Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto carburanti che oggi sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
“La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni” saranno definite con decreto dello stesso Mimit “da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
I Gestori avranno poi altri 15 giorni per adeguare la cartellonistica presso ogni punto vendita, anche autostradale.
I gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel proprio punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero delle Imprese potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6.000 euro. “Dopo la terza violazione – si legge nel testo del decreto sulla trasparenza dei prezzi – può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni”. L’accertamento è affidato alla Guardia di Finanza e l’irrogazione delle sanzioni al Prefetto.
Nel decreto non compare alcun riferimento a potenziali tetti ai listini in autostrada. L’ipotesi era circolata nei primi giorni della settimana ma aveva sollevato dubbi di costituzionalità e di tutela della concorrenza.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti;
Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;
Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;
EMANA
ART. 1
(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)
l.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell’anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, ti. 190.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in fonnato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo Ai-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
6. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».
7. L’articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
ART. 2
(Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n.244) 1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 291 è sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.».
ART. 3
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)
1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «II Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»;
b) al comma 199:
1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall’ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;
2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione. »;
e) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
«199-òw. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
\99-ter. Alla Commissione di cui al comma \99-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
\99-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.
\99-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
\99-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da \99-bis a 199-quinquies sono svolte dall’Unità di missione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».
2. All’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L’Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l’Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».
Questo è tutto ciò che abbiamo ottenuto?