Fegica, contratti di appalto; basta con ricatti sfruttamento e precarietà. Ci vuole una svolta

Chi ha la responsabilita’ di sorvegliare e verificare che le leggi siano attuate, non puo’ continuare a girare la testa dall’altra parte e fingere di non sapere. Da anni ci battiamo perche’ le regole introdotte con leggi dello stato vengano rispettate. Se i comportamenti contrari alle norma non vengono sanzionati non e’ piu’ uno stato di diritto ma uno stato del “favore”, nel quale vince solo il piu’ spregiudicato.

Anche in questa situazione di grande confusione, non possiamo abbassare la guardia e continuare a tollerare che, giorno dopo giorno, anche approfittando delle gravi difficoltà economica, decine e decine di Gestori vengano trasformati in appaltatori senza diritti. Il meccanismo che si sta affermando è sempre lo stesso: creare problemi al singolo Gestore per poi offrirgli, come scappatoia, un contratto d’appalto. E i promotori di questo “scempio” chiedono pure di essere ringraziati per la loro magnanimità. Davvero una porcheria! Per questo motivo, ancora una volta, ci siamo risolti a portare all’attenzione di tutti (o quasi) gli interessati i problemi che la Categoria conosce a menadito: se non otterremo risposte, stavolta chiameremo in causa il “garante” della Legge e, in ultima istanza, ricorreremo alla Magistratura.

Mentre i Gestori annaspano ci sono “lor signori”, pronti a spiegarci sempre come va il mondo ma che hanno come unico, vero obiettivo, quello di fare profitti e “riempirsi la pancia” a scapito di chi, ognigiorno, lavora (fa’ impresa è, in queste condizioni, un eufemismo).

Ma, è possibile che, in questo Paese, per vedere riconosciuti i propri ci sia sempre bisogno di un intervento “repressivo”?

Questo il testo della comunicazione inviata a Tamoil, Amegas, Petrolifera Adriatica, Ministero della Transizione Ecologica, Assopetroli e Unem:

La scrivente Federazione Fe.G.I.C.A.

PREMESSO CHE

  1. la Fegica ha titolo e rappresentanza per essere annoverata fra le Organizzazioni di Categoria più rappresentative (così come definite dalla L 57/01) dei Gestori degli Impianti stradali ed autostradali di distribuzione Carburanti per uso di autotrazione e, come tale, legittimata a sottoscrivere Accordi collettivi aziendali ed interprofessionali aventi validità erga omnes in materia di definizione delle tipologie contrattuali nonché dei rapporti economico-normativi intercorrenti fra i titolari di autorizzazione/ concessione e fornitori ed i Gestori;
  2. le aziende titolari di autorizzazione/ concessione e fornitori destinatarie del presente atto, nonostante il quadro normativo generale di riferimento del settore imponga l’applicazione di specifici Accordi collettivi aziendali (cfr. D.Lgs. 32/98, L. 57/01; L. 27/12) si sottraggono sistematicamente all’obbligo di legge di negoziare definizione/ aggiornamento di tali Accordi collettivi ovvero a darne piena attuazione, procedendo -al di fuori della norma- a stipulare accordi individuali (cosiddetti one-to-one) con i singoli Gestori. Ne discende che le piccole imprese di gestione per la quasi totalità classificabili quali microimprese e quindi assimilate al consumatore finale per mezzi, struttura ed organizzazione, siano, individualmente soccombenti in un rapporto di forza che non può essere considerato paritario. Tali comportamenti, peraltro, interferiscono con la corretta dinamica della concorrenza, in quanto introducono una disparità di partenza fra i soggetti che, non adempiendo alla normativa richiamata, si pongono in una a condizione “favorevole” e di “vantaggio economico” nei confronti dei soggetti economici che tale norma applicano costantemente. Questa situazione di confusione un’alterazione delle corrette dinamiche del mercato e della concorrenza che svantaggiano e penalizzano il consumatore;
  3. a questo proposito è bene evidenziare come il Tribunale di Roma, XI sezione civile, in sede collegiale, abbia ribadito -con ordinanza non appellata, emessa il 13.2.2018- la piena legittimazione delle Organizzazioni di Categoria dei Gestori più rappresentative, nel quadro normativo vigente, a sottoscrivere Accordi collettivi che -con la clausola della nullità di protezione- hanno validità “erga omnes”. Allo stesso tempo, la stessa Ordinanza ha precisato che: “…omissis… l’efficacia dell’accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente …omissis… ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell’accordo individuale …omissis…”;
  4. proprio in applicazione della normativa richiamata ed in ossequio alla Legge 27/12, la scrivente -unitamente alle altre Organizzazioni di Categoria più rappresentative-, ha sottoscritto con le Organizzazioni di rappresentanza dei titolari degli impianti, -Assopetroli-Assoenergia ed Unem (prima Unione Petrolifera)- due separati Accordi interprofessionali sulla applicabilità del “Contratto di Commissione” utilizzabile in alternativa al “contratto di fornitura” in esclusiva di prodotti carburanti destinati all’autotrazione con l’obiettivo di far rientrare comportamenti anomali;
  5.  come per gli Accordi collettivi aventi ad oggetto differenti materie, le aziende titolari di autorizzazione/concessione e fornitori destinatarie del presente atto si sono sottratte e continuano a sottrarsi alle normative sopra richiamate ed alle prescrizioni contenute dagli Accordi interprofessionali di cui al precedente punto 3., proprio perchè non accompagnate da un sistema sanzionatorio, e insistono nel pretendere l’adesione dei Gestori a tipologie di contratti non previste né dalla norma, né dagli Accordi collettivi quali quelli di “appalto di servizi”, di “guardianìa” con i quali vengono chieste al soggetto “incaricato” prestazioni, doveri ed obbligazioni del tutto identici a quelle espletati dal Gestore (cui si applicano, correttamente, i contratti di comodato, fornitura e/o commissione), ma prive di ogni tutela (a mero titolo di esempio: durata del contratto, clausole risolutive espresse, disdetta motivata, orario di lavoro, condizioni economiche minime, organizzazione interna dell’impresa di gestione, successione in caso morte) voluta dal Legislatore sia in forma diretta, attraverso la legge, sia a mezzo della negoziazione assistita dalle Organizzazioni di categoria. Come appare del tutto evidente, si tratta di una mera finzione giuridica volta ad aggirare la deroga concessa dalla Commissione Europea alle restrizioni sulle intese verticali che consente l’esclusiva delle forniture dei carburanti, in funzione della gratuità dell’affidamento al gestore comodatario delle attrezzature finalizzate alla distribuzione dei carburanti stessi. Per altro verso l’uso illegittimo di tali contratti serve, di fatto, a celare un rapporto di l a v oro dipendente sottraendosi ad ogni obbligo ed onere in materia giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, nonchè di tutela, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  6. più nello specifico, ad esempio, nel caso del contratto di appalto di servizi, precisamente delineato dalla normativa (artt. 1655 e seguenti codice civile, Decreto Lvo 276/2003 e s.m.i.) ruoli, competenze ed obblighi vengono stravolti. Esiste una chiara commistione in un rapporto che dovrebbe essere caratterizzato da un soggetto appaltante che commissiona, con un “obbligo a fare”, il compimento di un’opera o di un servizio ad un altro soggetto, l’appaltatore, il quale assume l’impegno di portare a compimento il mandato ricevuto, con mezzi e strumenti propri necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio a lui conferito, conservando piena indipendenza nella scelta dell’organizzazione.
    Un tale contratto, ove pure fosse utilizzabile nel settore della distribuzione carburanti, cosa esclusa dalla legge, avrebbe ragione di essere solo nel caso in cui ci fosse la distinzione netta tra i due ruoli e, soprattutto, non ci fosse alcuna ingerenza nell’esecuzione del mandato a fare. Tutte caratteristiche assenti nel caso specifico, dove all’appaltatore viene ritagliato un ruolo di mero “esecutore” o prestatore d’opera (ancorché fittiziamente assimilato ad impresa) che deve utilizzare obbligatoriamente strutture ed attrezzature di proprietà dell’appaltante a pena di decadenza del contratto;
  7. sempre sul piano delle questioni contrattuali, intimamente connesse con quelle emergenti dall’applicazione delle condizioni economico/ normative, la scrivente evidenzia come l’utilizzo di contratti “negoziati” individualmente -vale a dire non discendenti dalla già richiamata normativa speciale di settore ovvero dagli Accordi collettivi- determini una stortura del sistema generata da un evidente svilimento delle norme emanate dal Legislatore per contenere lo squilibrio negoziale esistente ab origine tra gestore e titolare, anche a garanzia del mercato, della libera concorrenza e dell’interesse del consumatore, oltreché per consentire alla Pubblica Amministrazione di esercitare, nelle sue diverse articolazioni, le proprie responsabilità in termini di controllo e sanzione dei comportamenti difformi.

Tutto ciò premesso e considerato la Fe.G.I.C.A.
INTIMA

a ciascuna delle aziende titolari di autorizzazione/concessione e fornitori destinatarie del presente atto di procedere alla immediata interruzione dei comportamenti contrari alla richiamata normativa e, contestualmente, a procedere all’applicazione integrale degli elementi contenuti nel medesimo quadro normativo richiamato.

Più nel dettaglio, di rendersi immediatamente disponibili a negoziare/adeguare i rispettivi Accordi collettivi aziendali, attraverso l’atto formale di convocazione del tavolo di trattativa delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto, anche allo scopo di individuare la procedura più idonea per applicare le tipologie contrattuali utilizzabili in forza delle leggi speciali di settore e le condizioni economico/ normative negoziate a livello collettivo, in sostituzione di quelle imposte illegittimamente “one to one”.

In mancanza di ciò, allo scadere del suddetto termine, la scrivente, oltre a riservarsi ogni e più ampia azione giudiziaria, chiederà al Ministero che legge per conoscenza, la formale attivazione delle procedure previste dall’art. 1 del già citato D. L.vo n. 32/1998, in materia di composizione delle vertenze collettive.

Infine, la medesima scrivente invita le Associazione di categoria dei titolari di impianto/ concessionari/ fornitori, anch’esse destinatarie per conoscenza del presente Atto, di assumere con responsabilità di fronte al proprio ruolo istituzionale e nei confronti delle proprie controparti (le Organizzazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative), iniziative formali e, nel caso, disciplinari, verso i propri associati che dovessero continuare a reiterare i comportamenti qui denunciati, palesemente posti in violazione delle norme cogenti e degli stessi Accordi collettivi interprofessionali dalle stesse Associazioni voluti, negoziati e sottoscritti.

Controdistribuzione Periodico di informazione economiche sindacali della FEderazione Gestori Impianti Carburanti e Affini

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gionni
gionni
2 anni fa

il problema sono proprio questi accordi collettivi. anche se fossero rispettati il gestore muore di fame. contratti scaduti e condizioni inadeguate al periodo.
io spero di poter cedere la gestione. guadagno di più a raccogliere pomodori con quelli del “capolarato”

mario
mario
Rispondi a  gionni
2 anni fa

proprio questi si lamentano

claudio
claudio
2 anni fa

mi sembra solo un pò tardi

pippo
pippo
2 anni fa

Il problema non sono i contratti d appalto o di commissione o qualsiasi altra schifezza ,è che non sono nati ieri o un mese fa ,ma qualche anno fa !!!! e quando qualcuno diceva attenti al lupo ,lo prendevano in giro .Oggi le compagnie stanno copiando quello che hanno fatto da anni le pompe bianche ,eliminando gestori ,riducendo i costi (forse ) e rendendo schiavi o per necessita o per paura ieri decine ,oggi migliaia ,di gestori .Cari i mie colleghi e sindacati !!! Potevate lottare e farvi sentire quando era tempo .Il contratto di comodato non si doveva toccare , il contratto di comodato doveva essere l unica formula per vendere carburanti !!!!Questo accompagnato da una giusta remunerazione doveva essere il solo requisito !!! Questo il passato
Il presente ,cosa vorreste fare oggi ? andare dal magistrato ? dal ministro dimissionario o dal nuovo ? minacciate le ass dei petrolieri ? sai che paura ,e SE VI DICONO PICCHE COSA FARETE UN VIAGGIO A LURDES ,VISTO CHE LA PAROLA S………O NON RIENTRA NEI VS PROGRAMMI ? Prima date la pistola carica al bambino e poi piangete se la usa Vergogna !!!!!