Con la Risposta n. 235/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di carte prepagate per l’acquisto di carburanti, affrontando il tema del corretto trattamento IVA ed evitando possibili duplicazioni di imposta.
Una società che gestisce una stazione di servizio ha sottoposto un interpello per comprendere come gestire fiscalmente le carte prepagate nominative, ricaricabili dai clienti per effettuare successivamente i rifornimenti.
Il dubbio principale riguardava la duplicazione dell’IVA:
al momento della ricarica della carta veniva emessa fattura con imponibile e imposta;
successivamente, al momento del rifornimento, l’importo veniva nuovamente registrato come corrispettivo soggetto a IVA.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha richiamato le regole sui buoni-corrispettivo introdotte dal d.lgs. n. 141/2018, che distingue:
buoni monouso, quando al momento dell’emissione sono già noti natura, qualità, quantità e aliquota IVA dei beni o servizi;
buoni multiuso, quando tali elementi non sono noti in anticipo.
Secondo l’Agenzia, le carte carburante in questione rientrano tra i buoni multiuso, perché:
pur essendo noto il tipo di carburante acquistabile, non è determinabile la quantità al momento della ricarica, essendo variabile in base al prezzo del carburante al momento del rifornimento.
Conseguenze pratiche
La conseguenza è che:
l’operazione rilevante ai fini IVA si realizza solo al momento del rifornimento (cioè quando il cliente utilizza la carta),
non al momento della ricarica della carta prepagata.
Pertanto, eventuali fatture già emesse per documentare le ricariche dovranno essere stornate mediante note di variazione (art. 26, comma 3, DPR 633/72) per recuperare l’IVA indebitamente versata.
Se i termini per la variazione sono scaduti, sarà possibile ricorrere all’istituto previsto dall’art. 30-ter del decreto IVA, trattandosi di un errore indotto da legittimo affidamento nella prassi precedente.
La Risposta n. 235/2025 segna un punto fermo: le carte prepagate carburante sono da considerarsi buoni multiuso e l’IVA si applica solo al momento del rifornimento.
Un chiarimento utile per le stazioni di servizio e le aziende che emettono tali strumenti, con la possibilità di recuperare l’imposta già versata in eccesso.

per non contare che con una carta di un automezzo fa rifornimento parenti e amici!!!