Le riflessioni di Bonaventura Sorrentino
Staffetta Quotidiana – Un’analisi dell’accordo tra Unione Petrolifera e Faib, Figisc e Fegica, per la tipizzazione del contratto di commissione, firmato un mese fa al ministero dello Sviluppo economico alla presenza del vice ministro Dario Galli e del direttore generale Gilberto Dialuce .
Si tratta della seconda tipizzazione dopo quella concordata da Assopetroli e gestori, in applicazione delle disposizioni della legge n. 27 del 2012, quale strumento di liberalizzazione del settore.
Qualche giorno fa, il 12 dicembre 2018, le Organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e quelle dei gestori, maggiormente rappresentative, hanno provveduto, secondo le disposizioni normative di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 27 del 2012, a depositare presso il Ministero dello Sviluppo Economico le definizioni negoziali dello “schema” di tipologia contrattuale di commissione per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, che è da considerare ulteriore rispetto ai contratti già utilizzati ed ancora utilizzabili, di comodato e fornitura.
Gli schemi di contratto vengono riportati distintamente per gli impianti di rete ordinaria e per le aree di servizio autostradale; le nostre considerazioni riguardano la prima tipologia, riservandoci riflessioni sul secondo schema in un prossimo scritto.
E’ il caso di ricordare, al fine di ben intendere ruoli e competenze, che l’articolo 28, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, rubricato razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, stabilisce che “Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
La fonte normativa da ultimo richiamata ( 57/2001 ) definiva le modalità di stipula di tali accordi, prevedendo che “In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell’ambito di predefinite tipologie di contratti….”.
Nel merito della tipologia dei contratti tipicamente consentiti, il legislatore provvedeva con l’emanazione della legge del 15 luglio 2011,n. 111, al comma 28, stabilendo “Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione… tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio (comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, legge n. 27 del 2012)”.
Dunque il 12 dicembre 2018 Unione Petrolifera, in rappresentanza di titolari di autorizzazioni e concessioni e Figisc, Fegica e Faib, in rappresentanza delle organizzazioni dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto delle norme innanzi richiamate, hanno provveduto a tratteggiare lo schema tipico negoziale di un contratto di commissione per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura, da intendere come possibile alternativa all’uso di questi ultimi.
Resta inteso dunque che lo schema in questione potrà essere adottato solo per effetto del suo necessario e preventivo recepimento con Accordi aziendali di secondo livello tra ciascun titolare di autorizzazione e concessione e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentate a livello nazionale, che dovranno provvedervi definendo aspetti di maggiore dettaglio e condizioni di equità e non discriminatorie.
Sicuramente addivenire ad un accordo che possa soddisfare pienamente le parti contraenti ed i loro rappresentati è un compito arduo, articolato e complesso, principalmente in considerazione dei sensibili cambiamenti che si sono avuti e si stanno avendo nel settore, con specifico riferimento ai nuovi attori in campo ed alle problematiche che riguardano la loro operatività nella filiera commerciale.
Una situazione in itinere che, considerato lo scenario che prospetta ancor più una realtà diversificata ed eterogenea, lo strumento contrattuale in questione non può non avere un peso rilevante; la regolamentazione dei rapporti negoziali tra gestori e titolari delle autorizzazioni/concessioni che non può non essere fortemente condizionante sui cambiamenti e le possibili evoluzioni e soprattutto predisposta alla necessità di ogni ipotesi di adeguamento.
Per poter sciogliere o quantomeno allentare il nodo della insoddisfazione che, in passato, ha contraddistinto, per taluni aspetti, le singole ipotesi contrattuali istituzionalmente proposte, occorre partire da una riflessione di fondo: mentre nella regolamentazione di taluni rapporti categoriali, ad esempio per i rapporti di lavoro, una serrata e cristallizzata regolamentazione normativa, a tutela di una parte ritenuta contrattualmente più debole, dettata dalle Istituzioni in sinergia con gli organi rappresentativi di categoria, è più facilmente praticabile, più ardua e complessa diventa l’impresa, nel momento in cui la regolamentazione inerisce sostanzialmente rapporti, come quelli in argomento che, per molti aspetti, rientrano giuridicamente in una “zona grigia” coinvolgendo peculiarità che si avvicinano a logiche più tipicamente “commerciali”; ciò rende a monte più difficile una regolamentazioni unitaria e cristallizzata, dovendosi tener conto di fattori eterogenei.
Sostanzialmente riesce difficile sussumere le diverse esigenze delle parti contraenti, appunto nella loro eterogeneità anche ambientale, in un contratto o “accordo tipo”, che possa definirsi di comodato o di commissione.
Lo sforzo degli organi rappresentativi dei titolari delle concessioni e dei gestori nella stesura dello schema in esame è stato sicuramente orientato a porre rimedio alle principali cause del malcontento provando a superare quelle che sono state ritenute in passato, da una parte dei soggetti coinvolti, inadeguatezze. Ma forse l’anello debole è la prospettiva del percorso negoziale.
Nel contesto innanzi delineato il legislatore, nel rispetto del ruolo e dell’autonomia degli organismi rappresentativi di categoria, dovrebbe dare indicazioni che, pur non consentendo sbavature che potrebbero alterare ruoli ed equilibri, configurino la possibilità di più ampi margini di scelta nella regolamentazione di rapporto per taluni aspetti sicuramente giuridicamente atipico; indicazioni dettate dalle distinte necessità ed esigenze dei contraenti. Una regolamentazione che potrebbe perfezionarsi con un successivo distinto patto definibile “di piena attuazione”, che dovrebbe tener conto delle specifiche esigenze e realtà e che andrebbe di volta in volta sottoposto a verifica degli stessi organismi rappresentativi. Tutto ciò proprio in considerazione dei cambiamenti e delle nuove esigenze che indubbiamente coinvolgono gli operatori del settore nella gestione della propria azienda nei diversi contesti ambientali. Presumibilmente si andrebbe, nel tempo, a definire un contratto “a maglie larghe” ma perimetrato nei margini di un interesse concordato.
Fatta questa breve e forse semplicistica premessa, tornando allo schema di contratto di commissione per gli impianti di rete ordinaria del 12 dicembre, si ritiene opportuno riportare i tratti peculiari del documento, in comparazione con il contenuto di cui al punto 16 dello stesso, rubricato “Condizioni per l’applicazione schema contratto”, che condiziona l’applicabilità di parte del documento, per gli aspetti di maggiore dettaglio, alla preventiva definizione attraverso Accordi aziendali.
Si ritiene di interesse evidenziare le parti dello schema di contratto per gli impianti di rete ordinaria, che sono da considerare di maggiore interesse per gli operatori, prescindendo dalle clausole tipicamente previste da un contratto di commissione laddove il commissionario si impegna a vendere in nome proprio e per conto del committente con l’affidamento, nello specifico, in uso gratuito del complesso dei beni necessari all’espletamento dell’incarico e con la contestuale assunzione in capo al commissionario della custodia di quanto affidatogli.
Sostanzialmente l’Accordo, tra le altre, prevede:
a) che il committente (titolare della autorizzazione) assicuri al commissionario (gestore: colui che ha dichiarato la propria intenzione di vendere in nome proprio e per conto della parte committente) condizioni contrattuali eque e non discriminatorie tra gli impianti della committente, tenendo conto delle specificità anche gestionali del punto vendita, per competere nel mercato di riferimento anche sulla base di quanto concordato negli Accordi aziendali.
Sembra evidente la finalità della previsione, atta ad evitare disparità di trattamento tra commissionari, orientate a privilegiare esemplificativamente impianti gestiti direttamente dalla committente rispetto a quelli conferiti in gestione al commissionario; in tal senso ha un rilievo il disposto secondo cui le condizioni contrattuali debbano essere eque ma anche non discriminatorie e che si tenga conto delle specificità anche gestionali del punto vendita;
b) che la committente si impegna a rifornire il punto vendita con prodotti per i quali siano stati assolti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti in materia e che detti prodotti dovranno essere conformi alle specifiche previste dalle direttive europee e dalle normative nazionali in tema di qualità dei carburanti e impatto ambientale. Fondamentale è la previsione alla luce della quale sul committente grava l’obbligo del rifornimento e sullo stesso si ribalta sullo stesso ogni responsabilità anche penale in termini di contraffazione od inquinamento ambientale in caso di prodotto non conforme; seppure chiaramente, quantomeno in tema di responsabilità penale, va provata la inconsapevolezza del commissionario.
c) Il punto 5 dell’Accordo prevede quale impregiudicato il diritto della committente a vendere, sia direttamente che indirettamente, i medesimi prodotti oggetto del contratto in altri punti vendita, anche interferenti e/o concorrenti con il punto vendita oggetto di commissione.
Tale comma non esplicita, contrariamente a quanto accade per tutti gli impianti del committente, che le condizioni contrattuali di vendita del committente a terzi non debbano essere discriminatorie in termini di concorrenza, per il commissionario.
d) Il punto 6, alla lettera e), prevede che il commissionario non possa svolgere, senza il preventivo consenso del committente, attività diverse dalla vendita di prodotti petroliferi alla clientela, senza distinzione per tipologia di prodotto né con riferimento ad attività commerciali di richiamo. Si ritiene che tale previsione possa di fatto gravare sensibilmente sulla cassa del commissionario, con specifico riferimento alla attività non oil.
e) Il punto 7, in materia di custodia a carico del commissionario dei prodotti di proprietà del committente, oggetto del mandato a vendere, depositati presso il punto vendita (si presume “destinati alla vendita”, anche se il punto 7 parla genericamente di prodotti di proprietà del committente), stabilisce l’obbligo, a carico del commissionario ed a favore del committente, di stipulare una idonea garanzia bancaria o, se previsto dal committente (dunque piena discrezionalità di quest’ultimo) altri strumenti di garanzia sempre autonomi ed a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo i cui criteri di definizione ed eventuale adeguamento nel corso del tempo sono convenuti negli Accordi aziendali.
Il gravame di garanzia in capo al commissionario lascia presumere una “affidabilità” bancaria a favore dello stesso proporzionata al valore della garanzia.
f) Il punto 8 riporta i principali obblighi del committente, tra cui rientra quello di corrispondere al commissionario le provvigioni nei termini contenuti negli Accordi collettivi, di comunicare in modo puntuale i prezzi al commissionario e le condizioni di vendita e garantire il tempestivo rifornimento del punto vendita a propria cura e spese. Qualche chiarimento va dato, quale aspetto di maggiore dettaglio da definire, con riferimento alla lettera h, laddove si dichiara che tra i principali obblighi del committente rientra quello di “sostenere i rischi commerciali e finanziari dell’attività del punto vendita con esclusione di quelli derivanti dalla prestazione dell’autonoma ed imprenditoriale attività del commissionario”.
g) Il punto 9 elenca i principali obblighi del commissionario, tra cui rientra quello di effettuare il versamento del ricavato delle vendite al committente, quello di adempiere a tutti gli obblighi di legge correlati alla attività, di effettuare la vendita in esclusiva dei prodotti del committente al prezzo comunicato, custodire il punto vendita ed il prodotto e svolgere tutte le attività funzionali alla corretta esecuzione del mandato.
Non è chiarito nell’Accordo la presumibile gradualità delle conseguenze in caso di mancato rispetto dei reciproci obblighi; così come andrebbe forse rimarcato con maggiore incisività ogni conseguenza derivante dall’ eventuale coinvolgimento in reati di frode fiscale.
h) Il punto 10 stabilisce in 6 anni la durata del contratto di commissione e definisce il termine del contratto, il recesso, la risoluzione anticipata ed ogni ipotesi di cessazione dell’Accordo, quali condizioni e presupposto che obbligano il commissionario a restituire immediatamente al committente il punto vendita libero da persone e cose di proprietà del commissionario stesso.
Stabilisce altresì che è consentito alle parti, con efficacia a partire dal primo giorno del quarto anno contrattuale e così fino alla scadenza del contratto, con preavviso di almeno 120 giorni, di recedere anticipatamente dal contratto.
Da una interpretazione strettamente letterale dell’Accordo, solo in tale ultimo caso di recesso da parte del committente al commissionario dovrà essere riconosciuto un indennizzo forfetario definito in funzione di criteri oggettivi, attraverso gli Accordi aziendali. Non è previsto obbligo di motivazione per recesso anticipato. Ne deriverebbe che alcun indennizzo è obbligatorio in caso di recesso anticipato del committente con diversa tempistica né in alcuna ipotesi residuale di cessazione del contratto.
i) Il punto 11 regolamenta le clausole risolutive espresse, che alla lettera e) includono l’ipotesi di ripetuta violazione, contestata dal committente, di disposizioni di legge, decreti e normative che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni al committente. Sembrerebbe che, a prescindere dalla gravità, la violazione, per realizzare una ipotesi risolutiva, debba essere reiterata e contestata dal committente, oltre al fatto di dover dimostrare quest’ultimo, in modo certo ed univoco, di essere stato danneggiato.
l) Il punto 12 tocca un aspetto rilevante e tipicamente la nota dolente degli accordi, che riguarda le spese, esso esordisce con un dettame di principio “il commissionario assume l’onere delle sole spese relative all’esercizio della propria attività…” proseguendo con un elenco esemplificativo, dunque non esaustivo, in cui rientrano le utenze per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice (il contratto esclude quelle necessarie alla distribuzione di metano) acqua e linee per telecomunicazioni, quelle per asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti con l’esercizio della propria attività, le spese per il personale dipendente e quelle per le autorizzazioni amministrative per l’esercizio del commercio.
Con riferimento alle spese a carico del committente esse sono identificabili nelle spese, imposte ed oneri relativi all’esercizio dell’impianto e dunque, esemplificativamente, i canoni di locazione degli immobili, le tasse per occupazione dell’area pubblica, le insegne ed i costi per passi carrabili e pedonali, per allacciamento delle fognature e smaltimento acque reflue, per la certificazione e verifica metrologica degli strumenti di misura destinati alla distribuzione dei carburanti e le spese per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice necessaria alla distribuzione di metano.
Sostanzialmente la linea di demarcazione è identificabile, per il commissionario, nelle spese relative all’esercizio della propria attività e per il committente in quelle relative all’esercizio dell’impianto.
Il punto 8 dell’Accordo chiarisce che sono in ogni caso a carico del committente gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del punto vendita.
m) Di particolare rilevanza è il punto 13 dell’accordo che regolamenta una ulteriore garanzia rispetto a quella di cui alla lettera e), per cui valgono le stesse considerazioni ivi riportate. Sostanzialmente il comma richiamato prevede che, a garanzia della puntuale esecuzione dell’obbligo di riversare il ricavato delle vendite dei prodotti oggetto del contratto, anche in caso di smarrimento, furto e/o rapina del ricavato delle vendite, il commissionario è tenuto a stipulare, a favore del committente, idonea garanzia bancaria o, se previsto dalla committente, altri strumenti di garanzia a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione. Tali garanzie andranno stipulate sino alla concorrenza di un importo i cui criteri per la definizione saranno contenuti negli accordi aziendali.
L’Accordo detta, da ultimo, i principali aspetti “di maggior dettaglio”, che andranno definiti con gli Accordi aziendali sottoscritti tra ciascun titolare di autorizzazione/concessione e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative e che riguardano sostanzialmente la concreta regolamentazione, per gli aspetti operativi e gestionali, del contratto di commissione nella sua interezza ed efficacia.
Il documento per la tipizzazione del contratto di commissione ne richiama sette che, in sintesi, riguardano: i criteri per la determinazione della provvigione e di eventuali ulteriori riconoscimenti economici a favore del commissionario, le modalità con le quali il commissionario dovrà effettuare il versamento del ricavato delle vendite dei prodotti al committente, la ripartizione delle spese, i criteri per la definizione delle garanzie bancarie o assicurative, i criteri per il calcolo dell’indennizzo nel caso di recesso anticipato del contratto da parte del committente, l’inserimento eventuale di nuove e diverse clausole risolutive espresse, le disposizioni discendenti dalla normativa antimafia ed anticorruzione nonché quelle riguardanti il codice etico aziendale e le responsabilità amministrative.
Dunque i veri nodi andranno sciolti in sede di definizione degli Accordi aziendali sugli aspetti di maggior dettaglio che andranno a delineare la fisionomia contrattuale e gli equilibri operativi ed applicativi.
Per gentile concessione di Staffetta Quotidiana