Impianto selfizzato, il registro cartaceo è sostituito dal registro telematico

Con la determinazione del 21 marzo 2019 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni in tema di impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service.

Per impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità self-service, impianto non presidiato, si intende un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti.

Il titolare del provvedimento autorizzativo di un impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo che è il titolare della gestione dell’impianto non presidiato ed è solidalmente responsabile per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto non presidiato.

Il registro cartaceo è sostituito dal registro telematico che risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane, costituito tramite gli invii telematici.

Nello specifico un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante, reciprocamente interconnessi, attraverso un’apposita rete di comunicazione chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, concentratore di stazione.

Il soggetto che intenda esercire un impianto non presidiato presenta apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente l’autorizzazione da parte dell’Ente locale a tal fine preposto e la documentazione tecnica e fiscale necessaria a comprovare il rispetto della presente determinazione.

Nella denuncia sono, altresì, indicati l’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, la sede presso la quale è custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto nonché quella dove è ubicato il concentratore esterno.

L’esercente è tenuto a garantire l’accesso presso l’impianto nonché ai relativi sistemi informatici e serbatoi di stoccaggio entro ventiquattro ore dalla comunicazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza all’indirizzo di posta elettronica certificata specificato nella denuncia.

Sottoscrivi
Notificami
guest
0 Commenti
più vecchi
più nuovi più votati
Feedback in linea
Vedi tutti i commenti