Per la Cassazione la vigilanza privata non garantisce il rischio zero di furto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4163 del 15 febbraio 2024, ha stabilito che la vigilanza privata non può assicurare che la clientela non subisca mai un furto in senso totale e assoluto. Il contratto di servizio ispettivo di videosorveglianza e vigilanza notturna impegna l’istituto a mettere in atto le tutele concordate per garantire la sicurezza del sito, ma il rischio zero non è raggiungibile. Di conseguenza, non è né contrattualizzabile né risarcibile in caso di furto.

La decisione della Cassazione è stata motivata da un caso in cui un benzinaio aveva stipulato un contratto per un servizio ispettivo di videosorveglianza, ma in una notte aveva perso l’intero incasso senza che il segnale di allarme si fosse attivato. Successivamente, si era verificato un secondo furto: questa volta l’allarme era scattato, ma la guardia giurata inviata sul posto non aveva rilevato anomalie, probabilmente perché il furto si era consumato rapidamente.

Al di là della sfortuna evidente di questo caso, la Cassazione ha sottolineato che il servizio di vigilanza notturna non è un’obbligazione di risultato, ossia non può garantire il risultato desiderato.

La legge è dura, ma è legge (Dura lex, sed lex). Meglio esserne a conoscenza quando si ha l’intenzione di stipulare un contratto con una delle tante aziende che offrono il servizio di controllo e vigilanza privata.

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