
Il 1° gennaio 2019 ci sarà il debutto della fattura elettronica per il rifornimento di carburante. Un cambio di abitudini epocale che porterà con se una serie di obblighi per distributori di carburanti e clienti possessori di partita iva. Ecco di seguito un breve glossario del nuovo “pieno digitale”.
Impianti di Carburante
Le società che gestiscono distributori stanno mettendo in campo diverse soluzioni per consentire alle partite Iva di gestire le e-fatture in tempi rapidi. La prima, creata dalle Entrate in «Fatture e corrispettivi», è il Qr code, il biglietto da visita digitale che può essere stampato o memorizzato sullo smartphone. C’è, poi, l’ipotesi delle carte petrolifere, disponibili anche in versione prepagata. Ancora, c’è la strada delle app per smartphone. Si tratta di strumenti che consentiranno di saldare il conto del rifornimento direttamente “via mobile”. Infine, ci sono i sistemi di mobile payment collegati alla e-fattura.
Estero
Considerando che dal 2019 l’obbligo di ricevere o di emettere la fattura elettronica riguarderà le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, saranno ricompresi tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma saranno esclusi dall’obbligo i soggetti identificati, cioè i soggetti non residenti che acquisiscono una posizione Iva in Italia direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente individuato e nominato. Saranno esclusi, quindi, i soggetti non residenti o non stabiliti oltre che quelli identificati in Italia. In ogni caso, la fattura elettronica potrà essere inviata anche ai soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
Impianti stradali Per gli impianti stradali di distribuzione, in altre parole le normali pompe di benzina, è stato previsto un calendario diverso rispetto alle altre cessioni di carburante. In tutti questi casi, l’utilizzo della fattura elettronica sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019. Si segue, in questo modo, il regime previsto per tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti 0 stabiliti nel territorio dello Stato (anche verso i privati-consumatori).
Obblighi
La fattura elettronica, strutturata secondo gli standard del formato Xmle inviata allo Sdì, in realtà è già obbligatoria, a partire dal 1° luglio scorso, per una serie di transazioni: nello specifico, i vincoli sono già scattati per tutte le cessioni di carburanti per motori per «uso autotrazione».
Si tratta di casi come gli acquisti nella filiera dei carburanti fra imprese petrolifere, grossisti, intermediari o di acquisti di carburanti effettuati dai soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in esecuzione dei contratti di net-ting stipulati con le imprese petrolifere. Fanno eccezione le cessioni di carburante effettuate «presso gli impianti stradali di distribuzione».
Pdf e Xml
Tecnicamente la fattura elettronica non è un semplice file in pdf inviato via e-mail al proprio cliente, ma è un documento informatico, in formato Xml (eXtensible markup language), trasmesso telematicamente al Sistema di interscambio (Sdi) e da questo recapitato al cessionario o al committente, contenente tutte le informazioni richieste dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 (o dall’articolo 21 bis per la fattura semplificata, cioè quella di ammontare complessivo non superiore a 100 euro), oltre che le informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento 30 aprile 2018, come quelle necessarie per la trasmissione della fattura allo Sdi e al destinatario, quelle per la dematerializzazione del processo del ciclo passivo (attraverso l’integrazione del documento con i sistemi gestionali e di pagamento) e quelle ulteriori, eventuali e facoltative perla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, in base al tipo di beni/servizi ceduti/prestati e alle loro esigenze informative (punto i, provvedimento 30 aprile 2018 e relativo allegato A).
Ricezione
Il cessionario o il committente possono utilizzare due canali per ricevere dallo Sdi le fatture elettroniche: codice destinatario 0 posta elettronica certificata. Dovranno però comunicare al proprio fornitore di beni o prestatore di seni-zi il proprio indirizzo telematico, vale a dire la propria Pec o il codice destinatario (proprio o di un intermediario tecnico delegato alla ricezione).
Nel primo caso si tratta di un canale telematico (cioè un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service o un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp) proprio o di una software house, che deve essere preventivamente accreditamento allo Sdi, previa assegnazione allo stesso da parte del Sdi di un codice alfanumerico di 7 caratteri denominato, per l’appunto, codice destinatario. Nel secondo caso si può allegare il file della e-fattura a una Pec (posta elettronica certificata), dove l’indirizzo per il primo invio è sdi01@pec.fatturapa.it; dopo il primo invio, lo Sdi risponde comunicando al trasmittente l’indirizzo Pec che dovrà utilizzare per i successivi invii; il singolo file Xml (o archivio compresso) da trasmettere deve essere allegato a un messaggio di posta elettronica. Quest’ultimo può contenere anche di -versi file allegati, ma non può superare la dimensione di 30 Mb. Il singolo file di una fattura elettronica, invece, non può superare la dimensione di 5 Mb.
Sanzioni
Cosa succede, invece, nel caso in cui l’e-fattura non venga emessa nonostante sia previsto l’obbligo dalla legge? Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con modalità diverse da quelle obbligatorie, si intenderanno non emesse e si applicheranno così le sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 {in generale, dal 90 e al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato). Il cliente, per non essere colpito dalla sanzione del 100% dell’Iva, con un minimo di 250 euro, dovrà emettere l’auto fattura tramite il Sistema di interscambio (Sdi).
Scheda carburante
La scheda carburante, alla quale tutte le partite Iva sono abituate ormai da anni, andrà in pensione a fine 2018 e, a partire dal primo gennaio del prossimo anno, sarà sostituita da un meccanismo diverso: si dovrà, infatti, richiedere la fattura elettronica e, poi, saldare gli acquisti con mezzi di pagamento che garantiscano la piena tracciabilità (in vigore da luglio 2018). Solo in questo modo sarà possibile dedurre i costi dei rifornimenti di carburante e detrarre l’Iva.
Tracciabilità
Per capire cosa accadrà dal 1° gennaio 2019 è importante distinguere la tracciabilità dei pagamenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Dal i° luglio 2018, infatti, per detrarre l’Iva e per dedurre il costo sugli acquisti di carburanti per autotrazione, è necessario che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili. È necessaria anche la fattura elettronica solo se questa è prevista per la tipologia di operazione effettuata (si veda la voce Obblighi). La scheda carburante è ancora compilabile fino alla fine del 2018.