Sono effettuate senza pagamento dell’iva le cessioni di carburanti per motori, che intervengano durante la loro custodia nei depositi. Queste operazioni, ancorché effettuate senza applicazione dell’IVA, costituiscono cessioni interne, dovrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione dell’imposta.Lo ha evidenziato l’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 18 del 7 agosto 2019, con cui ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sui Depositi Fiscali per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 18 del 7 agosto 2019, avente ad oggetto la Legge di Bilancio 2018 e i Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
In particolare, la nuova disciplina è finalizzata a contrastare condotte fraudolentericonducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione.
Il deposito fiscale, disciplinato dal citato TUA in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo. Pertanto le disposizioni in parola riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione.
I depositi pur non essendo depositi IVA, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina. In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori rispettivamente immessi in consumo o estratti sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.
L’ambito di applicazione
La normativa in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018 si applica alla benzina o al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che è stato emanato in data 13 febbraio 2018.
Il Decreto ha delimitato il campo di applicazione del regime in commento circoscrivendolo ai carburanti per motori riservati all’impiego di autotrazione, con ciò escludendo quelli utilizzati in altre destinazioni particolari, quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea.
L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24.
In particolare, qualunque sia la provenienza del prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario registrato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è comunque subordinata al versamento diretto dell’IVA.
La sospensione dell’Iva
La norma dispone che sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di questi prodotti, che intervengano durante la loro custodia nei depositi. Le operazioni in parola, ancorché effettuate senza applicazione dell’IVA, costituiscono cessioni interne. Pertanto, per le predette cessioni dovrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione dell’imposta
La sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale, rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode.
L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato dei “prodotti” è subordinata al versamento diretto all’Erario dell’IVA dovuta in relazione a questi prodotti.
Ai fini della determinazione della base imponibile occorre avere riguardo al valore dell’operazione di introduzione solo per i prodotti che non siano stati oggetto di cessioneall’interno del deposito; ove al contrario i prodotti siano stati oggetto di compravendita, si dovrà necessariamente (e non alternativamente) considerare il valore dell’ultima cessione effettuata.
L’ambito soggettivo di applicazione
Il versamento deve essere effettuato in occasione dell’immissione in consumo dal deposito fiscale o dell’estrazione dal deposito di un destinatario registrato dei prodotti oggetto della normativa.
Tra le esclusioni occorre evidenziare che ancorché la normativa riguardi in generale anche gli acquisti intracomunitari dei prodotti, introdotti in depositi fiscali utilizzati come deposito IVA, sussiste in relazione agli stessi un’esclusione soggettiva che si riconosce alternativamente al soggetto “affidabile” oppure al soggetto che, prima dell’immissione in consumo, presti un’idonea garanzia per l’importo dell’imposta sul valore aggiunto.
Quanto alle le condizioni soggettive che integrano in capo ai soggetti interessati i “criteri di affidabilità”, al ricorrere delle quali la disciplina in commento sui depositi fiscali non trova applicazione, si considera affidabile il soggetto in capo al quale si verifica una delle seguenti condizioni:
-il soggetto è certificato;
-il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
-il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.
ìl problema dell’evasione iva sui carburanti si risolve con due semplicissimi controlli incrociati non c’è bisogno di tante leggi che favoriscono ì’esatto contrario