Storia di ordinaria burocrazia… e di cali carburanti

Riproduciamo un viaggio nell’inferno burocratico dei cali carburanti.  Protagonista la Guardia di Finanza che accusa un collega, patrocinato da Moreno Parin, di aver acquistato carburante in nero. Il contenzioso finisce presso le commissioni tributarie su cali e 15 gradi; una vittoria su tutta la linea del gestore ingiustamente accusato.

“Si inizia più o meno 5 anni fa…

Al mattino come al solito accendo il telefonino, neanche il tempo di vedere il display accendersi che arriva una telefonata da un amico, un gestore, disperato e a dir poco preoccupato mi dice che lo hanno buttato giù dal letto alle 5 del mattino per una perquisizione, l’accusa era di aver acquistato per tre anni carburante rubato da un deposito da parte di alcuni autotrasportatori, la perquisizione non ha portato ad alcun risultato, non hanno trovato nulla, ne documenti compromettenti ne carburante nascosto da qualche parte, non è dato a sapere se abbiano provato ad aprire i rubinetti dell’acqua!

Nessuna notizia/informazione sulle prove che hanno portato alla perquisizione, almeno in quel momento.

Possiamo solo immaginare lo stato d’animo di chi si trova di punto in bianco con un’accusa di ricettazione, pensiamo ad un’innocente in una simile situazione, ma questo è solo l’inizio dell’incubo, perché dato per scontato che l’amico ha ricettato carburante la Guardia di Finanza ha pensato bene di procedere alla verifica della documentazione relativa alla movimentazione dei carburanti, i registri di carico e scarico dei tre anni di presunta ricettazione e la verifica dell’anno in corso.

E qui comincia la follia che provoca incubi notturni, senza alcuna prova, in totale assenza di uno straccio di sentenza di un giudice, e non parliamo del buonsenso, oltre che del presupposto di innocenza fino a condanna definitiva, la GdF prende in mano le chiusure dei tre anni incriminati, e rifà i conteggi, un’operazione semplice semplice: per ognuno degli anni incriminati aggiunge al carico dichiarato dal collega il quantitativo di prodotto, presunto ricettato; naturalmente tutti gli altri dati sono rimasti invariati.

Chi sa chiudere un registro di carico/scarico sa già il risultato di questa operazione: i presunti litri aggiunti dalla GdF nel carico non possono che mancare nelle giacenze finali, quindi un calo che va ad aggiungersi ai cali regolarmente annotati e dichiarati per l’anno di riferimento.

Da evidenziare che i cali dichiarati, quelli reali e non gonfiati da presunzioni, eccedevano le percentuali ammesse dalla GdF, e non a caso dico GdF e non la normativa del settore. Appunto per niente secondario per il prosieguo della storia: i cali rilevati sono stati regolarmente e integralmente rimborsati dalla compagnia petrolifera, il tutto accompagnato da adeguata documentazione fiscale.

Il giochetto regala al malcapitato l’accusa di aver sia acquistato carburante in evasione di imposta che di averlo venduto sempre in evasione d’imposta, la prima perché non ha esibito le fatture di acquisto dei litri incriminati (sigh), la seconda perché i cali oltre una certa tolleranza sono considerati presunte vendite in evasione d’imposta: provate ad immaginarvi il verbale stilato dalla GdF, ma provate a pensare il conto che è arrivato da parte dell’Agenzia delle Entrate, il fisco. Da stendere il 99% degli italiani.

L’amico si è trovato di punto in bianco due fronti su cui combattere: il giudizio penale per la presunta ricettazione e il contenzioso fiscale per la presunta evasione d’imposta, non si è fatto mancare nulla, nemmeno i, tutt’altro che presunti, costi per legali e consulenti. E per sua fortuna i sigilli fiscali, quelli dell’ufficiale metrico, erano integri e addirittura antecedenti gli anni incriminati, impossibile sostenere la manomissione dei contatori fiscali, e non è stata cosa di poco conto.

Si comincia con il penale con riunioni su riunioni per capire le accuse e “vedere” le prove della ricettazione, un lavoro incredibile per dimostrare, dati alla mano, la totale inconsistenza delle accuse. A ruota si procede con la verifica della GdF e il conto presentato dall’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso le riunioni non si contano, un legale specializzato nel penale e un altro sul fiscale, una condanna penale da una parte e un salasso economico dall’altra.

Una breve cronistoria per chi si fosse già stancato di leggere, con la giusta sequenza degli eventi.

Un ricorso contro il verbale della GdF presentato all’Agenzia delle Entrate prontamente rigettato dalla stessa, questo ha comportato il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

A marzo 2016 la Commissione Tributaria Provinciale dopo aver valutato il ricorso in primis decide di stornare dal procedimento la presunta evasione derivante dalla presunta ricettazione, in ovvia attesa della sentenza penale, con ciò pronunciandosi solo sui cali dichiarati dal gestore che comunque la GdF e l’Agenzia delle Entrate consideravano vendite in evasione d’imposta, è finita che: “essendo inattendibile la ricostruzione operata dai verificatori”… “accoglie il ricorso”; L’Agenzia delle Entrate non ci sta e ricorre alla Commissione Tributaria Regionale.

Settembre 2017, il Giudice della Sezione Penale del tribunale così sentenzia: “Assolve <cognome nome> dai reati contestati perché il fatto non sussiste”; sentenza passata in giudicato a febbraio 2017; finalmente mezzo incubo era finito!

Novembre 2018, la Commissione Tributaria Regionale così sentenzia: “respinge l’articolato appello, conferma la sentenza impugnata, spese tra le parti compensate” a parte le ultime 5 parole, i schei, c’è la fondata speranza che anche il secondo incubo sia finito, c’è sempre l’ultimo grado di giudizio, ma dopo due sentenze si può ben sperare.

Adesso è il momento di essere più tecnici per spiegare, e cercar di far capire, come si è arrivati alle sentenze positive, per il gestore, delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale; per quanto riguarda l’assoluzione per ricettazione è da rimarcare che l’esito del processo, ma soprattutto la documentazione e le “prove”, presentate da chi ha svolto le indagini, erano di per sé più che sufficienti per cestinare il processo prima ancora di pensare di iniziare.

Per ovvi motivi il ricorso e le successive sentenze hanno valenza esclusiva sui cali regolarmente annotati dal gestore nei registri in corso dell’anno, sommati alle eventuali deficienze riscontrate in fase di chiusura annuale degli stessi; ammanchi che la GdF ha considerato oltre le tolleranze di legge, con ciò redigendo il verbale riportante le relative sanzioni di legge.

Questo è quanto riporta il verbale della GdF sotto il prospetto dei conteggi relativi al calcolo delle giacenze contabili e reali:

“Come si evince dal prospetto di cui sopra, emerge un calo complessivo pari a lt. x.xxx (x.xxx+xx) di benzina e lt.x.xxx (x.xxx+x.xxx) di gasolio e, a fronte dei rispettivi cali consentiti paria a lt. xx e lt. xxx, come stabilito dall’art. 50, comma 2 del Dlgs. n 504/95.

Da quanto sopra emerge un ammontare complessivo dei cali annotati dalla parte nel corso dell’anno oltre le tolleranze ammesse, per rispettivi lt. x.xxx di benzina (x.xxx-xxx) e lt. x.xxx di gasolio (x.xxxxxx).

Ciò premesso, ai sensi della circolare n. 493/35 del 22 dicembre 1986 della Direzione Generale delle Dogane ed II.II., le citate deficienze oltre i cali consentiti si devono considerare, per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 53, del D.P.R. nr. 633/72, come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 441/97, presuntivamente cessioni effettuate in evasione d’imposta.

Per quanto riguarda i punti di cui sopra deve essere evidenziata una notevole incongruenza tra quanto afferma la GdF nel citare la circolare 493/35 del 22-12-1986, ovvero vien affermato che la circolare prevede che le deficienze oltre i cali consentiti si devono considerare presuntivamente cessioni effettuate in evasione d’imposta, ma questo non lo si rileva nella circolare citata, infatti:
“Ai fini di una migliore e più completa tutela degli interessi erariali e per corrispondere ad una analoga esigenza rappresentata dal Comitato di coordinamento del SE.C.I.T. nella soggetta materia, si pregano codesti Utf di comunicare agli Uffici I.V.A. e agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette ogni notizia rilevante in tali settori d’imposizione, di cui vengano a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.

In particolare, saranno comunicati agli Uffici I.V.A., ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le presunzioni di cessione e di acquisto, le deficienze di prodotti petroliferi superiori al calo legale di giacenza e le eccedenze anche quando siano inferiori al limite di tolleranza, rilevate in sede di verifica dei depositi liberi d’imposta.

Alla cennata comunicazione si può provvedere inviando all’Ufficio finanziario interessato copia del verbale di verifica.
Analoga comunicazione sarà fatta per le eccedenze di qualsiasi ammontare, nonché per le deficienze di prodotto superiori alle percentuali di tolleranza consentite, risultanti dal controllo a scandaglio – previsto dal D.M. 1 gennaio 1978 – dei registri di carico e scarico.”

Piuttosto chiaro che la citata circolare non afferma che le deficienze oltre i cali consenti debbano essere considerate vendite in evasione d’imposta, ma, cosa ben diversa, è previsto che nel caso vi sia la presunzione sia comunicato agli uffici IVA e UTF. Sinceramente non è per nulla chiara la ratio della libera interpretazione che la GdF fa della circolare.

Il ricorso del gestore alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) contestava alla GdF l’errata applicazione della normativa sui cali, ovvero la disapplicazione delle previsioni del D.M. 55/2000 nella corretta rilevazione e quantificazione dei cali ammessi, in particolar modo si contestava la mancata quantificazione dei cali tecnici e, dettaglio di fondamentale importanza, il non aver considerato i volumi a 15° C. per la corretta quantificazione dei volumi oggetto di verifica.

Altresì si contestava l’aver considerato le differenze ammesse in fase di verifica come calo massimo consentito, in tal modo il calo riconosciuto era largamente inferiore al calo consentito. A supporto della fondamentale importanza delle temperature e l’effetto delle stesse sui volumi, è stato prodotto un documento con la puntuale analisi dei DAS degli anni oggetto della verifica, ove veniva evidenziata in modo chiaro ed univoco la notevole differenza tra i volumi a 15° C., valida ai fini del
pagamento delle accise, e i volumi di consegna/carico a volume ambiente.

Si pensi che considerando sia la località ove è situato l’impianto che il tempo di permanenza media dei carburanti in cisterna il “calo” per effetto della diminuzione di volume causato dal raffreddamento dei carburanti di per sé giustifica il calo riscontrato dal gestore. Quindi è palese l’importanza della determinazione dei volumi a 15° C. in fase di verifica, certo impegna maggior tempo per le verifiche ma ne guadagna l’attendibilità dei controlli. Peraltro il sempre richiamato D.M. 55/2000
prevede sempre il calo ammesso al volume a 15° C., quindi nulla di nuovo o da inventare, ma solo da applicare correttamente.

Queste le motivazioni della sentenza della CTP, riguardanti la sola contestazione dei cali e non l’accusa di aver acquistato prodotto rubato, accusa non considerata dalla CPT stessa per manifesta infondatezza, in seguito certificata dal tribunale penale con sentenza di piena assoluzione.

Omissis
Con riferimento all’addebito risultante dalle verifiche fatte dalla G. di F. sulla base del confronto tra le giacenze effettive misurate in sede di accesso ispettivo e le giacenze contabili risultanti dal registro di carico e scarico del carburante, questo Collegio ritiene che fondamentale incidenza abbiano i cali naturali e tecnici dei prodotti (benzina e gasolio) annotati dal gestore e la comparazione degli stessi con quelli annui consentiti dalla Legge. I verificatori, si sono limitati a quantificare i cali naturali senza riconoscere che i dati utilizzati risultano alterati e ciò perché le rilevazioni delle quantità non sono state rapportate alla temperatura di 15 gradi centigradi Celsius, come prescritto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2000. –

E’ stata, altresì, fraintesa l’interpretazione dell’art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 504/95 essendo stati calcolati dai verificatori i cali in misura certamente inferiore a quella indicata dalla norme in vigore. Infatti i volumi non sono stati rilevati, come si ricava dalla lettura del verbale, a 15 gradi centigradi, come previsto dalla norma, ma da quelli indicati nelle fatture ed anche le giacenze effettive sono state misurate a temperatura ambiente nel momento della verifica, ben diversa dai 15° C., né rapportate ai volumi corrispondenti alla temperatura di 15° C. ” Nei carburanti la variazione di un solo grado centigrado di temperatura comporta la variazione dell’1 per mille del volume. – I verificatori prima e l’Ufficio poi non hanno tenuto conto dei cali tecnici di cui alla norma di cui all’art. 2 del D.M. n. 55 del 2000 e della relativa tabella B, per non aver considerato lo 0,2% (in volume a 15° c) previsto per ogni operazione semplice, quindi sia per il carico che per lo scarico dei prodotti controllati. Alla società ricorrente è stato riconosciuto, peraltro in misura inferiore, il solo calo naturale e non anche il calo tecnico, connesso, come da definizione di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto, agli errori che gli strumenti di misurazione meccanici delle manipolazioni dei prodotti nelle fasi di consegna, di scarico presso gli impianti e di vendita possono produrre, peraltro, anch’essi consentiti entro i limiti massimi di tolleranza. –

Ebbene la mancata considerazione di tali cali tecnici sia nei carichi che negli scarichi, unitamente alla mancata considerazione delle temperature corrette, porta a risultati completamente inattendibili. –

Parte ricorrente, infine, produce il foglio “analisi DAS” (documento n. 16) nel quale sono ricostruiti i carichi, gli scarichi, i cali tecnici e le deficienze, sulla base dei dati accertati dalla G di F., corretti sulla base dei volumi di carico esatti, ricostruiti partendo dai DAS (documento amministrativo semplificato) effettivamente ricevute dalla ricorrente ( allegati da n. 17 a 20) e convertendo i volumi ivi indicati in volumi a 15° c. Celsius, sulla base della densità del prodotto ivi indicata.-
Ebbene, tutto ciò, consente di comprendere come sia inattendibile la ricostruzione operata dai verificatori.-

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie i ricorsi riuniti (accertamenti per la società e per i singoli soci).-

Chiaro che la CTP ha accolto tutte le osservazioni e i rilievi contro il verbale della GdF, il risultato è l’inattendibilità della ricostruzione fatta dalla GdF, palese la fondamentale importanza della temperatura di riferimento, unico dato certo per i volumi dei carburanti. E su questo l’Agenzia delle entrate ha proposto il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale.

Le controdeduzioni da parte del gestore avverso il ricorso si sono ovviamente basate su quanto già presentato nel primo grado di giudizio, ovviamente rafforzative della sentenza di primo grado, però nel corso di udienza ha potuto produrre un documento di “peso” a supporto delle nostre tesi relative all’importanza delle temperature: La sentenza della Corte di Cassazione n. 14004 del 17 febbraio 2017, dove la suprema corte ha chiaramente affermato che i volumi dei carburanti sono “giusti” solo quando vengono rapportati alla temperatura di 15° C..

Chi ha buona memoria si ricorderà che la sentenza riguarda il mancato pagamento dei cali da parte di una compagnia petrolifera, cali dovuti alla variazione di temperatura. Queste le motivazioni della CTR che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate verso la sentenza della CTP:
omissis
Ad avviso del Collegio, gli atti di appello sono infondati e vanno pertanto respinti.
La sentenza impugnata si appalesa infatti ampiamente e diligentemente motivata in ogni suo punto, di guisa che l’iter logico giuridico seguito è chiaro e condivisibile in ogni sua articolazione. Va evidenziato che la decisione del contenzioso si articola in punto di mero fatto e cioè sulla sussistenza o meno di congrui elementi di prova a sostegno dei provvedimenti impositivi assunti e notificati e di cui è qui causa.

A tale proposito, bene ha evidenziato la Commissione Provinciale che la supposizione di illecita commercializzazione di carburanti non risulta suffragata da concreti elementi di prova che superino la fondata considerazione che le merci di che trattasi subiscono un fisiologico calo naturale e che tale calo va rapportato e calcolato ad una determinata temperatura; al calo naturale va poi aggiunto il calo tecnico connesso alle fisiologiche imprecisioni degli strumenti analogici di misurazione.

Parte ricorrente ha prodotto documentazione (foglio analisi DAS, documento amministrativo semplificato) a comprova di quanto affermato in ordine alla quantificazione dei carichi di carburante.

Tenendo conto di quanto in punto di fatto sin qui esposto, gli scostamenti eventualmente rilevabili appaiono comunque minimi e non tali da poter fondare un provvedimento impositivo.

Venendo meno la fondatezza dell’accertamento a carico della società, vengono conseguentemente travolti anche gli atti a carico del socio.

Gli atti di appello vanno dunque respinti con la conseguente conferma della sentenza impugnata; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Una conferma netta che ribadisce l’importanza del dover considerare le variazioni di volume a seguito del variare della temperatura dei carburanti, basti pensare che l’analisi dei DAS ha evidenziato temperature di consegna anche oltre i 30 gradi nel periodo estivo, di molto superiori ai 15° C. di riferimento, al contrario nel periodo invernale si sono si rilevate temperature di consegna inferiori ai 15° C. ma con differenze nettamente inferiori rispetto al periodo estivo.

Queste le sentenze sin qui ottenute, vedremo se e come ci sarà un ulteriore ricorso dell’Agenzia delle entrate, certo che dovranno anche confutare la sentenza della Corte di Cassazione relativa ai cali, che siano cali contestati dalla GdF o non rimborsati dalle compagnie petrolifere sempre cali sono, e lo sono per lo stesso identico motivo: la temperatura!

Questo è tutto, almeno per ora, ma l’augurio è sempre lo stesso: arriverà pure il momento che le varie parti in causa cominceranno a ragionare sui volumi a 15° C. in tutte le fasi di commercializzazione dei carburanti, e che anche i controllori ci mettano un po’ di impegno evitando di stendere verbali che ottengono il solo effetto di punire gestori che non hanno fatto nulla, vittime della temperatura e di chi non vuole vederla, o sentirla.”

Treviso, 31 gennaio 2019

M o r e n o P a r i n

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