Fatture su carta, senza effetti il secondo invio elettronico

L’obbligo della fatturazione elettronica tra privati sta facendo emergere, in questa prima fase di applicazione, una serie di criticità. Un tema particolarmente delicato è dato dall’invio, tramite formato elettronico, della medesima fattura già emessa e consegnata nel 2018, in formato cartaceo o comunque non elettronico.

Ipotizziamo che, per un errore del software, una società abbia trasmesso, in data 1° gennaio 2019, mille fatture già emesse nel mese di dicembre 2018, consegnate alla controparte e contabilizzate entro la fine dello stesso anno (il caso, tutt’altro  che teorico, ha coinvolto più contribuenti). Ipotizziamo anche che l’ulteriore invio elettronico non sia stato bloccato dal sistema Sdi (le fatture sono risultate al sistema come regolari, né il sistema è stato in grado di riconoscerne la natura di secondo invio, dal momento che l’emissione originaria è avvenuta fuori dal sistema elettronico). La ricezione elettronica di queste fatture, lato soggetto ricevente, non può essere rifiutata da quest’ultimo, in quanto il sistema non considera questa opzione (differentemente da quanto potrebbe invece accadere in caso di rapporto con la pubblica amministrazione).

Con tutta probabilità, in caso di errato doppio invio della medesima fattura, fino all’anno scorso, seguendo le modalità non elettroniche o “cartacee”, leparti si sarebbero semplicemente accordate nel senso di stralciare la copia inviata in più, tenendo per buona quella emessa secondo le tempistiche di legge.

Tuttavia, oggi il tema deve essere rivalutato alla luce del passaggio nel sistema Sdi, che traccia e mantiene memoria dell’avvenuto invio in predicato. A un primo esame, si potrebbe ipotizzare valido l’utilizzo delle note di credito, ex articolo 26 el Dpr 633/72, quale metodo per stornare il secondo invio (quello elettronico) erroneamente effettuato.

Tuttavia, a una disamina più attenta, non può sfuggire il fatto che questa problematica attenga non già ad un errore di fatturazione, ma ad un errato secondo invio della stessa fattura già emessa.

L’articolo 26 del Dpr 633, a ben vedere, contempla una moltitudine di casi soggetti a rettifica, tutti comunque accomunati da un errore, formale o sostanziale, della fattura emessa. Ecco quindi che troviamo disciplinati dall’articolo 26 casi di: variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile o dell’imposta, correzioni di errori formali e di calcolo, casi di abbuoni e sconti successivamente intervenuti per accordo tra le parti, e così via.

Il caso qui trattato, però, è differente: la fattura non è stata emessa con errori, semplicemente è stata inviata due volte.
A parere di chi scrive, quindi, l’emissione di note di credito nel caso specifiche risulterebbe errata. La procedura corretta dovrebbe invece essere quella di non considerare il cosiddetto secondo invio, evitando conseguentemente ogni correlata
contabilizzazione (e mantenendo ovviamente memoria contabile, e con questa ogni successivo adempimento fiscale, del primo corretto invio).

Vista la particolarità della questione, potrebbe essere utile provvedere a una comunicazione all’agenzia delle Entrate, in base alla legge 212/2000 (Statuto del contribuente), mettendola al corrente dell’errore avvenuto, magari identificando il flusso informatico in questione.

In questi casi, sarebbe auspicabile che l’amministrazione finanziaria, oltre a chiarire i corretti adempimenti da adottare, consideri il particolare contesto di novità e le correlate difficoltà interpretative, evitando di comminare qualsivoglia sanzione od emettere accertamenti di sorta.

Fonte: Il Sole 24Ore

 

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