Nell’ambito dell’invio dei corrispettivi telematici, laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, è possibile che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 20 del 5 febbraio 2020 con cui ha anche specificato come debbano essere documentate le cessioni di benzina e gasolio.
Con la risposta a interpello n. 20 del 5 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di distributori di carburanti e corrispettivi telematici.
Occorre evidenziare che le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta. Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali, fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria:
– gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico;
– gli esercenti degli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell’obbligo di memorizzazione e invio dei dati con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale;
– qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno stante l’articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696 del 1996;
Quest’ultima indicazione riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
– se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescrizione dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ma anche l’eccezione dell’articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019, così che memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente;
– se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l’invio è sempre obbligatorio.
Con riferimento alle “macchinette cambia monete”, ossia, le macchine che erogano gettoni utilizzati per il servizio di autolavaggio, quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia sono da considerarsi distributori automatici o vending machine e sono sottoposti alla relativa disciplina. I corrispettivi vanno dunque memorizzati ed inviati secondo le modalità disciplinate dai provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche.
Nello specifico in tema di carburanti al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico. Non risulta quindi possibile inviare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli informazioni diverse da quelle legate ai carburanti.
Laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, resta comunque fermo, che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/02/2020, n. 20

