo soggettivo (quello che è difficile per te potrebbe essere facile per me) - ah scusa: sei riuscito a vedere il tg delle 20,00? - Beato te! Io ero sul piazzale con l'agenda dei numeri.

    A t t e n z i o n e ! !

    Tutti gli uomini sono uguali a prescindere dal colore della pelle o dalle credenze religiose.

    Caro Sandro, lo sapevi che all'estero siamo considerati fannulloni e imbroglioni?

    Non fare mai di tutta l'erba un fascio.

    Ricordati che la maggior parte degli extracomunitari immigrati in Italia hanno una vocazione per il lavoro che tu non ti sogni neanche (tu ami il tg e la "cenetta calda" alle 20,00 e 0 sec.........

    Augurati di tenerti il tuo posticino sicuro e ricordati che una fidejussione da una cinquantina di mila euro la danno a tutti.

  • un collega stufo  - calma gigi

    non credo che l'intento di sandro fosse quello di offendere l'extrracomunitario o di far discorsi razzisti.
    In realtà ha voluto , facendo un parallelo che può non essere gradito, esporre le condizioni di vita di un gestore .
    vita che Noi consociamo ma che qualcun'altro che legge il sito magari non conosce o fa finta di non conoscere.
    Ps. su i cinesi ha ragione. la nostra è l'unica attività dove non sono entrati.
    PPS. la fidejussione non la danno a tutti. oggi come oggi poi...

  • Gcarlo  - X Gigi

    La fidejussione la danno a tutti? Stavolta l'hai sparata grossa oltre a travisare quello che ha scritto il collega. Non ci vedo nulla di razzista nel dire che molti stranieri, come moltissimi italiani, non hanno le garanzie per ottenere fido in banca e che i cinesi non entreranno mai nel ns. settore. Pochi guadagni e pochissime possibilità di evasione fiscale (della quale sono accesissimi tifosi).

  • Gigi

    Il periodo che stiamo attraversando è molto particolare, la caccia all'uomo "diverso" e simile a quella d'inizio secolo perpretata ai nostri "nonni e bisnonni" che emigrarono in America e in Germania.

    Quindi il "parallelo" lo vedo fuori luogo.

    Riguardo alla fidejussione:
    esistono società finanziarie legate alle primarie associazioni di categoria che concedono una copertura del 50% sulla garanzia.

    Se il potenziale gestore non dispone neanche del 50% della garanzia richiesta secondo me è meglio se cerca altri lavori.

    Comunque se ho travisato chiedo scusa a Sandro. Saluti

  • x Gigi.  - Società finanziarie?

    Cerrto che ti concedono la copertura, ma se sei un gestore di vecchia data che ha già accumulato un buon Cipreg, altrimenti la fidejussione te la dimentichi.
    Comunque, se dalle tue parti sono così prodighi è meglio per tutti. Io ti posso solo dire che se il rating che ti danno in base ai parametri di Basilea 2 non è quello giusto, le banche ti concedono al massimo una prepagata...

  • Gigi

    Ma cosa c'entra il cipreg, la garanzia sussidiaria su fidejussione potrebbe servire a qualsiasi commerciante. Semmai occorre non essere segnalati al crif.
    E credimi, è più facile che sia "schedato" un italiano.
    Saluti

  • Gcarlo  - x gigi

    Stai ripetendo lo stesso attegiamento di quando spiegavi a tutti come si fa rendere un impianto.
    La polizza assicurativa che sostituisce quella bancaria viene prestata da Telematix, ma viene concessa solo per quelle gestioni che abbiano un minimo di bonus di f.g. accumulato. Quelle che tu chiami finanziarie, non sono altro che la Comfidi e il Cofiar che coprono il 50% del rischio agli associati all'Ascom, Confesercenti e simili. Anche in questo caso, il parere finale sulla emissione della fidejussione spetta alle banche che le concedono sempre meno volentieri e, per i soggetti poco graditi, anche con commissioni pesanti che vanno ad aggiungersi al contributo al Consorzio di garanzia e alle spese pratica al momento del rilascio.
    Ti ripeto, non so dalle tue parti, ma qui in Toscana le banche non danno più niente a nessuno che non sia conosciuto, consolidato e.. garantito.

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