L’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica emessa per documentare l’acquisto di carburante non costituisce un elemento obbligatorio ai fini della detrazione IVA, ferma restando la facoltà di inserire tale elemento per documentare l’inerenza dell’acquisto ai fini delle imposte dirette.
In tal caso l’indicazione deve essere fornita nel campo “altri dati gestionali”.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti in materia di fatturazione elettronica.
Rispondendo ad alcuni quesiti l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alle novità in materia di fatturazione elettronica. In primo luogo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per documentare l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Pertanto anche nel caso in cui il rifornimento sia effettuato presso un impianto senza personale o sprovvisto del QR Code sarà necessario richiedere l’emissione della e-fattura. Il cessionario è inoltre tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
Sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E/2018 è stato precisato che – con specifico riferimento ai carburanti – la normativa IVA non individua tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo come invece previsto dalla scheda carburante.
Ne deriva che, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2019 la targa non deve necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche fermo restando la possibilità di inserimento di tale elemento laddove utile ai fini di altre imposte nel campo “altri dati gestionali”.
Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018, qualora la cessione di carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento effettuato utilizzando uno strumento tracciabile è invece idoneo ad assolvere agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA.