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Cartello carburanti “bio”, il Tar conferma gran parte della maxi multa Antitrust alle compagnie petrolifere

Arrivano le prime pronunce del Tar Lazio sulla maxi sanzione Antitrust inflitta alle compagnie petrolifere per il presunto “cartello” relativo alla componente “bio” dei carburanti. Una vicenda che da mesi scuote il settore petrolifero italiano e che ora vede i primi importanti passaggi giudiziari.

Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, il tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi presentati da Eni e Kuwait Petroleum Italia, mentre per Esso Italiana è stata disposta una rideterminazione della sanzione.

Successivamente il Tar ha depositato anche le sentenze relative ai ricorsi di Italiana Petroli, Saras e Tamoil Italia, confermando anche in questi casi l’impostazione generale dell’Antitrust. Solo per Tamoil è stata prevista una riduzione della multa, scesa da oltre 91 milioni a circa 78 milioni di euro, perché secondo i giudici la compagnia avrebbe interrotto la partecipazione alla concertazione prima di quanto inizialmente contestato.

Il nodo centrale: parallelismo dei prezzi e “presunzione di concertazione”

La parte più delicata delle sentenze riguarda però il principio giuridico utilizzato dal Tar per confermare l’impianto accusatorio dell’Autorità Antitrust.

I giudici sostengono infatti che, anche in assenza della cosiddetta “pistola fumante”, cioè di una prova diretta dell’accordo illecito tra le compagnie, sia comunque possibile presumere l’esistenza di una concertazione sulla base di:

uniformità dei comportamenti;
parallelismo negli aumenti;
contesto economico coerente.

Secondo il Tar, quando l’Autorità dimostra “un comportamento economico anomalo”, spetta poi alle imprese fornire una spiegazione alternativa credibile.

Una posizione molto forte, che inevitabilmente riapre il dibattito sui limiti tra libera osservazione del mercato e presunta intesa anticoncorrenziale.

Il ruolo di Staffetta Quotidiana

Nelle sentenze assume particolare rilievo anche il ruolo di Staffetta Quotidiana, storica testata specializzata del settore energetico.

Secondo il Tar, le pubblicazioni dei prezzi e degli aumenti della componente bio avrebbero rappresentato “un mezzo di scambio delle informazioni pienamente idoneo”, in quanto gli annunci pubblici sulle future politiche di prezzo possono costituire segnali indirizzati ai concorrenti.

I giudici evidenziano inoltre come, in diversi casi, gli aumenti delle compagnie siano stati pubblicati contestualmente o addirittura in anticipo sulla rivista di settore.

Tuttavia, come riportato nello stesso approfondimento di Staffetta, nelle sentenze non viene considerato il fatto che fosse spesso la stessa testata a chiedere alle compagnie informazioni sugli aumenti della componente bio, senza peraltro ricevere sempre risposta.

Il Tar Lazio richiama inoltre due precedenti storici del settore carburanti:

il caso degli “accordi di colore” del 2000;
il procedimento del 2007 relativo alla pubblicazione dei listini consigliati.

Secondo i giudici, la questione delle possibili intese sui prezzi nel mercato carburanti “si agita da circa un ventennio”.

La vicenda resta comunque destinata a proseguire. Le compagnie potrebbero infatti decidere di impugnare ulteriormente le sentenze davanti al Consiglio di Stato.

Nel frattempo il caso continua ad alimentare il confronto all’interno del settore petrolifero italiano, dove il confine tra trasparenza del mercato, dinamiche concorrenziali e presunte concertazioni resta uno dei temi più delicati degli ultimi anni.

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