La Fegica, tramite la Cooperativa Benzinai, vuole informare tutti i Gestori che l’art. 16 della legge 58/2019 ( qui allegata ) relativamente al 50% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per i Gestori di impianti carburanti, è sempre valido.
Si fa presente che il credito di imposta è valido SOLO per le commissioni per transazioni fatte con carte di credito, bancomat ed altre carte, e che il gestore ha pagato ai circuiti bancari o parabancari per acquisti fatti dal cliente SOLO PER CARBURANTI. NON è valido per le commissioni derivanti dalle CARTE AZIENDALI.
Ove il gestore, come prevedibile, non abbia la possibilità di separare i costi connessi all’utilizzo delle carte da parte dei clienti ( da una parte quelli SOLO per carburanti, dall’altra anche per altri servizi o acquisti di merci varie) la norma consente di valutare l’importo del fatturato complessivo ( netto iva ) e di calcolare l’incidenza del fatturato sul resto. Se, per esempio, il volume d’affari sulle attività diverse ( lavaggi, merci etc..) è pari al 10 per cento dell’intero fatturato oil /non oil, la norma consente appunto di ottenere il credito di imposta del 50 per cento del 90 per cento delle spese per commissioni bancarie.
Si fa inoltre presente che stanno arrivando in automatico i sostegni BIS per coloro che avevano avuto i SOSTEGNI tra aprile e maggio.
Quindi per UTA e DKV o carte petrolifere della compagnia non è valido?