Mattarella firma il decreto carburanti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto carburanti che oggi sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

“La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni” saranno definite con decreto dello stesso Mimit “da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

I Gestori avranno poi altri 15 giorni per adeguare la cartellonistica presso ogni punto vendita, anche autostradale.

I gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel proprio punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero delle Imprese potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6.000 euro. “Dopo la terza violazione – si legge nel testo del decreto sulla trasparenza dei prezzi – può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni”. L’accertamento è affidato alla Guardia di Finanza e l’irrogazione delle sanzioni al Prefetto.

Nel decreto non compare alcun riferimento a potenziali tetti ai listini in autostrada. L’ipotesi era circolata nei primi giorni della settimana ma aveva sollevato dubbi di costituzionalità e di tutela della concorrenza.

Di seguito gli articoli che compongono il decreto 

Il Presidente della Repubblica 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti;
Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;
Ritenuta la straordinaria necessità e l’urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

EMANA

ART. 1

(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

l.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell’anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, ti. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in fonnato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo Ai-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

6. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

7. L’articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

ART. 2

(Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n.244) 1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

b) il comma 291 è sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.».

ART. 3
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «II Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»;

b) al comma 199:

1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall’ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione. »;

e) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
«199-òw. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
\99-ter. Alla Commissione di cui al comma \99-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
\99-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.
\99-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
\99-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da \99-bis a 199-quinquies sono svolte dall’Unità di missione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

2. All’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L’Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l’Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

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Zeusre@hotmail.com
Zeusre@hotmail.com
1 anno fa

Questo è tutto ciò che abbiamo ottenuto?

Zeusre@hotmail.com
Zeusre@hotmail.com
1 anno fa

Un altro calcio sui cogl..

Gianluca
Gianluca
1 anno fa

Delinquenti senza vergogna….. non andate più a nessun incontro con queste merde.

beppe
beppe
1 anno fa

perchè avete sospeso lo sciopero? ci vogliono almeno 7 giorni di sciopero. i sindacati sono la rovina di questo Paese

roberto timpani
roberto timpani
Rispondi a  beppe
1 anno fa

lo abbiamo solo “congelato”. Cio’ significa che questi sindacati che tu ritieni stiano portando alla rovina il Paese, immaginavano che ci sarebbe stato il tranello….

Beppe
Beppe
Rispondi a  roberto timpani
1 anno fa

con il vostro congelamento hanno sfruttato la situazione ed hanno emanato un decreto in fretta e furia manco fossimo in guerra.la nostra risposta deve essere durissima almeno 7 giorni di sciopero o anche di più come hanno fatto gli autotrasportatori. che vadano loro con le loro famiglie a vendere benzina

fabio d
fabio d
Rispondi a  roberto timpani
1 anno fa

Almeno che l esposizione dei prezzi medi sia settimanale Sig TIMPANI altrimenti non possiamo mai allontanarci dall impianto , ma sti signori capiscono che i gestori hanno famiglia e magari vogliono staccare tre giorni o pensano siano SCHIAVI ????????FACCIA IL POSSIBILE Grazie

gestore x
gestore x
Rispondi a  fabio d
1 anno fa

…. sarebbe anche il caso di aggiungere il numero di telefono della compagnia petrolifera sotto il tabellone con i prezzi medi esposti.
Tantissimi automobilisti chiederanno all’operatore del piazzale il motivo della differenza tra il prezzo applicato (che corrisponde a quello consigliato dalla compagnia) e il prezzo medio regionale. L’operatore del piazzale e/o il gestore sono le persone meno indicata a spiegare il motivo, semplicemente perchè non lo sanno. Deve essere la compagnia a rispondere ai clienti perché, in assoluta autonomia ,è la compagnia a determinare il prezzo.

Gio
Gio
Rispondi a  beppe
1 anno fa

Sicuramente il signor Parin Moreno non c’era. L’unico sindacalista preparato.

Pier
Pier
1 anno fa

Che schifo , da pompa bianca mi viene voglia di chiudere tutto e scappare dall Italia

Beppe
Beppe
Rispondi a  Pier
1 anno fa

scusa pier volevo rispondere a roberto

Last edited 1 anno fa by Beppe
Gio
Gio
1 anno fa

C’è l’anno messa in c..o, peccato, è mancata la grinta da parte di qualcuno….

Claudio Il Bisio
Claudio Il Bisio
1 anno fa

Mattarella è obbligato a firmare, non le sceglie lui le leggi.
Grazie Meloni per questo ennesimo attacco alla nostra categoria!

Pippo
Pippo
Rispondi a  Claudio Il Bisio
1 anno fa

Avanziamo ancora i soldi dai tuoi benamati!!! E che la campagna è finita e per voi persa

Angelo Mancuso
Angelo Mancuso
1 anno fa

Visto che non abbiamo un sindacato che ci tutela, che invece di proteggerci ci manda all’altare sacrificale, sgozzati come agnelli: benzinai di tutta Italia finiamola di fare le pecore! Risolleviamoci! Sciopero ad oltranza! Fino a quando non sarà cancellato quest’abominio e quest’onta per la nostra categoria bistrattata, mortificata, additata dal nostro caro governo come i responsabili di speculazioni e quindi disonesti quando i 30 centesimi di accise di certo non li abbiamo rimessi noi. E in più molti di noi non hanno neanche potere decisionale sul prezzo finale. Smettiamola di fare gli agnellini sacrificali e le pecore e ribelliamoci! Sciopero ad oltranza! Paralizziamo l’Italia! E poi verranno a cercarci e la nostra voce sarà ascoltata! Ne abbiamo le palle piene!

fabio d
fabio d
1 anno fa

Ma ci prendono per il culo convocano i sindacati e poi fanno esattamente quello che avevano annunciato?!! Quale sarebbero le modifiche?????

fabio d
fabio d
1 anno fa

Almeno che l esposizione dei prezzi medi sia settimanale Sig TIMPANI altrimenti non possiamo mai allontanarci dall impianto , ma sti signori capiscono che i gestori hanno famiglia e magari vogliono staccare tre giorni o pensano siano SCHIAVI ????????FACCIA IL POSSIBILE Grazie

Timpani
Timpani
Rispondi a  fabio d
1 anno fa

Avevamo dato credito ai ministri presenti dopo che questi avevano dichiarato che non intendevano criminalizzare la categoria e che si sarebbe aperto un tavolo di confronto sulla illegalità , anche quella contrattuale e in genere sui nostri problemi . Avevamo dato credito pensando che il governo volesse , dopo le polemiche di questi giorni, assumere comportamenti riparatori. Ora, a decreto firmato , crediamo che la lotta debba essere più dura visto il voltafaccia del governo . Tra oggi e domani uscirà un comunicato con la conferma dello sciopero e pieno contrasto a queste manovre di basso livello.

fabio d
fabio d
Rispondi a  Timpani
1 anno fa

Grazie Sig Timpani per l’ attenzione alla mia domanda.

Max83
Max83
Rispondi a  Timpani
1 anno fa

Buongiorno sig Timpani ma perché non viene portata all attenzione la possibilità del prezzo amministrato.

Nicola
Nicola
Rispondi a  Timpani
1 anno fa

Si dovrebbe fare in modo che questo prezzo medio se proprio lo vogliono esporre sia gestito con un sistema automatizzato gestito dalle compagnie in modo che non ci possa essere errore da parte dei gestori, un sistema che pesca il prezzo medio direttamente dal sito del governo e lo invia al prezziario, così non dobbiamo stressarci noi a farlo con tutti i rischi del caso !!

Saverio
Saverio
1 anno fa

prezzi medi nazionali? ma perchè le farmacie, i supermercati, le case automobilistiche , le compagnie aeree accanto ai loro prezzi mettono anche quelli medi nazionali dei loro prodotti???siamo al delirio

Giovanni
Giovanni
1 anno fa

siamo in libero mercato se io voglio vendere la benzina a 2,50 al litro lo posso fare. è il consumatore che sceglie. in alcuni aeroporti mezzo litro di acqua è a prezzi assurdi, ce il cartello e io scelgo. perchè non intevengono anche li?

Sax
Sax
Rispondi a  Giovanni
1 anno fa

Infatti è questo che mi fa andare in bestia! Siamo liberalizzati od in regime amministrato? Ma non c’è un avvocato da 4 soldi che ponga questa domanda all’avvocatura di Stato? Si può sapere se c’è libera concorrenza oppure no?

Max83
Max83
1 anno fa

Non siamo mai stati in una situazione di libero mercato,perché i prezzi sono stati sempre imposti dalle compagnie petrolifere,lo considererei un monopolio camuffato come le nostre partite Iva,liberi imprenditori a parole ma liberi non lo siamo mai stati,quindi comincio a pensare che siamo finte partite Iva.
Le compagnie petrolifere prendono i guadagni e scaricano a noi i costi,sono che loro conoscono bene e se alla compagnia fosse convenuto avrebbero gestito da loro gli impianti e noi saremmo tutti dipendenti

Jack
Jack
1 anno fa

Sono pessimista, siamo e saremo sempre nella m…a, per un semplice motivo … perché i sindacati sono incapaci di imporsi…. ed anche se lo facessero…. non li caccherebbe nessun…
… nessun governo o di destra o di sinistra…. in altre parole Governo o Stato = Compagnie Petrolifere. Quindi … la nostra categoria è allo sfascio… come lItalia

Oronzo1978
Oronzo1978
1 anno fa

Perché non rendono più trasparenti le bollette delle utenze domestiche?Siamo gli unici commercianti che comunicano i prezzi al ministero,non basta?

Tony
Tony
1 anno fa

Far sapere in televisione, quello che abbiamo ricevuto…smuovere i giornalisti, la stampa