
Nei giorni scorsi la Gisc_Tv ha informato Eni che da lunedì 22 a sabato 27 giugno i Gestori della provincia di Treviso si asterranno dalle vendite di carburanti sugli erogatori dedicati alla modalità “servito. L’associazione provinciale per l’occasione ha anche predisposto una locandina ed in una seconda fase i Gestori aderenti procederanno autonomamente al recupero del reddito con un aumento di almeno un centesimo al litro (leggi la notizia) .
Eni ha risposto con una lettera (che allegiamo a fondo articolo) inviata alla Gisc_TV, per conoscenza alla Figisc e infine alla Confcommercio, non obbiettando sulle casue che stanno spingendo i Gestori ad aderire a tale iniziativa, forse consapevole delle più che giuste motivazioni riferite ad un accordo sottoscritto nel 2014, entrato in vigore a gennaio del 2015 e scaduto ormai nel lontanto 2016. Un accordo che come abbiamo già avuto modo di sottolineare veniva definito di solidarietà, una solidarietà che (stando ai profitti dichiarati dalla divisione) non è stata condivisa con i Gestori.
Eni obietta sul diritto dei Gestori di protestare perchè “si pongono in contrasto con gli impegni contrattuali assunti dai gestori degli impianti Eni” secondo Eni i Gestori non avrebbero diritto a nessuno sciopero in quanto ” i rapporti di comodato e fornitura in essere vietano espressamente la chiusura, anche solo parziale, degli impianti.“
In queste semplici righe, non solo Eni dichiara di non conoscere compiutamente la costituzione Italiana ed in particolar modo l’articolo 40 della Costituzione che disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l’astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subito dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo. Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Cassazione italiana nel 1980 (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), che ora ritiene legittime anche le cosiddette forme anomale di sciopero, anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all’art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato (limiti interni); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima.
Proprio l’iniziativa di protesta proclamata invece dai Gestori della Gisc_TV garantisce, qual’ora ce ne fosse bisogno, un minor danno in quanto il prodotto verrà venduto ugualmente dirottato (non alla concorrenza) ma sulle piste “self”, presso le quali sarebbe comunque assicurata un’assistenza al rifornimento corrispondente a quella tipica del “servito”. Un vantaggio, anche in termini di prezzo e di servizio per lo stesso consumatore finale.
Ma Eni riesce anche ad essere più inopportuna (per non dire superficiale in un contesto invece cosi serio) contestando come questo sistema “ingenererà confusione nella clientela e, oltre al richiamato divieto di chiusura, viola anche le modalità operative proprie del “segmento di vendita misto” al cui rispetto si sono impegnati tutti i gestori di impianti eroganti in modalità “self” e “servito”“. E’ almeno opportuno ricordare ad Eni, come tale impegno sia stato sottoscritto ormai nel lontano 2015 con un differenziale che era solo (si fa per dire ) di 8 centesimi diventato nel tempo anche (in modo difficilmente giustificabile dai costi di esercizio) a 23 centesimi, generando (questo si ) nel cliente quella confusione di cui Eni si ricorda solo per stabilire il principio di vietare una legittima protesta.
Cosi come Eni, per contestare un messaggio considerato “gravemente lesivo” ricorda a se stessa i maggiori costi “relativi alla realizzazione e al mantenimento in efficienza dei propri impianti” dimenticando i maggiori costi (almeno triplicati) sostenuti dai Gestori che oggi arrivano a protestare per potersi garantire un futuro che l’azienda palesemente gli sta negando contestando quell’aumento (più che legittimo ma non legittimato) richiesto a gran voce.
La protesta di Gisc_TV andava a circoscrivere a livello provinciale una più che legittima protesta che stava per essere strutturata a livello nazionale. La risposta di Eni (che chiarisce ogni dubbio, sia sulla legittimità delle richiesta dei Gestori sia sulla incapacità contestuale di essere una delle più grandi aziende del settore) ha invece dato alla protesta quel carattere nazionale che le mancava.
Una circostanza che deve richiamare a gran voce tutte le sigle Sindacali perchè in questa lettera Eni mette in discussione i principi di democrazia con cui sono regolamentati i diritti stabiliti dalla costituzione. Una posizione che dovrà essere almeno forte quanto è forte (ma nella sostanza debole e inopportuna) il concetto di libertà espresso da Eni.
e pensare che era una delle compagnie al top come servizio e prezzi oggi e un cesso come le altre