E-fattura, conto alla rovescia per la moratoria sulle sanzioni

Scade il 16 novembre la moratoria per i contribuenti mensili e trimestrali consistente nella disapplicazione o riduzione delle sanzioni per omessa o tardiva emissione delle fatture in formato elettronico; sanzioni piene invece per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro. Con la circolare 14/E, l’agenzia delle Entrate ha ricordato come la moratoria non riguarda le violazioni punibili con sanzioni per omesso versamento Iva, per utilizzo di crediti non spettanti e per non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano sempre applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Dal 1° gennaio 2019 l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, e quindi non in formato xml e senza invio tramite Sdi, equivale a non averla emessa. Punibile il cessionario/committente che, avendo acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura in elettronico, non abbia provveduto nei termini a regolarizzare l’operazione con autofattura-denuncia. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e sino a settembre 2019 per i mensili, non trovano tuttavia applicazione le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da potere far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia mensile o trimestrale. Le sanzioni vengono invece contestate, ma ridotte al 20%, quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Dal 17 novembre, scaduto il periodo di moratoria per i mensili e i trimestrali, l’emissione di una fattura non in formato elettronico oppure oltre i termini normativamente previsti determina l’applicazione in misura piena delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997. Quanto alla tempistica di emissione, dal 1° luglio 2019 le fatture immediate potranno essere emesse, e quindi trasmesse al SdI, entro 10 giorni (12 giorni secondo l’emendamento approvato al Dl 34/2019) dall’effettuazione dell’operazione come indicata nel campo “data” del tracciato xml. Le fatture differite continuano invece a dovere essere emesse, e inviate a SdI, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni quando data di consegna, spedizione o prestazione è attestata da documento commerciale, ddt o altra documentazione idonea.

Se la trasmissione avviene oltre tali termini, sarà irrogabile la sanzione fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa, tra 250 e 2.000 euro. Anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non regolarizzi l’operazione.

Fonte: Il Sole24Ore

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GIOENI
GIOENI
4 anni fa

bisogna prendere una laurea in economia per gestire un distributore… manco un commercialista ci capisce più niente…
ma andate tutti a f……
BASTA E’ ORA DI RIBELLARCI a tutte ste cose non si può più andare avanti con tutta sta burocrazia e sto margine da fame

anonimo
anonimo
4 anni fa

se avessi una laurea presa alla bocconi non farei il benzinaio….minimo minimo sarei in banca oppure un funzionario di qualche società petrolifera così con lo stato mi inc……x bene i gestori poverini….ma di notte i sindacati e quelli che sono al governo cosa fanno? io credo che vadano in giro x rave party….

Massimo Moroni
4 anni fa

come al solito si parla solo di sanzioni ma di rendere il sistema più “snello” e fruibile… già,,,ma se fosse troppo facile come si farebbe a comminare delle multe poi…