Con circolare n. 23 dell’8 giugno 2022 viene chiarito quanto disposto dalla L. n. 51/2022, di conversione del DL n. 21/2022, che contiene l’art. 1-bis riproducente le disposizioni dell’art. 1 del DL n. 38/2022, che è stato, quindi, abrogato.
La normativa intervenuta ha riconfermato la riduzione delle aliquote di accisa anche per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, come segue:
benzina, 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.
Non solo. La norma ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa, ossia quella per il gas naturale usato per autotrazione, pari a un importo da 0,00331 euro per metro cubo, a zero euro per metro cubo.
Ulteriormente, fino all’8 luglio 2022 vige la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale di norma utilizzata dagli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter, TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Ciò comporta che anche per il secondo trimestre 2022 non sarà possibile presentare la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.
L’articolo 1-bis, comma 3, del Dl 21/2022 prevede, inoltre, l’obbligo per gli esercenti depositi commerciali e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (articolo 25 comma 2, lettera b), di trasmissione al competente Ufficio delle dogane, tramite Pec ovvero in via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati sulle quantità dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022 (per le istruzioni operative si veda la circolare n. 11/2022).
Intanto, paga Pantalone. Complimenti!!