Succede a Palermo. Hanno utilizzato il bancomat rubato per fare il pieno di benzina, ma il titolare non può essere condannato per il reato di “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”.
Da qui l’assoluzione decisa dal giudice per le indagini preliminari Roberto Riggio. Nelle motivazioni viene ripercorsa la vicenda. Qualcuno, rimasto ignoto, aveva sottratto il marsupio del docente con all’interno denaro contante e un bancomat. La carta, evidentemente clonata, subito dopo fu utilizzata per due rifornimenti.
Il giudice ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Alessandro Martorana e Giammaria Saitta: non bastava la circostanza che l’imputato fosse il gestore dell’impianto in cui è avvenuta l’operazione illecita, ma bisognava dimostrare che fosse a conoscenza dell’utilizzo fraudolento della carta.
Il gestore non aveva alcun potere di verificare l’identità del cliente. “Nel caso in esame in mancanza di accertamento del soggetto che ha sottratto o abbia fatto uso della carta bancomat la semplice circostanza – scrive il giudice – che l’imputato sia stato il gestore dell’impianto ove avvenute le operazioni illecite – poste in essere attraverso l’inserimento del pin – non può fare ritenere che lo stesso sia stato a conoscenza dell’utilizzo fraudolento della carta o comunque che abbia consapevolmente agevolato la commissione dei fatti illeciti”.