Site icon GestoriCarburanti

IVA, importante vittoria per i gestori: Lotto, gratta e vinci e tabacchi non fanno scattare automaticamente il pro rata

Una decisione destinata a fare scuola e che potrebbe avere effetti importanti per moltissimi gestori di impianti carburanti che, accanto all’attività principale di distribuzione, svolgono anche attività complementari come la vendita di tabacchi, gratta e vinci, giochi pubblici, Lotto e servizi VLT.

Con l’ordinanza n. 17105 del 31 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato che, in presenza di determinate condizioni, tali attività possono essere considerate accessorie rispetto alla vendita di carburanti e, di conseguenza, non incidere sul diritto alla piena detrazione dell’IVA.

La vicenda prende origine da una contestazione fiscale nei confronti di una società che gestisce un impianto di distribuzione carburanti e che, oltre alla vendita di carburante, offre alla propria clientela una serie di servizi complementari quali tabacchi, prodotti editoriali, Lotto, lotterie istantanee, giochi numerici e apparecchi da intrattenimento.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la presenza di attività esenti da IVA avrebbe dovuto comportare l’applicazione del cosiddetto “pro rata”, ovvero la riduzione della quota di IVA detraibile sugli acquisti in proporzione alle operazioni esenti effettuate dall’impresa.

Una tesi che però non ha convinto né i giudici tributari di primo e secondo grado né, soprattutto, la Suprema Corte.

La Cassazione ha infatti ricordato che il concetto di accessorietà non può essere valutato in astratto ma deve essere analizzato sulla base della concreta organizzazione dell’impresa e del reale peso economico delle attività svolte.

Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato che le attività legate ai giochi, ai tabacchi e ai prodotti editoriali avevano un’incidenza economica marginale rispetto all’attività principale di distribuzione carburanti e che tali servizi erano rivolti alla stessa clientela che frequenta l’impianto per effettuare il rifornimento.

In altre parole, Lotto, gratta e vinci, tabacchi e VLT sono stati considerati un completamento dell’offerta commerciale della stazione di servizio e non attività autonome e indipendenti.

Particolarmente interessante è anche il passaggio relativo alla separazione contabile delle attività. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, non avendo esercitato l’opzione prevista dall’articolo 36 del DPR 633/1972, la società avrebbe dovuto necessariamente applicare il pro rata.

Anche su questo punto la Cassazione è stata molto chiara: la separazione contabile rappresenta una facoltà e non un obbligo. Il mancato esercizio di tale opzione non può trasformarsi automaticamente in una limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA.

La pronuncia assume quindi una rilevanza particolare per il settore della distribuzione carburanti, dove sempre più spesso le attività accessorie rappresentano uno strumento indispensabile per integrare redditività e servizi offerti alla clientela.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è semplice ma estremamente importante: non basta la presenza di operazioni esenti per far scattare automaticamente il pro rata IVA. Occorre verificare il reale ruolo economico di tali attività all’interno dell’impresa e la loro effettiva incidenza rispetto all’attività principale.

Una decisione che rappresenta senza dubbio una buona notizia per molti gestori e un ulteriore richiamo all’Amministrazione finanziaria affinché le attività economiche vengano valutate per quello che sono realmente e non soltanto sulla base di una lettura formale delle norme fiscali.

Exit mobile version